Art. 1
La Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) è una commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
732.16
del 12 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 71 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu),
ordina:
1 RS 732.1
1 La CSN segue lo stato della scienza e della tecnica, in particolare nel settore della sicurezza nucleare.
2 Essa può raccomandare lavori di ricerca in Svizzera o la partecipazione di organi svizzeri alla realizzazione di progetti esteri o internazionali.
1 La CSN esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori:
2 Essa può emanare raccomandazioni per migliorare la sicurezza nucleare.
3 Su richiesta dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il proprio parere in merito a fatti specifici.
1 La CSN partecipa all’elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.
2 Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 70 LENu.
3 Essa può raccomandare l’emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.
1 La CSN può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:
2 Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.
3 Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente sono sufficienti.
4 Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.
1 Le autorità di vigilanza forniscono alla CSN le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti di cui agli allegati 5 e 6 dell’ordinanza del 10 dicembre 20043 sull’energia nucleare.
2 Qualora le autorità di vigilanza non dispongano di informazioni, la CSN può richiederle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.
La CSN si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).
1 La CSN e i suoi membri non sono vincolati a istruzioni.
2 I membri della CSN esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un’organizzazione o di un’impresa. Non possono farsi rappresentare.
3 I membri della CSN devono essere esperti indipendenti. Essi non possono segnatamente intrattenere rapporti di lavoro o di mandato con:
5 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).
1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CSN su proposta del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
2 La CSN può sottoporre proposte di nomina al DATEC.
1 Per trattare problemi particolari, la CSN può istituire gruppi peritali temporanei.
2 I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la CSN.
In caso di necessità e d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la CSN può far capo a periti.
1 La CSN dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrativamente all’UFE.
2 Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della CSN e dei gruppi peritali temporanei.
1 La CSN si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all’anno su convocazione del presidente.
2 La CSN può invitare i collaboratori dell’UFE e dell’IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.
1 La CSN è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.
2 La CSN decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo.
3 La CSN può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta successiva.
Le deliberazioni della CSN e dei gruppi peritali temporanei sono consegnate in un processo verbale.
1 Entro il 15 dicembre di ogni anno la CSN presenta al DATEC la pianificazione delle attività per l’anno successivo.
2 Essa presenta al DATEC un rapporto di attività annuale. Questo viene pubblicato.
3 Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d’intesa con l’UFE.
1 L’obbligo di ricusarsi dei membri della CSN e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
2 …7
7 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).
1 Le deliberazioni della CSN, dei suoi comitati e dei gruppi peritali non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti.
2 I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare.
3 Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale8.
4 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della CSN.
8 RS 311.0
L’indennità dei membri della CSN è retta dall’ordinanza del 12 dicembre 19969 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
9 [RU 1997 167. RU 2009 6137 II n. 2]
L’ordinanza del 14 marzo 198310 concernente la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari è abrogata.
10 [RU 1983 278, 2005 601 all. 7 n. 1]
1 I rapporti di lavoro o di mandato ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 che sussistono già al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti fino al termine del periodo amministrativo 2012–2015.
2 Per i membri che intrattengono un rapporto di lavoro o di mandato secondo il capoverso 1 continuano ad applicarsi i motivi di ricusazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 previgente.
11 Abrogato dal n. I dell’O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l’indipendenza dei membri), con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
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