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    732.2

    Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

    (LIFSN)

    del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 90 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 20062,

    decreta:

    Sezione 1: Organizzazione e compiti

    Art. 1 Organizzazione

    1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.

    2 Esso si organizza in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.

    3 La sua gestione si fonda sui principi dell’economia aziendale. Nell’adempimento dei compiti la sicurezza nucleare è prioritaria rispetto agli aspetti finanziari.

    4 Il Consiglio federale determina la sede dell’Ispettorato.

    Art. 2 Compiti

    1 L’Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull’energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla pro­tezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

    2 Esso partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.

    3 Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.

    4 Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.

    Art. 3 Servizi

    L’Ispettorato può fornire servizi ad autorità estere in cambio di un compenso conforme alle condizioni del mercato e tale almeno da coprire i costi, purché tale attività non comprometta l’adempimento tempestivo dei suoi compiti.

    Art. 4 Garanzia della qualità

    1 Il Consiglio federale definisce le esigenze fondamentali quanto alla garanzia della qualità da parte dell’Ispettorato.

    2 L’Ispettorato fa verificare periodicamente da un ente esterno la qualità dell’a­dem­pimento dei compiti e dei servizi prestati e provvede a garantire la qualità a lungo termine.

    Sezione 2: Organi

    Art. 5 Organi

    Gli organi dell’Ispettorato sono:

    a.
    il consiglio dell’Ispettorato;
    b.
    la direzione;
    c.
    l’organo di revisione.
    Art. 6 Consiglio dell’Ispettorato

    1 Il consiglio dell’Ispettorato è l’organo di vigilanza interno e strategico.

    2 Il consiglio dell’Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

    3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell’Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un’attività commerciale né ad assumere una funzione fede­rale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza.

    4 Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell’Ispettorato. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20003 sul per­sonale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni con­trattuali pattuite con i membri del consiglio dell’Ispettorato.

    5 Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell’Ispettorato.

    6 Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:

    a.
    definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale;
    b.
    propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;
    c.
    emana il regolamento d’organizzazione;
    d.
    emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
    e.
    emana il regolamento sulle tasse, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
    f.
    emana le disposizioni d’applicazione delegate all’Ispettorato dal Consiglio federale;
    g.
    elegge il direttore e gli altri membri della direzione;
    h.
    sorveglia la gestione amministrativa e l’attività di vigilanza;
    i.
    è responsabile per una sufficiente garanzia della qualità e un’adeguata gestione aziendale dei rischi;
    j.
    istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
    k.
    approva il preventivo e il conto annuale;
    l.4
    allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.

    7 Il Consiglio dell’ispettorato può delegare alla direzione la competenza di conclu­dere singoli affari.

    3 RS 172.220.1

    4 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

    Art. 7 Direzione

    1 La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

    2 Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

    a.
    emanare decisioni e assumere la responsabilità delle perizie;
    b.
    elaborare le basi per le decisioni del consiglio dell’Ispettorato e rendergli conto periodicamente, o senza indugio in caso di eventi particolari;
    c.
    assumere il personale;
    d.
    adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

    3 Il regolamento interno disciplina i particolari.

    Art. 8 Organo di revisione

    1 L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.

    2 Il Consiglio federale stabilisce l’indennità dovuta all’organo di revisione.

    3 L’indipendenza, l’oggetto e la portata della verifica effettuata dall’organo di revisione si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l’uf­ficio di revisione.

    Sezione 3: Personale

    Art. 9 Condizioni d’assunzione

    1 L’Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.

    2 Il consiglio dell’Ispettorato fissa retribuzione, prestazioni accessorie e altre con­dizioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale si applica per analogia al salario dei membri della direzione e del personale remunerato in modo paragonabile, nonché alle altre condizioni contrattuali concordate con queste per­sone.

    Art. 10 Cassa pensioni

    La previdenza professionale del personale è retta dalla legislazione in materia di Cassa pensioni della Confederazione.

    Sezione 4: Finanziamento e finanze

    Art. 12 Indennità

    La Confederazione indennizza l’Ispettorato per le prestazioni da essa commissio­nate.

    Art. 13 Tesoreria

    1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell’Ispet­torato nell’ambito della sua tesoreria centrale.

    2 L’AFF accorda all’Ispettorato prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2.

    3 L’AFF e l’Ispettorato convengono i dettagli di tale collaborazione.

    Art. 14 Riserve

    1 Le riserve destinate a coprire i rischi di perdite ammontano almeno a un terzo del preventivo annuale.

    2 Qualora l’entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza vanno ridotti.

    Art. 15 Presentazione dei conti

    1 La presentazione dei conti dell’Ispettorato ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

    2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della compren­si­bilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.

    3 Le norme in materia d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

    4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell’Ispettorato.

    Art. 16 Responsabilità

    1 La responsabilità dell’Ispettorato, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dall’Ispettorato è retta dalla legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità, fatto salvo il capoverso 2.

    2 L’Ispettorato e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:

    a.
    hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
    b.
    i danni non sono riconducibili a importanti violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza dell’Ispettorato.

    Sezione 5: Indipendenza e vigilanza

    Art. 18

    1 L’Ispettorato esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

    2 L’Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; quest’ultimo dà scarico al consiglio dell’Ispettorato.

    3 Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento.

    Sezione 6: Procedura e tutela giurisdizionale

    Art. 20 Tutela giurisdizionale

    1 L’impugnazione delle decisioni dell’Ispettorato è retta dalla legislazione sull’am­ministrazione della giustizia federale.

    2 L’Ispettorato è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Art. 21 Trasferimento di diritti e obblighi

    1 Il Consiglio federale determina il momento in cui l’Ispettorato acquisisce la personalità giuridica. A contare da tale data, esso subentra alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).

    2 Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Ispet­torato, fissa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.

    3 Qualora i fondi necessari per l’adempimento dei compiti dell’Ispettorato non siano ancora disponibili all’entrata in vigore della presente legge, l’Ispettorato può disporre dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.

    Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro

    I rapporti di lavoro del personale della DSN sono trasferiti all’Ispettorato al momento dell’entrata in vigore della presente legge e a contare da tale data sottostanno al suo diritto in materia di personale.

    Art. 23 Datore di lavoro competente

    1 L’Ispettorato è considerato datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita:

    a.
    che sono affiliati alla DSN; e
    b.
    le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti provenienti dalla previdenza professionale hanno iniziato a decorrere nella Cassa pensioni della Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.

    2 L’Ispettorato è parimenti considerato datore di lavoro competente qualora una ren­dita di invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente leg­ge, ma l’incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto all’invalidità, risalga a prima dell’entrata in vigore della presente legge.

    Art. 24 Disposizioni d’esecuzione

    1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

    2 Può autorizzare l’Ispettorato a emanare disposizioni d’esecuzione relative all’orga­nizzazione, al personale e alla contabilità.

    Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore:11 Articoli 5 lett. a, 6, 9 cpv. 2, 16, 18 cpv. 2 e 3, 24, 25 n. 2 (art. 71): 1° gennaio 2008 Rimanenti articoli: 1° gennaio 2009

    11 DCF del 17 ott. 2007.

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