Art. 1 Oggetto
1 La presente legge disciplina, a complemento delle convenzioni menzionate nell’ingresso, la responsabilità civile in caso di danni nucleari causati da impianti nucleari o dal trasporto di sostanze nucleari, nonché la copertura di tali danni.
2 In caso di fine o di sospensione della Convenzione di Parigi, le disposizioni direttamente applicabili in essa contenute (art. 1–15) restano in vigore quali norme di diritto nazionale. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato.
3 Se le convenzioni menzionate nell’ingresso e la presente legge non dispongono altrimenti, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni7.