732.179 Regolamento del DATEC
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    732.179

    Regolamento del DATEC

    sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari1

    del 27 gennaio 2016 (Stato 1° gennaio 2022)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visto l’articolo 29a capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre 20072 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    Il presente regolamento stabilisce, a complemento di quanto previsto dalla legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare (LENu) e dall’OFDS, l’organiz­zazione e le modalità di lavoro dei Fondi e i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni.

    Sezione 2: Organizzazione

    Art. 2 Organi

    1 Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento dispongono di un’organiz­zazione comune.

    2 Gli organi di cui all’articolo 20 capoverso 1 OFDS svolgono i propri compiti con il medesimo organico per entrambi i Fondi.

    Art. 3 Requisiti dei membri della Commissione

    1 I membri della Commissione devono garantire un operato irreprensibile. Essi dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

    2 ...4

    3 I membri che rappresentano i proprietari di impianti nucleari tenuti a versare contributi devono essere membri della direzione del proprietario o persone che beneficiano di un contatto diretto con la direzione e che dispongono di una visione completa delle attività del proprietario stesso.

    4 All’inizio del periodo di permanenza in carica e in caso di variazioni, i membri indicano le loro relazioni d’interesse. Esse sono verificate ogni anno e pubblicate in forma elettronica.

    4 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).

    Art. 4 Diritto di proposta per la composizione della Commissione

    1 I membri indipendenti propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro per la carica di presidente e uno di loro per la carica di vicepresidente. L’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’accordo con la presidenza, propone all’attenzione della Commissione gli altri membri indipendenti.5

    2 I rappresentanti dei proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro quale membro del comitato della Commissione secondo l’articolo 21 capoverso 2 lettera b OFDS. I proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, i loro ulteriori rappresentanti.6

    3 La Commissione propone al DATEC, all’attenzione del Consiglio federale, i candidati alla presidenza, alla vicepresidenza e gli altri membri. Il Dipartimento federale delle finanze propone al Consiglio federale un collaboratore dell’Ammini­strazione federale delle finanze (AFF) come membro.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 5 Compiti della Commissione

    1 Oltre a quelli elencati nell’articolo 23 OFDS, la Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    stabilisce la procedura di nomina dei membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
    b.
    propone al DATEC quanto segue:
    1.
    il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e i rispettivi membri,
    2.
    il tasso di occupazione dei membri della Commissione e dei comitati,
    3
    l’importo delle indennità per i membri indipendenti della Commissione e dei comitati, nella misura in cui lo ritenga necessario;
    c.
    fissa l’indennità da versare agli specialisti consultati;
    d.
    emana le necessarie direttive, in particolare:
    1.
    la direttiva concernente l’esercizio dei diritti di voto dei fondi nelle assemblee generali delle società anonime,
    2.
    la direttiva concernente il rimborso delle spese;
    e.
    approva la strategia d’investimento su proposta del comitato per gli investimenti;
    f.
    verifica il rispetto delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti;
    g.7
    ...
    h.
    riferisce annualmente all’UFE in merito alla gestione dei rischi;
    i.
    propone al DATEC, all’attenzione del Consiglio federale, per la nomina, una società di revisione esperta registrata presso l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
    j.
    designa l’organo responsabile dell’investment controlling e stabilisce il piano di sorveglianza e di elaborazione dei rapporti per l’investment controlling stesso;
    k.
    approva il preventivo annuale per i costi amministrativi dei Fondi;
    l.
    fissa i termini di pagamento per le rate dei contributi da versare annual­mente;
    m.8
    ...
    n.
    stipula i contratti per entrambi i Fondi; sono fatte salve le competenze di spesa di cui all’articolo 19 capoverso 1;
    o.
    fissa i principi per l’informazione dell’opinione pubblica.

    2 Può delegare altri compiti, non elencati nell’articolo 23 OFDS o nel capoverso 1, al comitato della Commissione.9

    7 Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).

    8 Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).

    9 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).

    Art. 5a10 Presidenza

    1 Il presidente rappresenta il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento verso l’esterno.

    2 In caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

    10 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 611 Comitato della Commissione

    1 Il comitato della Commissione può invitare a partecipare alle sue sedute altri membri della Commissione per la trattazione di questioni specifiche.

    2 Si riunisce almeno trimestralmente.

    3 Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente della Commissione vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 7 Compiti del comitato della Commissione

    Il comitato della Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    gestisce gli affari correnti su mandato della Commissione;
    b.
    prepara le sue decisioni, in particolare:
    1.
    le proposte per la nomina dei membri della Commissione, del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi,
    2.
    la proposta concernente la fissazione del tasso di occupazione dei membri della Commissione e dei comitati, all’attenzione del DATEC,
    3.
    la proposta concernente la fissazione delle indennità per i membri indipendenti della Commissione e dei comitati, all’attenzione del DATEC;
    b.bis 12
    decide in merito ad affari urgenti non affidati espressamente a un altro organo;
    c.
    riferisce trimestralmente all’UFE, in particolare in merito agli affari correnti nonché all’evoluzione e allo stato del patrimonio;
    d.
    è responsabile della comunicazione interna ed esterna;
    e.
    informa la Commissione sulle proprie attività;
    f.13
    assume altri compiti affidatigli dalla Commissione.

    12 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    13 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).

    Art. 814 Comitato per gli investimenti

    1 I membri del comitato per gli investimenti dispongono delle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.

    2 Un membro del comitato per gli investimenti è inviato dall’AFF.

    3 Il comitato per gli investimenti si riunisce almeno quattro volte l’anno.

    4 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 25 OFDS.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 9 Compiti del comitato per gli investimenti

    Il comitato per gli investimenti svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    dirige, coordina e sorveglia la gestione del patrimonio;
    b.
    elabora, all’attenzione della Commissione, la strategia d’investimento ed è responsabile della sua attuazione. La strategia d’investimento comprende l’attribuzione delle risorse dei fondi alle diverse categorie d’investimento. La strategia è definita individualmente per ciascun soggetto tenuto a versare contributi o in modo unitario per tutti i soggetti. Essa tiene conto della capacità degli esercenti di far fronte al rischio;
    c.
    definisce il processo d’investimento;
    d.
    di concerto con l’organo cui compete l’investment controlling, sorveglia l’attività degli amministratori patrimoniali nonché il rispetto delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti;
    e.
    sorveglia a valuta periodicamente i rischi d’investimento dei Fondi;
    f.
    sorveglia gli specialisti da esso convocati e i lavori commissionati all’Uffi­cio;
    g.
    informa la Commissione sulle proprie attività e sull’attuazione delle direttive concernenti gli investimenti.
    Art. 1015 Comitato per il controllo dei costi

    1 I membri del comitato per il controllo dei costi dispongono delle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.

    2 Il comitato per il controllo dei costi si riunisce quando necessario.

    3 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 25 OFDS.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 1116 Compiti del comitato per il controllo dei costi

    Il comitato per il controllo dei costi svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    sorveglia l’elaborazione dello studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) e ne coordina la verifica, su mandato della Commissione;
    b.
    elabora, all’attenzione della Commissione, un rapporto di verifica sintetico in relazione allo studio sui costi e chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare;
    c.
    sulla base del modello attuariale e conformemente agli articoli 8 e 8a OFDS, calcola, all’attenzione della Commissione, l’importo dei contributi annui che i proprietari sono tenuti a versare;
    d.
    sulla base del modello attuariale, verifica il piano di accantonamento dei proprietari per i costi di smaltimento risultanti dalla prima messa fuori servizio definitiva di cui all’articolo 19 OFDS;
    e.
    calcola, all’attenzione della Commissione, eventuali rimborsi;
    f.
    assicura il controlling dei costi di disattivazione e di smaltimento risultanti e sorveglia il versamento delle risorse dei Fondi ai proprietari da parte dell’Ufficio;
    g.
    informa la Commissione sulle proprie attività.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 13 Ufficio

    1 Almeno un rappresentante dell’Ufficio partecipa alle sedute della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati con funzione consultiva.18

    2 La direzione dell’Ufficio può essere affidata unicamente a un organo che:

    a.
    dispone di esperienza pluriennale in questo ambito o in ambiti analoghi;
    b.
    con i proprietari, l’industria elettrica e gli organi incaricati dell’amministra­zione e della conservazione del patrimonio dei Fondi non intrattiene rela­zioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

    3 L’Ufficio dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specialistiche necessarie per gestire in maniera efficiente gli affari dei due Fondi. In particolare, soddisfa i requisiti della legge del 10 ottobre 199719 sul riciclaggio di denaro.

    4 Per lo svolgimento dei compiti dell’Ufficio deve essere assicurata di volta in volta una supplenza.

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    19 RS 955.0

    Art. 14 Compiti dell’Ufficio

    L’ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    sbriga gli affari correnti secondo le istruzioni del comitato della Commis­sione;
    b.
    elabora annualmente il preventivo relativo ai costi amministrativi all’atten­zione della Commissione;
    c.20
    verifica i calcoli del comitato per il controllo dei costi di cui all’articolo 11 lettera c.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 15 Servizio di revisione

    1 Se un medesimo Servizio di revisione è attivo sia per un proprietario sia per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento, è necessario assicurare che i capi revisori responsabili siano distinti. Il Servizio di revisione attesta per scritto che fra le persone partecipanti alle verifiche non si svolge nessuno scambio scritto o orale di dati in relazione alla revisione dei conti dei Fondi e alla revisione dei conti del proprietario.

    2 ...21

    21 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4221).

    Art. 17 Comunicazione

    La comunicazione deve avvenire in modo oggettivo, politicamente neutro e comprensibile. Deve essere indipendente e autonoma e tenere conto delle disposizioni sulla pubblicità ad hoc dei proprietari quotati in borsa.

    Art. 18 Riservatezza e conflitti d’interesse23

    1 Tutte le persone coinvolte nella gestione patrimoniale sono soggette all’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività.

    2 Non devono accettare o conseguire vantaggi personali in relazione all’esercizio della propria attività per i Fondi. Sono esclusi vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi esigui gli omaggi in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi.

    3 e 4 ...24

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    24 Abrogati dal n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 19 Competenze finanziarie

    1 Nel quadro del preventivo approvato, le persone e gli organi elencati qui di seguito possono assumere impegni fino agli importi indicati:

    a.
    l’Ufficio: fino a 20 000 franchi per affare;
    b.26
    il presidente del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi: fino a 50 000 franchi per affare;
    c.
    il presidente: fino a 50 000 franchi per affare;
    d.
    il comitato della Commissione: fino a 250 000 franchi per affare;
    e.
    la Commissione: oltre 250 000 franchi.

    2 Impegni per affari non iscritti a preventivo possono essere assunti solamente dalla Commissione.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 830).

    Art. 20 Firme

    1 Non sono ammesse firme disgiunte.

    2 A complemento delle disposizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 OFDS, sono autorizzati a firmare per i Fondi:

    a.
    nei casi di cui all’articolo 19 lettera a: l’Ufficio con doppia firma;
    b.
    nei casi di cui all’articolo 19 lettera b: il presidente del comitato per gli investimenti o del comitato per il controllo dei costi congiuntamente a un membro dell’Ufficio.

    Sezione 3: Amministrazione del patrimonio

    Art. 22 Obiettivi degli investimenti patrimoniali

    I capitali dei Fondi devono essere gestiti facendo in modo che, tenendo conto dei contributi annui fino alla messa fuori servizio definitiva, possano coprire i prevedi­bili costi di disattivazione e di smaltimento dei corrispondenti impianti, considerati i parametri di cui all’allegato 1 dell’OFDS.

    Art. 23 Condizioni d’investimento

    1 Le risorse dei fondi devono essere investite:

    a.
    tenendo conto della sicurezza, in particolare della solvibilità dei debitori;
    b.
    assicurando la necessaria liquidità;
    c.
    distribuendo adeguatamente il rischio in relazione alle categorie d’investi­mento, alle regioni, ai settori economici e ai debitori (distribuzione del rischio);
    d.
    conseguendo un rendimento adeguato.

    2 Oltre alle restrizioni di cui all’articolo 16 OFDS devono essere rispettate le seguenti restrizioni d’investimento:

    a.
    i prodotti con obbligo di effettuare versamenti suppletivi non sono ammessi. Non sono considerati prodotti con obbligo di effettuare versamenti suppletivi gli investimenti in private equity, con somme d’investimento stabilite in anticipo (commitment) e diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito;
    b.
    gli strumenti finanziari derivati sono ammessi, di regola, solamente se soddisfano in maniera cumulativa le seguenti condizioni:
    1.
    non producono un effetto leva sul patrimonio complessivo,
    2.
    tutti gli impegni derivanti da operazioni sui derivati sono coperti,
    3.
    si tiene conto della liquidità degli strumenti finanziari e della solvibilità della controparte;
    c.
    nel settore degli investimenti alternativi, nel caso degli investimenti collettivi di capitale a responsabilità limitata, in particolare i fondi o le limited partnership senza obbligo di versamenti suppletivi, gli strumenti finanziari derivati sono ammessi senza restrizioni;
    d.
    per il prestito di titoli (securities lending) si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 76 dell’ordinanza del 22 novembre 200628 sugli investimenti collettivi e dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 201429 sugli investimenti collettivi. Inoltre il prestito di titoli è ammesso solamente se:
    1.
    avviene esclusivamente su base assicurata e, nel caso degli investimenti diretti, attraverso la banca depositaria in base a un contratto scritto,
    2.
    nel caso di azioni di società anonime svizzere quotate in borsa, non compromette l’esercizio dei diritti degli azionisti.
    Art. 25 Investment controlling

    1 L’organo responsabile dell’investment controlling deve essere un prestatore di servizi esterno.

    2 Non può intrattenere con gli amministratori patrimoniali relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità. Oltre all’attività di controllo, può svolgere una funzione consultiva per i Fondi. L’attività di consulenza non deve tuttavia condurre a conflitti d’interesse.

    Art. 26 Compiti dell’organo responsabile dell’investment controlling

    L’organo responsabile dell’investment controlling svolge i seguenti compiti su mandato della Commissione:

    a.
    sorveglia l’attività degli amministratori patrimoniali e, di concerto con il comitato per gli investimenti, il rispetto delle disposizioni contrattuali, delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti;
    b.
    esamina i nuovi contratti con gli amministratori patrimoniali e le modifiche di tali contratti;
    c.
    valuta le prestazioni d’investimento degli amministratori patrimoniali, in particolare sulla base di indicatori di performance e di rischio;
    d.
    assicura un reporting significativo.

    Sezione 4: Entrata in vigore

    Art. 27

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2016.

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