732.16 OCSN
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    732.16

    Ordinanza sulla Commissione federale per la sicurezza nucleare

    (OCSN)

    del 12 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2014)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 71 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu),

    ordina:

    Sezione 1: Statuto

    Art. 1

    La Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) è una commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

    Sezione 2: Attività

    Art. 3 Esame delle questioni fondamentali della sicurezza nucleare

    1 La CSN esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori:

    a.
    della sicurezza tecnica degli impianti;
    b.
    dell’influsso del modo di organizzazione e del comportamento umano sulla sicurezza nucleare;
    c.
    dello smaltimento delle scorie radioattive;
    d.
    della valutazione della sicurezza nucleare;
    e.
    della vigilanza sugli impianti nucleari.

    2 Essa può emanare raccomandazioni per migliorare la sicurezza nucleare.

    3 Su richiesta dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il proprio parere in merito a fatti specifici.

    Art. 4 Collaborazione per l’emanazione di norme

    1 La CSN partecipa all’elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.

    2 Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 70 LENu.

    3 Essa può raccomandare l’emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.

    Art. 5 Parere

    1 La CSN può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:

    a.
    le autorizzazioni di massima;
    b.
    le licenze di costruzione;
    c.
    le licenze d’esercizio.

    2 Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.

    3 Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente sono sufficienti.

    4 Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.

    Art. 6 Informazioni

    1 Le autorità di vigilanza forniscono alla CSN le informazioni necessarie all’adem­pimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti di cui agli allegati 5 e 6 dell’or­dinanza del 10 dicembre 20043 sull’energia nucleare.

    2 Qualora le autorità di vigilanza non dispongano di informazioni, la CSN può richie­derle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.

    Sezione 3: Organizzazione

    Art. 74 Composizione

    La CSN si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).

    Art. 7a5 Indipendenza

    1 La CSN e i suoi membri non sono vincolati a istruzioni.

    2 I membri della CSN esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un’organizzazione o di un’impresa. Non possono farsi rappresentare.

    3 I membri della CSN devono essere esperti indipendenti. Essi non possono segnatamente intrattenere rapporti di lavoro o di mandato con:

    a.
    un’autorità incaricata dell’esecuzione della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare;
    b.
    l’unità organizzativa di un’impresa che gestisce un impianto nucleare sviz­zero, a meno che non si tratti di una struttura destinata all’insegnamento e alla ricerca scientifici;
    c.
    un’organizzazione o un’autorità incaricata della pianificazione di depositi in strati geologici profondi.

    5 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).

    Art. 8 Nomina

    1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CSN su proposta del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

    2 La CSN può sottoporre proposte di nomina al DATEC.

    Art. 9 Gruppi peritali temporanei

    1 Per trattare problemi particolari, la CSN può istituire gruppi peritali temporanei.

    2 I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la CSN.

    Art. 10 Periti

    In caso di necessità e d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la CSN può far capo a periti.

    Art. 11 Segreteria

    1 La CSN dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrativamente all’UFE.

    2 Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della CSN e dei gruppi peritali temporanei.

    Sezione 4: Gestione amministrativa

    Art. 12 Sedute

    1 La CSN si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all’anno su convocazione del presidente.

    2 La CSN può invitare i collaboratori dell’UFE e dell’IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.

    Art. 13 Votazioni

    1 La CSN è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.

    2 La CSN decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo.

    3 La CSN può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta succes­siva.

    Art. 15 Rapporti

    1 Entro il 15 dicembre di ogni anno la CSN presenta al DATEC la pianificazione delle attività per l’anno successivo.

    2 Essa presenta al DATEC un rapporto di attività annuale. Questo viene pubblicato.

    3 Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d’intesa con l’UFE.

    Art. 16 Ricusazione

    1 L’obbligo di ricusarsi dei membri della CSN e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

    2 …7

    6 RS 172.021

    7 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).

    Art. 17 Segreto

    1 Le deliberazioni della CSN, dei suoi comitati e dei gruppi peritali non sono pubbli­che. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pub­blici al mantenimento del segreto siano preponderanti.

    2 I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’ob­bligo di testimoniare.

    3 Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale8.

    4 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della CSN.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 19a11 Disposizioni transitorie

    1 I rapporti di lavoro o di mandato ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 che sussistono già al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti fino al termine del periodo amministrativo 2012–2015.

    2 Per i membri che intrattengono un rapporto di lavoro o di mandato secondo il capoverso 1 continuano ad applicarsi i motivi di ricusazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 previgente.

    11 Abrogato dal n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).

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