732.21 OIFSN
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    732.21

    Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

    (OIFSN)

    del 12 novembre 2008 (Stato 1° novembre 2011)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20071 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

    ordina:

    Sezione 1: Sede

    Art. 1

    L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha sede a Brugg (AG).

    Sezione 2: Garanzia della qualità

    Art. 2

    1 L’IFSN esercita un sistema di gestione della qualità che copre tutti i campi di atti­vità. Questo sistema deve essere certificato da un ente indipendente.

    2 Per eseguire le sue attività in qualità di laboratorio di prova e di ispettorato, l’IFSN deve farsi accreditare conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accre­ditamento e sulla designazione.

    3 Esso fa periodicamente verificare da esperti esterni l’adempimento delle esigenze dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA)3.

    2 RS 946.512

    3 Vedi lo statuto dell’IAEA (RS 0.732.011).

    Sezione 3: Consiglio dell’IFSN

    Art. 3 Profilo dei requisiti

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali requisiti devono soddisfare i membri del Consiglio dell’IFSN.

    Art. 44 Indipendenza

    1 I membri del Consiglio dell’IFSN non sono vincolati da istruzioni.

    2 Non possono avere relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

    3 Se vogliono iniziare un’attività che potrebbe essere incompatibile con l’esigenza di indipendenza, chiedono dapprima la raccomandazione del Consiglio dell’IFSN. In caso di dubbio, il Consiglio dell’IFSN chiede una valutazione al DATEC.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4571).

    Art. 4a5 Esercizio di un’attività economica e detenzione di partecipazioni

    1 I membri del Consiglio dell’IFSN non possono esercitare alcuna attività economica incompatibile con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono:

    a.
    essere impiegati in un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o in un’organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organiz­za­zione sottoposta a tale vigilanza;
    b.
    accettare mandati o subappalti da:
    1.
    un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o un’organizza­zione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizzazione sottoposta a tale vigilanza,
    2.
    un’unità amministrativa coinvolta in una procedura prevista dalla legge del 21 marzo 20036 sull’energia nucleare (LENu);
    c.
    assumere una funzione direttiva in un’organizzazione che ha strette relazioni economiche con un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN;
    d.
    essere impiegati in un’organizzazione coinvolta in procedure previste dalla LENu o accettare mandati da tale organizzazione.

    2 Sono ammessi:

    a.
    l’impiego presso una scuola universitaria in un settore che non gestisce alcun impianto nucleare sottoposto alla vigilanza dell’IFSN;
    b.
    l’accettazione di mandati di ricerca da parte di scuole universitarie e unità amministrative che sono coinvolte in una procedura prevista dalla LENu, qualora l’oggetto del mandato non concerna settori sottoposti alla vigilanza dell’IFSN.

    3 I membri del Consiglio dell’IFSN non possono detenere partecipazioni incompatibili con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono detenere partecipazioni in un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o in un’organizza­zione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizzazione sottoposta a tale vigilanza.

    5 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4571).

    6 RS 732.1

    Art. 4b7 Esercizio di una carica

    I membri del Consiglio dell’IFSN non possono esercitare cariche incompatibili con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono:

    a.
    essere membri dell’organo legislativo o esecutivo di un Cantone o Comune che ospita impianti nucleari sottoposti alla vigilanza dell’IFSN;
    b.
    essere membri dell’organo legislativo o esecutivo di un Cantone o di un Comune nel quale è stata presentata una domanda di autorizzazione di massima conformemente all’articolo 12 LENu8;
    c.
    assumere una funzione direttiva in un’unità amministrativa competente nell’ambito dell’approvvigionamento energetico o della promozione economica;
    d.
    essere impiegati in un’unità amministrativa coinvolta in una procedura prevista dalla LENu.

    7 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4571).

    8 RS 732.1

    Art. 5 Onorari e prestazioni accessorie

    1 Il Consiglio federale fissa gli onorari e le prestazioni accessorie per i membri del Consiglio dell’IFSN.

    2 Gli onorari e le prestazioni accessorie sono a carico dell’IFSN.

    Art. 6 Sedute

    1 Il Consiglio dell’IFSN si riunisce almeno quattro volte all’anno; nelle sedute deli­bera sul preventivo, sul rapporto di attività, sul rapporto di gestione e sul conto annuale.

    2 Possono essere convocate altre sedute:

    a.
    dal presidente;
    b.
    su richiesta di almeno due membri del Consiglio dell’IFSN.

    3 Le sedute richieste dai membri del Consiglio dell’IFSN devono tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

    4 Il direttore dell’IFSN partecipa alle sedute del Consiglio dell’IFSN con voto consultivo. Può far appello ad altri collaboratori dell’IFSN.

    5 Il Consiglio dell’IFSN può eccezionalmente decidere di riunirsi senza il concorso del direttore.

    Art. 7 Quorum

    1 Il Consiglio dell’IFSN delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente.

    2 Esso delibera a maggioranza semplice; il presidente ha voto preponderante.

    Art. 8 Rapporti

    1 Il rapporto di gestione e il rapporto di attività all’attenzione del Consiglio federale comprendono un rendiconto sui risultati e le prestazioni dell’IFSN nell’ambito della sua vigilanza sugli impianti nucleari, il raggiungimento degli obiettivi strategici non­ché il rapporto annuale, il bilancio, il conto economico con allegato e il rapporto di esame dell’ufficio di revisione.

    2 Il Consiglio dell’IFSN delibera, su proposta del presidente, sul rapporto di gestione e sul rapporto di attività e li sottopone al Consiglio federale per approvazione.

    3 Il rapporto di attività e il rapporto di gestione sono pubblicati dopo approvazione dal Consiglio federale.

    Art. 9 Ricusazione

    1 L’obbligo di ricusazione dei membri del Consiglio dell’IFSN è retto dall’artico­lo 10 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

    2 La qualità di membro di un’associazione specialistica non comporta l’obbligo di ricusazione.

    3 Se la ricusazione è contestata, decide il Consiglio dell’IFSN senza il concorso del membro interessato.

    Sezione 4: Ufficio di revisione e organo paritetico

    Art. 10 Ufficio di revisione

    1 Le condizioni di nomina, il mandato, la durata del mandato e i rapporti dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima concernenti la revisione ordinaria.

    2 Il Consiglio dell’IFSN può presentare al Consiglio federale una proposta per revocare l’ufficio di revisione.

    3 Le spese legate alla revisione sono a carico dell’IFSN.

    Art. 11 Organo paritetico dell’istituto di previdenza

    1 Il Consiglio dell’IFSN disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’orga­nizzazione dell’organo paritetico dell’istituto di previdenza dell’IFSN.

    2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e ido­nee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.

    3 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono fissate dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.

    Sezione 5: Prestazioni a favore della Confederazione e presentazione dei conti

    Art. 13 Traffico dei pagamenti

    1 L’IFSN sviluppa un proprio traffico dei pagamenti.

    2 Indica un conto postale o bancario per i trasferimenti tra la Confederazione e l’IFSN e li comunica all’Amministrazione federale delle finanze.

    Art. 14 Presentazione dei conti

    1 Il Consiglio dell’IFSN fissa i principi per l’iscrizione a bilancio e di valutazione. Si applicano come esigenze minime le corrispondenti disposizioni sulle finanze della Confederazione.

    2 I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valutazioni devono essere specificati nell’allegato del conto annuale. Le tariffe orarie sulle quali si basa la remunerazione sono rette dal regolamento sulle tasse dell’IFSN.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 15 Istituzione dell’IFSN

    1 L’IFSN acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente ordinanza.

    2 In tale momento i diritti e i doveri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sono trasmessi all’IFSN.

    3 Entro il 30 settembre 2009 l’IFSN presenta per approvazione al Consiglio federale il bilancio di apertura al 1° gennaio 2009.

    Art. 16 Disposizione esecutiva

    Il Consiglio dell’IFSN può emanare disposizioni esecutive di importanza secondaria in merito all’organizzazione, al personale e alla contabilità, in particolare disposizioni esecutive che precisano il regolamento del personale.

    Allegato

    (art. 18)

    Modifica del diritto vigente

    Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

    10

    10 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2008 5747.

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