1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).
2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro delle sue competenze esecutive nell’ambito della legislazione sull’energia nucleare, della legislazione sulla radioprotezione, della legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, in particolare per:
1.
i nullaosta,
2.
le perizie di progetti e i pareri tecnici,
3.
l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari,
4.
l’esercizio di un’organizzazione interna per i casi di emergenza e di un servizio di picchetto,
5.
le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radioattive,
6.
il riconoscimento di certificati per i modelli di colli;
b.
per la vigilanza sugli impianti nucleari.
2 La vigilanza sugli impianti nucleari comprende in particolare le seguenti attività:
a.
le ispezioni degli impianti nucleari;
b.
il seguito della messa fuori servizio per revisione;
c.
la realizzazione delle misurazioni di radiazioni;
d.
il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni;
e.
il controllo dei rapporti;
f.
il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l’autorità di vigilanza;
g.
i pareri relativi alle comunicazioni conformemente alla legge del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare e all’applicazione delle misure;
h.
la realizzazione dei calcoli di previsione;
i.
la trattazione di eventi e accertamenti;
j.
l’attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.
Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato e applicando un’aliquota media per ora di lavoro pari al massimo a 180 franchi (tariffa media oraria).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
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