732.221 Regolamento del personale dell’IFSN
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    732.221

    Regolamento del personale dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

    (Regolamento del personale dell’IFSN)

    del 17 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)

    approvato dal Consiglio federale il 12 novembre 2008

    Il Consiglio dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Consiglio dell’IFSN),

    visto l’articolo 6 capoverso 6 lettera d della legge federale del 22 giugno 20071 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

    emana il seguente regolamento:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo di applicazione

    Il regolamento del personale disciplina il rapporto di lavoro di tutti i collaboratori dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

    Art. 2 Diritto applicabile

    Nella misura in cui il presente regolamento non disponga altrimenti, si applica a titolo complementare il Codice delle obbligazioni2 quale diritto pubblico della Con­federazione.

    Art. 3 Politica del personale

    1 L’IFSN provvede a un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei collaboratori.

    2 In particolare, prende le misure adeguate per garantire:

    a.
    l’assunzione e la permanenza del personale adeguato;
    b.
    il promovimento e l’ulteriore sviluppo professionale del personale nonché l’avvicendamento generazionale dei quadri;
    c.
    l’impiego flessibile del personale;
    d.
    il promovimento delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donna e uomo;
    e.
    il promovimento di un comportamento ecologico, sano e orientato alla sicurezza;
    f.
    l’informazione trasparente del personale.

    3 L’IFSN applica strumenti di politica e di gestione del personale moderni e opportuni; in particolare, effettua regolarmente colloqui individuali con i collaboratori. Esso provvede all’aggiornamento e all’ulteriore sviluppo di questi strumenti.

    4 La direzione emana direttive per l’attuazione della politica del personale e le comunica in modo trasparente.

    Art. 4 Commissione del personale

    1 L’IFSN può, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei collabora­tori, istituire una commissione del personale.

    2 L’IFSN emana un regolamento sui compiti e le competenze della commissione del personale.

    Art. 5 Associazioni del personale

    1 L’IFSN intrattiene contatti regolari con le associazioni del personale, le quali difendono gli interessi fondamentali del personale.

    2 Le associazioni del personale sono autorizzate a difendere i loro membri in questioni individuali concernenti il personale.

    Sezione 2: Assunzione

    Art. 6 Contratto di lavoro

    1 L’IFSN e il collaboratore definiscono le condizioni di assunzione in un contratto di lavoro scritto.

    2 Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:

    a.
    l’inizio del rapporto di lavoro e, se esso è a tempo determinato, la durata;
    b.
    la funzione o il settore di attività;
    c.
    il tasso di occupazione;
    d.
    lo stipendio.
    Art. 6a3 Periodo di attesa

    1 Con il direttore, i membri della direzione e i collaboratori che sono in contatto permanente con le organizzazioni sottoposte alla vigilanza e sono incaricati direttamente della loro vigilanza è possibile convenire un periodo di attesa dopo la cessa­zione del rapporto di lavoro durante il quale essi non possono esercitare alcuna attività per l’organizzazione sottoposta alla vigilanza.

    2 Tenuto conto di eventuali termini di sospensione, la durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.

    3 Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità che corrisponde al massimo allo stipendio attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

    4 Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare all’IFSN i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante il periodo di attesa.

    5 Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

    3 Introdotto dal n. I del R del Consiglio dell’IFSN del 31 ago. 2015, approvato dal CF il 25 nov. 2015 ed in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5079).

    Art. 7 Rapporti di lavoro di durata determinata

    I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere conclusi per tre anni al massimo; oltre i tre anni sono considerati di durata indeterminata. I rapporti di lavoro di durata determinata che si succedono sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni.

    Art. 8 Periodo di prova

    1 Il periodo di prova è di tre mesi. In casi giustificati può essere prorogato di tre mesi al massimo o fissato per contratto a sei mesi al massimo.

    2 Se il rapporto di lavoro è di durata determinata, si può rinunciare al periodo di prova o concordarne uno più breve.

    Sezione 3: Fine del rapporto di lavoro

    Art. 9 Fine

    1 Di comune intesa le due parti possono porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento.

    2 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:

    a.
    al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
    b.
    in caso di decesso del collaboratore;
    c.
    alla scadenza della durata del contratto.

    3 In singoli casi l’IFSN, d’accordo con la persona interessata, può prorogare il rapporto di lavoro oltre l’età ordinaria del pensionamento.

    Art. 10 Disdetta durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da ciascuna delle parti:

    a.
    nei primi due mesi per la fine della settimana che segue la disdetta;
    b.
    a partire dal terzo mese per la fine del mese che segue la disdetta.
    Art. 11 Disdetta dopo il periodo di prova

    1 Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto ordinariamente da ciascuna delle parti per la fine di ogni mese con un termine minimo di preavviso di tre mesi.

    2 La disdetta del rapporto di lavoro da parte dell’IFSN presuppone ragioni oggettive sufficienti.

    Art. 12 Disdetta immediata

    1 Per gravi motivi ciascuna parte può disdire il rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata in qualsiasi momento senza preavviso.

    2 È considerata grave motivo in particolare ogni circostanza che non consente, per ragioni di buona fede, di esigere da chi dà la disdetta che continui a proseguire il rapporto di lavoro.

    Art. 13 Forma della disdetta

    1 L’IFSN disdice il rapporto di lavoro con una decisione.

    2 I collaboratori disdicono il loro rapporto di lavoro per scritto. Se lo disdicono senza preavviso, devono indicarne i motivi.

    Art. 14 Prestazioni del piano sociale

    1 Se deve sciogliere un rapporto di lavoro senza colpa della persona interessata, l’IFSN adotta misure di sostegno a favore della stessa.

    2 Tali misure consistono in prestazioni atte a garantire la sicurezza sociale, quali un sostegno in caso di riorientamento professionale o prestazioni in caso di pensionamento anticipato per i collaboratori che hanno compiuto il 58° anno d’età.

    3 Le prestazioni in caso di pensionamento anticipato comprendono una rendita di vecchiaia e una rendita transitoria finanziate dall’IFSN ai sensi dell’articolo 65 del regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza dell’IFSN.

    Sezione 4: Protezione contro la disdetta

    Art. 15 Disdetta abusiva

    La disdetta del rapporto di lavoro è abusiva segnatamente se data:

    a.
    per ragioni intrinseche alla personalità del collaboratore, purché tali ragioni non siano connesse con il rapporto di lavoro e non lo pregiudichino in modo sostanziale;
    b.
    perché il collaboratore esercita un diritto costituzionale, in quanto l’esercizio di tale diritto non leda alcun obbligo dell’impiegato e non pregiudichi in modo sostanziale la collaborazione;
    c.
    soltanto per vanificare l’insorgere di pretese della controparte derivanti dal rapporto di lavoro;
    d.
    perché la controparte fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
    e.
    perché il collaboratore adempie un obbligo legale o presta volontariamente il servizio militare o il servizio civile svizzero;
    f.
    per l’appartenenza o la non appartenenza del collaboratore a un’associazione del personale o per il legittimo esercizio di attività sindacali;
    g.
    senza motivo giustificato, durante il periodo nel quale l’impiegato è eletto rappresentante di un organo aziendale o di un’istituzione legata all’IFSN.
    Art. 16 Disdetta in tempo inopportuno

    1 La disdetta data durante un periodo di divieto è nulla. Se la disdetta è data anteriormente, il termine è sospeso durante il periodo di divieto e si protrae sino alla fine del mese nel quale giunge a scadenza.

    2 Periodi di divieto di disdetta sussistono:

    a.
    nel caso di adempimento di obblighi legali, di servizio volontario militare o civile svizzero: durante il periodo dell’impedimento al lavoro nonché, qua­lora superi le due settimane lavorative, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
    b.
    nel caso di malattia o infortunio non imputabili al collaboratore: durante tre mesi sino al quinto anno d’impiego compreso e per sei mesi in seguito;
    c.
    nel caso di gravidanza: durante la gravidanza nonché nelle 16 settimane successive al parto;
    d.
    nel caso di servizio nell’ambito dell’aiuto all’estero autorizzato dall’IFSN: per tutta la durata dell’impedimento al lavoro.

    Sezione 5: Tempo di lavoro e vacanze

    Art. 18 Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro domenicale

    1 In caso di sovraccarico eccezionale di lavoro o di lavoro urgente, l’IFSN può ordinare lavoro straordinario, lavoro notturno o lavoro domenicale.

    2 Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro domenicale sono di regola compensati con tempo libero di uguale durata.

    3 Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro domenicale che non possono essere compensati con tempo libero sono compensati con denaro. Il pagamento avviene senza supplementi, fatto salvo l’articolo 25.

    Art. 19 Vacanze, giorni di libero e congedi

    1 Per ogni anno civile i collaboratori hanno diritto a:

    a.
    sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d’età;
    b.
    cinque settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno d’età;
    c.
    sei settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età;
    d.
    sette settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.

    2 Sono considerati giorni festivi i giorni festivi ufficiali del luogo di lavoro. Per anno possono essere presi complessivamente 63 giorni tra domeniche e giorni festivi.

    3 L’IFSN definisce in quali casi, tenuto conto delle esigenze aziendali, possono essere concessi congedi pagati o non pagati.

    Sezione 6: Stipendio, assegni e altre prestazioni

    Art. 20 Sistema di retribuzione

    1 Lo stipendio si compone di uno stipendio di base e di una componente variabile. La componente variabile dello stipendio è fissata dall’IFSN secondo i criteri di cui all’articolo 23.

    2 La somma dello stipendio di base e della componente variabile ammonta al massimo a 290 000 franchi lordi l’anno (stato luglio 2008).

    Art. 21 Stipendio di base

    1 Le funzioni sono valutate e attribuite a una fascia salariale sulla base dei seguenti criteri: conoscenze specialistiche, conoscenze aziendali, competenza sociale, flessibilità intellettuale, grado di difficoltà, autonomia decisionale, ambito e potere d’azione.

    2 Nella definizione dello stipendio di base individuale all’interno di una fascia salariale si tiene adeguatamente conto della formazione, dell’esperienza professionale e di vita nonché della situazione sul mercato del lavoro.

    3 Per la classificazione delle funzioni l’IFSN definisce fasce salariali che si sovrappongono. Le fasce salariali sono rese pubbliche.

    Art. 23 Componente variabile dello stipendio

    1 La componente variabile dello stipendio è calcolata in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati nella concertazione degli obiettivi. Sono rilevanti, in particolare:

    a.
    il contributo individuale dato dai collaboratori al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
    b.
    le prestazioni nel team;
    c.
    gli obiettivi individuali relativi alle prestazioni e al comportamento.

    2 La componente variabile dello stipendio di un singolo collaboratore è vincolata al livello di funzione. Essa ammonta:

    a.
    al massimo al 20 per cento dello stipendio di base per i collaboratori attribuiti alle fasce salariali 1 e 2;
    b.
    al massimo al 15 per cento dello stipendio di base per gli altri collaboratori.

    3 Il Consiglio dell’IFSN fissa annualmente, nell’ambito del preventivo, l’importo disponibile per la componente variabile dello stipendio.

    4 Tale importo ammonta al massimo al 10 per cento della massa salariale comples­siva.

    Art. 24 Concertazione degli obiettivi

    1 Gli obiettivi qualitativi e quantitativi sono convenuti annualmente fra i collabora­tori e i loro superiori nell’ambito della concertazione degli obiettivi.

    2 Gli obiettivi da raggiungere sono oggetto di regolari colloqui. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato nell’ambito del colloquio con il collaboratore in base a criteri prefissati.

    3 In caso di divergenze, i collaboratori hanno il diritto di ricorrere presso la dire­zione. I membri della direzione possono rivolgersi al Consiglio dell’IFSN.

    Art. 25 Indennità per servizio di picchetto, lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro domenicale

    1 Per ogni ora di servizio di picchetto è versata un’indennità pari al 12 per cento della retribuzione oraria.

    2 Per ogni ora di lavoro ordinata oltre il tempo di lavoro massimo legale di 45 ore settimanali, è versata un’indennità pari al 25 per cento della retribuzione oraria.

    3 Per ogni ora di lavoro ordinata fra le ore 22 e le 6, è versata un’indennità pari al 40 per cento della retribuzione oraria.

    4 Per ogni ora di lavoro ordinata la domenica e nei giorni festivi, è versata un’in­dennità pari al 50 per cento della retribuzione oraria.

    5 Si può concordare di versare le indennità per servizio di picchetto, lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro domenicale sotto forma di accrediti di tempo.

    Art. 26 Prestazioni complementari agli assegni familiari

    1 Le prestazioni complementari agli assegni familiari di cui alla legge del 24 marzo 20065 sugli assegni familiari sono corrisposte se gli assegni familiari sono inferiori a 4264 franchi l’anno per figlio avente diritto (stato luglio 2008).

    2 L’entità delle prestazioni complementari corrisponde alla differenza fra l’importo di cui al capoverso 1 e l’assegno familiare. A tal proposito, si tiene conto degli asse­gni familiari, degli assegni per figli e degli assegni di custodia versati al collabora­tore o ad altre persone presso altri datori di lavoro.

    Art. 27 Premi di fedeltà

    1 Ogni cinque anni d’impiego presso l’IFSN è attribuito un premio di fedeltà.

    2 Il premio di fedeltà consiste in:

    a.
    dopo cinque anni d’impiego: cinque giorni di congedo pagato;
    b.
    dopo dieci anni d’impiego: dieci giorni di congedo pagato;
    c.
    dopo 15 anni d’impiego: 15 giorni di congedo pagato;
    d.
    dopo 20 anni d’impiego: 20 giorni di congedo pagato;
    e.
    dopo ogni ulteriore periodo di cinque anni d’impiego: 20 giorni di congedo pagato.

    3 Per i premi di fedeltà può essere scelto il pagamento in denaro a settimane intere.

    Art. 28 Rimborso delle spese

    1 L’IFSN emana un regolamento sul rimborso delle spese supplementari derivanti dall’esercizio dell’attività professionale per l’IFSN.

    2 È ammesso il rimborso forfettario delle spese. Esso non deve superare gli importi massimi riconosciuti dalle autorità fiscali.

    Sezione 7: Continuazione del versamento dello stipendio

    Art. 30 Malattia e infortunio

    1 In caso di incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto per 12 mesi al versamento dello stipendio di base fino al riacquisto della capacità lavorativa.

    2 Al termine di questo periodo, essi hanno diritto per altri 12 mesi al pagamento del 90 per cento dello stipendio di base.

    3 In casi eccezionali motivati, lo stipendio di cui al capoverso 2 può continuare a essere versato fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al massimo per un periodo di 12 mesi.

    4 In caso di rapporto di lavoro di durata determinata, la continuazione del pagamento dello stipendio termina allo scadere del rapporto stesso.

    5 Il diritto allo stipendio può essere ridotto se un collaboratore ha provocato intenzionalmente o per negligenza grave una malattia o un infortunio, si è esposto consapevolmente a un pericolo straordinario o ha compiuto un atto temerario.

    Art. 31 Provvedimenti d’integrazione

    Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio dell’impiegato, l’IFSN ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge i servizi specializzati.

    Art. 32 Decesso di un collaboratore

    1 In caso di decesso di un collaboratore, lo stipendio di base viene versato per il mese corrente e per i due mesi successivi.

    2 Gli aventi diritto sono i superstiti del collaboratore deceduto.

    Art. 34 Maternità e adozione

    1 In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato per un periodo di quattro mesi. Tale congedo può iniziare al più presto due settimane prima della data prevista per il parto. Il resto del periodo di congedo deve essere preso immediatamente dopo il parto.

    2 In caso di accoglimento di bambini in tenera età per cura ed educazione in vista di una futura adozione, i collaboratori che assumono tale compito come occupazione principale hanno diritto a due mesi di congedo pagato.

    Sezione 8: Previdenza professionale

    Art. 36 Previdenza professionale

    I collaboratori dell’IFSN sono assicurati presso la cassa pensione della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte secondo le disposizioni della legge del 20 dicembre 20066 su PUBLICA e della sezione 4b della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale.

    Art. 37 Salario assicurabile

    Fanno parte dello salario assicurabile le componenti retributive di cui all’articolo 20 capoverso 1, compresa la compensazione del rincaro di cui all’articolo 22. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro di cui agli articoli 25, 26 e 27.

    Art. 38 Rendita transitoria

    Se un collaboratore percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transitoria, l’IFSN si assume la metà dei costi per il finanziamento della rendita transitoria effettivamente percepita, a condizione che il rapporto di lavoro prima del pensionamento sia durato almeno cinque anni.

    Sezione 9: Obbligo di fedeltà e norme di comportamento

    Art. 39 Principi in materia di comportamento

    1 I collaboratori dell’IFSN sono tenuti a svolgere con diligenza i compiti loro attribuiti e a salvaguardare gli interessi legittimi dell’IFSN.

    2 Essi evitano conflitti fra i propri interessi e quelli dell’IFSN o ne danno notizia, qualora non possano essere evitati.

    Art. 40 Accettazione di regali, reddito ricavato da attività per terzi

    1 I collaboratori dell’IFSN non possono accettare né farsi promettere regali o altri vantaggi per sé o per altri nel quadro del rapporto di lavoro. Fanno eccezione i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

    2 L’esercizio di un’attività accessoria o di una carica pubblica deve essere autoriz­zato dall’IFSN. L’autorizzazione è negata se, il tipo di attività:

    a.
    rischia di generare un conflitto con gli interessi di servizio;
    b.
    pregiudica la reputazione dell’IFSN;
    c.
    riduce la prestazione lavorativa nel quadro del rapporto di lavoro con l’IFSN.

    3 I collaboratori possono essere obbligati a fornire all’IFSN tutto o parte del reddito ricavato da attività per terzi esercitate grazie al rapporto di lavoro con l’IFSN.

    Art. 41 Obbligo di mantenere il segreto

    1 I collaboratori dell’IFSN sono tenuti a non divulgare questioni professionali e di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni di legge o di istruzioni.

    2 L’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

    3 Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o pro­cedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell’esercizio del loro mandato o nel­l’adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se hanno ottenuto preventivamente l’auto­rizzazione scritta dell’IFSN.

    Sezione 10: Protezione giuridica, prescrizione e perenzione

    Art. 42 Procedura

    1 Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro le parti non raggiungono un’intesa, l’IFSN pronuncia una decisione. È fatto salvo l’articolo 13 capoverso 1. È competente il direttore; per i membri della direzione è competente il Consiglio dell’Ispettorato.

    2 La decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

    Art. 43 Decisione su ricorso contro la disdetta

    1 Se accoglie il ricorso contro una decisione concernente la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e se non rinvia eccezionalmente la questione all’autorità inferiore, l’autorità di ricorso:

    a.
    accorda al ricorrente un’indennità se:
    1.
    la disdetta è abusiva ai sensi dell’articolo 15,
    2.
    mancano sufficienti ragioni oggettive per la disdetta ordinaria,
    3.
    mancano gravi motivi per la disdetta immediata, oppure
    4.
    sono state violate norme procedurali;
    b.
    ordina il pagamento dello stipendio fino allo scadere del termine di disdetta ordinario o del contratto di lavoro di durata determinata se, in caso di disdetta immediata, mancano i gravi motivi;
    c.
    proroga il rapporto di lavoro fino allo scadere del termine di disdetta ordinario, se sono state violate disposizioni relative ai termini di disdetta.

    2 È fatta salva la nullità della disdetta in tempo inopportuno di cui all’articolo 16. Sono applicabili inoltre le disposizioni sulla protezione dal licenziamento di cui all’articolo 10 della legge federale del 24 marzo 19958 sulla parità dei sessi.

    3 L’indennità di cui al capoverso 1 lettera a è fissata dall’autorità di ricorso tenendo conto di tutte le circostanze. Essa ammonta al massimo a sei mesi di stipendio.

    4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni derivanti da altri titoli giuri­dici.

    Art. 44 Prescrizione e perenzione

    Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, le pretese derivanti dallo stesso si prescrivono:

    a.
    in generale, decorsi cinque anni dall’esigibilità della pretesa;
    b.
    secondo le disposizioni del diritto penale, se la pretesa si fonda su una fattispecie penale per la quale è prevista una prescrizione più lunga.

    Sezione 11: Entrata in vigore

    Art. 45

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

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