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732.179
Regolamento del DATEC
sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari1
del 27 gennaio 2016 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 29a capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre 20072 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS),
Il presente regolamento stabilisce, a complemento di quanto previsto dalla legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare (LENu) e dall’OFDS, l’organizzazione e le modalità di lavoro dei Fondi e i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni.
1 I membri della Commissione devono garantire un operato irreprensibile. Essi dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3 I membri che rappresentano i proprietari di impianti nucleari tenuti a versare contributi devono essere membri della direzione del proprietario o persone che beneficiano di un contatto diretto con la direzione e che dispongono di una visione completa delle attività del proprietario stesso.
4 All’inizio del periodo di permanenza in carica e in caso di variazioni, i membri indicano le loro relazioni d’interesse. Esse sono verificate ogni anno e pubblicate in forma elettronica.
4 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).
1 I membri indipendenti propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro per la carica di presidente e uno di loro per la carica di vicepresidente. L’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’accordo con la presidenza, propone all’attenzione della Commissione gli altri membri indipendenti.5
2 I rappresentanti dei proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro quale membro del comitato della Commissione secondo l’articolo 21 capoverso 2 lettera b OFDS. I proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, i loro ulteriori rappresentanti.6
3 La Commissione propone al DATEC, all’attenzione del Consiglio federale, i candidati alla presidenza, alla vicepresidenza e gli altri membri. Il Dipartimento federale delle finanze propone al Consiglio federale un collaboratore dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) come membro.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).
1 Oltre a quelli elencati nell’articolo 23 OFDS, la Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
a.
stabilisce la procedura di nomina dei membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
b.
propone al DATEC quanto segue:
1.
il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e i rispettivi membri,
2.
il tasso di occupazione dei membri della Commissione e dei comitati,
3
l’importo delle indennità per i membri indipendenti della Commissione e dei comitati, nella misura in cui lo ritenga necessario;
c.
fissa l’indennità da versare agli specialisti consultati;
d.
emana le necessarie direttive, in particolare:
1.
la direttiva concernente l’esercizio dei diritti di voto dei fondi nelle assemblee generali delle società anonime,
2.
la direttiva concernente il rimborso delle spese;
e.
approva la strategia d’investimento su proposta del comitato per gli investimenti;
f.
verifica il rispetto delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti;
riferisce annualmente all’UFE in merito alla gestione dei rischi;
i.
propone al DATEC, all’attenzione del Consiglio federale, per la nomina, una società di revisione esperta registrata presso l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
j.
designa l’organo responsabile dell’investment controlling e stabilisce il piano di sorveglianza e di elaborazione dei rapporti per l’investment controlling stesso;
k.
approva il preventivo annuale per i costi amministrativi dei Fondi;
l.
fissa i termini di pagamento per le rate dei contributi da versare annualmente;
1 Il comitato della Commissione può invitare a partecipare alle sue sedute altri membri della Commissione per la trattazione di questioni specifiche.
2 Si riunisce almeno trimestralmente.
3 Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente della Commissione vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).
1 I membri del comitato per gli investimenti dispongono delle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.
2 Un membro del comitato per gli investimenti è inviato dall’AFF.
3 Il comitato per gli investimenti si riunisce almeno quattro volte l’anno.
4 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 25 OFDS.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).
Il comitato per gli investimenti svolge in particolare i seguenti compiti:
a.
dirige, coordina e sorveglia la gestione del patrimonio;
b.
elabora, all’attenzione della Commissione, la strategia d’investimento ed è responsabile della sua attuazione. La strategia d’investimento comprende l’attribuzione delle risorse dei fondi alle diverse categorie d’investimento. La strategia è definita individualmente per ciascun soggetto tenuto a versare contributi o in modo unitario per tutti i soggetti. Essa tiene conto della capacità degli esercenti di far fronte al rischio;
c.
definisce il processo d’investimento;
d.
di concerto con l’organo cui compete l’investment controlling, sorveglia l’attività degli amministratori patrimoniali nonché il rispetto delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti;
e.
sorveglia a valuta periodicamente i rischi d’investimento dei Fondi;
f.
sorveglia gli specialisti da esso convocati e i lavori commissionati all’Ufficio;
g.
informa la Commissione sulle proprie attività e sull’attuazione delle direttive concernenti gli investimenti.
1 I membri del comitato per il controllo dei costi dispongono delle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.
2 Il comitato per il controllo dei costi si riunisce quando necessario.
3 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 25 OFDS.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).
Il comitato per il controllo dei costi svolge in particolare i seguenti compiti:
a.
sorveglia l’elaborazione dello studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) e ne coordina la verifica, su mandato della Commissione;
b.
elabora, all’attenzione della Commissione, un rapporto di verifica sintetico in relazione allo studio sui costi e chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare;
c.
sulla base del modello attuariale e conformemente agli articoli 8 e 8aOFDS, calcola, all’attenzione della Commissione, l’importo dei contributi annui che i proprietari sono tenuti a versare;
d.
sulla base del modello attuariale, verifica il piano di accantonamento dei proprietari per i costi di smaltimento risultanti dalla prima messa fuori servizio definitiva di cui all’articolo 19 OFDS;
e.
calcola, all’attenzione della Commissione, eventuali rimborsi;
f.
assicura il controlling dei costi di disattivazione e di smaltimento risultanti e sorveglia il versamento delle risorse dei Fondi ai proprietari da parte dell’Ufficio;
g.
informa la Commissione sulle proprie attività.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).
1 Almeno un rappresentante dell’Ufficio partecipa alle sedute della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati con funzione consultiva.18
2 La direzione dell’Ufficio può essere affidata unicamente a un organo che:
a.
dispone di esperienza pluriennale in questo ambito o in ambiti analoghi;
b.
con i proprietari, l’industria elettrica e gli organi incaricati dell’amministrazione e della conservazione del patrimonio dei Fondi non intrattiene relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.
3 L’Ufficio dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specialistiche necessarie per gestire in maniera efficiente gli affari dei due Fondi. In particolare, soddisfa i requisiti della legge del 10 ottobre 199719 sul riciclaggio di denaro.
4 Per lo svolgimento dei compiti dell’Ufficio deve essere assicurata di volta in volta una supplenza.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).
1 Se un medesimo Servizio di revisione è attivo sia per un proprietario sia per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento, è necessario assicurare che i capi revisori responsabili siano distinti. Il Servizio di revisione attesta per scritto che fra le persone partecipanti alle verifiche non si svolge nessuno scambio scritto o orale di dati in relazione alla revisione dei conti dei Fondi e alla revisione dei conti del proprietario.
La Commissione assicura una gestione dei rischi e un sistema di controllo interno adeguati. Per la gestione dei rischi, si applicano per analogia le istruzioni del 24 settembre 201022 sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi.
La comunicazione deve avvenire in modo oggettivo, politicamente neutro e comprensibile. Deve essere indipendente e autonoma e tenere conto delle disposizioni sulla pubblicità ad hoc dei proprietari quotati in borsa.
1 Tutte le persone coinvolte nella gestione patrimoniale sono soggette all’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività.
2 Non devono accettare o conseguire vantaggi personali in relazione all’esercizio della propria attività per i Fondi. Sono esclusi vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi esigui gli omaggi in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi.
2 A complemento delle disposizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 OFDS, sono autorizzati a firmare per i Fondi:
a.
nei casi di cui all’articolo 19 lettera a: l’Ufficio con doppia firma;
b.
nei casi di cui all’articolo 19 lettera b: il presidente del comitato per gli investimenti o del comitato per il controllo dei costi congiuntamente a un membro dell’Ufficio.
I capitali dei Fondi devono essere gestiti facendo in modo che, tenendo conto dei contributi annui fino alla messa fuori servizio definitiva, possano coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento dei corrispondenti impianti, considerati i parametri di cui all’allegato 1 dell’OFDS.
tenendo conto della sicurezza, in particolare della solvibilità dei debitori;
b.
assicurando la necessaria liquidità;
c.
distribuendo adeguatamente il rischio in relazione alle categorie d’investimento, alle regioni, ai settori economici e ai debitori (distribuzione del rischio);
d.
conseguendo un rendimento adeguato.
2 Oltre alle restrizioni di cui all’articolo 16 OFDS devono essere rispettate le seguenti restrizioni d’investimento:
a.
i prodotti con obbligo di effettuare versamenti suppletivi non sono ammessi. Non sono considerati prodotti con obbligo di effettuare versamenti suppletivi gli investimenti in private equity, con somme d’investimento stabilite in anticipo (commitment) e diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito;
b.
gli strumenti finanziari derivati sono ammessi, di regola, solamente se soddisfano in maniera cumulativa le seguenti condizioni:
1.
non producono un effetto leva sul patrimonio complessivo,
2.
tutti gli impegni derivanti da operazioni sui derivati sono coperti,
3.
si tiene conto della liquidità degli strumenti finanziari e della solvibilità della controparte;
c.
nel settore degli investimenti alternativi, nel caso degli investimenti collettivi di capitale a responsabilità limitata, in particolare i fondi o le limited partnership senza obbligo di versamenti suppletivi, gli strumenti finanziari derivati sono ammessi senza restrizioni;
d.
per il prestito di titoli (securities lending) si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 76 dell’ordinanza del 22 novembre 200628 sugli investimenti collettivi e dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 201429 sugli investimenti collettivi. Inoltre il prestito di titoli è ammesso solamente se:
1.
avviene esclusivamente su base assicurata e, nel caso degli investimenti diretti, attraverso la banca depositaria in base a un contratto scritto,
2.
nel caso di azioni di società anonime svizzere quotate in borsa, non compromette l’esercizio dei diritti degli azionisti.
1 L’organo responsabile dell’investment controlling deve essere un prestatore di servizi esterno.
2 Non può intrattenere con gli amministratori patrimoniali relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità. Oltre all’attività di controllo, può svolgere una funzione consultiva per i Fondi. L’attività di consulenza non deve tuttavia condurre a conflitti d’interesse.
L’organo responsabile dell’investment controlling svolge i seguenti compiti su mandato della Commissione:
a.
sorveglia l’attività degli amministratori patrimoniali e, di concerto con il comitato per gli investimenti, il rispetto delle disposizioni contrattuali, delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti;
b.
esamina i nuovi contratti con gli amministratori patrimoniali e le modifiche di tali contratti;
c.
valuta le prestazioni d’investimento degli amministratori patrimoniali, in particolare sulla base di indicatori di performance e di rischio;
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2016.
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