732.222 Ordinanza sugli emolumenti IFSN
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    732.222

    Ordinanza sugli emolumenti dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

    (Ordinanza sugli emolumenti IFSN)

    del 9 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

    approvata dal Consiglio federale il 12 novembre 2008

    Il Consiglio dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Consiglio dell’IFSN),

    visto l’articolo 6 capoverso 6 lettera e della legge federale del 22 giugno 20071 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell’Ispettorato federale della sicu­rezza nucleare (IFSN).

    2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

    Art. 2 Emolumenti

    1 L’IFSN riscuote emolumenti:

    a.
    per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro delle sue competenze esecutive nell’ambito della legislazione sull’energia nucleare, della legislazione sulla radioprotezione, della legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, in parti­colare per:
    1.
    i nullaosta,
    2.
    le perizie di progetti e i pareri tecnici,
    3.
    l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla proce­dura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari,
    4.
    l’esercizio di un’organizzazione interna per i casi di emergenza e di un servizio di picchetto,
    5.
    le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radio­attive,
    6.
    il riconoscimento di certificati per i modelli di colli;
    b.
    per la vigilanza sugli impianti nucleari.

    2 La vigilanza sugli impianti nucleari comprende in particolare le seguenti attività:

    a.
    le ispezioni degli impianti nucleari;
    b.
    il seguito della messa fuori servizio per revisione;
    c.
    la realizzazione delle misurazioni di radiazioni;
    d.
    il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni;
    e.
    il controllo dei rapporti;
    f.
    il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l’autorità di vigilanza;
    g.
    i pareri relativi alle comunicazioni conformemente alla legge del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare e all’applicazione delle misure;
    h.
    la realizzazione dei calcoli di previsione;
    i.
    la trattazione di eventi e accertamenti;
    j.
    l’attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.
    Art. 3 Tassa di vigilanza

    1 I costi non attribuibili direttamente a un impianto nucleare e non coperti dagli emolumenti sono coperti da una tassa di vigilanza.

    2 Questi costi comprendono, in particolare, i costi per:

    a.
    la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali;
    b.
    lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica nonché la formazione e il perfezionamento relativi;
    c.
    l’attuazione e lo sviluppo dell’attività di vigilanza;
    d.
    i progetti di ricerca legati alla vigilanza sugli impianti nucleari.
    Art. 4 Determinazione degli emolumenti

    Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato e applicando un’aliquota media per ora di lavoro pari al massimo a 180 franchi (tariffa media oraria).

    Art. 5 Supplementi

    1 Un supplemento pari al massimo al 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere riscosso per:

    a.
    le decisioni o le prestazioni che, su richiesta degli assoggettati agli emolumenti, devono essere emanate o fornite urgentemente;
    b.
    le ore di lavoro effettuate la domenica, nei giorni festivi o di notte.

    2 I supplementi devono essere motivati e indicati separatamente.

    Art. 6 Esborsi

    1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente.

    2 I seguenti costi sono considerati esborsi:

    a.
    i costi per la consultazione di terzi;
    b.
    i costi di trasmissione e di comunicazione;
    c.
    i costi di viaggio e di trasporto;
    d.
    i costi d’esercizio.

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