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    732.44

    Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare

    (LRCN)

    del 13 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 90 della Costituzione federale1; vista la Convenzione del 29 luglio 19602 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004 (Convenzione di Parigi); vista la Convenzione complementare del 31 gennaio 19633 alla Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004 (Convenzione complementare di Bruxelles); visto il Protocollo comune del 21 settembre 19884 relativo all’applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi (Protocollo comune); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20075,

    decreta:

    Capitolo 1: Oggetto e definizioni

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente legge disciplina, a complemento delle convenzioni menzionate nel­l’in­gresso, la responsabilità civile in caso di danni nucleari causati da impianti nu­cleari o dal trasporto di sostanze nucleari, nonché la copertura di tali danni.

    2 In caso di fine o di sospensione della Convenzione di Parigi, le disposizioni direttamente applicabili in essa contenute (art. 115) restano in vigore quali norme di diritto nazionale. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato.

    3 Se le convenzioni menzionate nell’in­gresso e la presente legge non dispongono altrimenti, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni7.

    Art. 2 Definizioni

    Le definizioni di cui all’articolo 1 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi sono applicabili con le seguenti precisazioni:

    a.
    sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare due o più impianti nucleari che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nonché impianti nucleari e altri impianti che hanno il medesimo esercente e si trovano sullo stesso sito, nei quali sono detenuti combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi (cpv. (ii));
    b.
    per esercente di un impianto nucleare s’intende chi è espressamente designato tale nella licenza d’esercizio o di trasporto (cpv. (vi)). L’esercente dei depositi in strati geologici profondi che non soggiacciono più alla legisla­zione in materia di energia nucleare è la Confederazione.

    Capitolo 2: Responsabilità civile

    Art. 3 Principi

    1 L’esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei dan­ni nucleari causati.

    2 Egli risponde anche dei danni nucleari direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili, insurrezioni o atti terroristici.

    3 Se la responsabilità civile in caso di transito di sostanze nucleari è limitata in virtù della legislazione estera, il Consiglio federale aumenta corrispondentemente al rischio del trasporto il limite massimo di responsabilità dell’esercente straniero interessato qualora l’importo previsto nella legislazione estera non copra adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante il transito.

    4 Il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure è rimborsato soltanto se l’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha or­dinato le misure o le ha approvate a posteriori (art. 1 par. (a) cpv. (ix) della Conven­zione di Parigi).

    Art. 4 Risarcimento e riparazione morale

    1 Se le convenzioni menzionate nell’in­gresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l’assegnazione di un’indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L’articolo 44 ca­poverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile.

    2 Se l’esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest’ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l’eser­cente completamente o parzialmente dall’obbligo di risarcimento del danno.

    Art. 5 Prescrizione e perenzione

    1 Le pretese di risarcimento di un danno nucleare si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e dell’esercente civilmente responsabile, o dal giorno in cui ne avrebbe dovuto avere conoscenza. Se l’azione non è promossa entro 30 anni dall’incidente nucleare, le pretese sono perente; se il danno è dovuto ad un evento prolungato, questo termine decorre dal momento in cui cessa l’evento.

    2 Il diritto di rivalsa dell’esercente di un impianto nucleare e quello ai sensi del­l’articolo 5 della Convenzione complementare di Bruxelles si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’esercente o l’avente diritto ai sensi dell’arti­colo 5 della Convenzione complementare di Bruxelles ha avuto conoscenza del suo obbligo di prestazione, sempre che non sia stato altrimenti convenuto conformemente all’arti­colo 6 paragrafo (f) capoverso (ii) della Convenzione di Parigi.

    3 Le pretese di risarcimento fatte valere entro dieci anni dall’incidente nucleare per danni diversi dal decesso o da lesioni personali hanno priorità rispetto alle pretese di risarcimento per danni dello stesso tipo fatte valere dopo tale termine.

    4 Il termine di prescrizione è sospeso fintanto che è in corso un procedimento vertente su una pretesa di risarcimento per danni nucleari.

    5 Se dopo la sentenza o dopo la conclusione di un contratto extragiudiziale sul risarcimento emergono nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, può essere chiesta la revisione della sentenza, rispettivamente la modifica del contratto, entro tre anni dal giorno in cui il danneggiato ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 30 anni dall’in­cidente nucleare.

    Art. 6 Convenzioni

    1 È nulla ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile per danni nucleari.

    2 Ogni convenzione che preveda un’indennità manifestamente inadeguata è annullabile nel termine di un anno a contare dal giorno nel quale è stata conclusa.

    Art. 7 Assicurazione non obbligatoria

    Le prestazioni al danneggiato fatte da un’assicurazione non obbligatoria i cui premi siano stati pagati interamente o in parte dall’esercente dell’impianto nucleare sono detratte, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione al pagamento dei premi, dall’am­montare del risarcimento dovuto, eccetto che il contratto d’assicura­zione disponga altrimenti.

    Capitolo 3: Copertura

    Sezione 1: Principio

    Art. 8

    1 La copertura relativa alla responsabilità civile dell’esercente di un impianto nucleare conformemente alla Convenzione di Parigi e alla presente legge deve essere for­nita mediante assicu­razione o mediante un’altra garanzia finanziaria. Quest’ulti­ma deve essere disponibile al pari di un’assicurazione e deve offrire al danneggiato una garanzia equivalente.

    2 L’ammontare totale della copertura deve raggiungere, per impianto nucleare, gli importi di cui all’articolo 3 paragrafo (b) capoversi (i) e (ii) della Convenzione com­plementare di Bruxelles, più il dieci per cento dell’ammontare totale per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

    3 Il Consiglio federale può ridurre gli importi di cui al capoverso 2 fino al livello di quelli previsti nell’articolo 7 paragrafo (b) della Convenzione di Parigi, se tale ridu­zione è giustificata dal tipo di impianto nucleare o dal tipo di sostanze nucleari trasportate, nonché dalle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare relativo a tale impianto o a tali sostanze.

    4 Il risarcimento dei danni causati ai mezzi di trasporto non deve ridurre l’importo disponibile per la copertura di altri danni nucleari di oltre il cinque per cento del­l’ammontare totale della copertura (art. 7 par. (c) della Convenzione di Parigi).

    5 La Confederazione, in qualità di esercente di impianti nucleari, non è tenuta a provare la copertura della sua responsabilità civile.

    Sezione 2: Copertura privata

    Art. 9

    1 Per far fronte alla sua responsabilità civile l’esercente deve ottenere per ogni impianto nucleare, presso un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera o presso un altro garante, una copertura di almeno un miliardo di franchi più il dieci per cento di questo importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio nel caso di cui all’articolo 8 capoverso 2 e una copertura pari all’importo fissato dal Consiglio federale nel caso di cui all’articolo 8 capoverso 3.

    2 Se è possibile ottenere una copertura maggiore a condizioni accettabili, il Consi­glio federale aumenta le somme minime di cui al capoverso 1.

    3 Il fornitore della copertura privata deve sopportare le spese per la liquidazione dei danni fino a concorrenza del dieci per cento degli importi di cui al capoverso 1.

    4 Il Consiglio federale specifica i rischi che il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura.

    Sezione 3: Copertura della Confederazione

    Art. 10 Copertura obbligatoria

    1 Se l’obbligo di risarcimento di un danno nucleare eccede la copertura privata del­l’esercente dell’impianto nucleare o se tale copertura non esiste o è indisponibile, la Confederazione copre il danno fino a concorrenza degli importi di cui all’arti­colo 8.

    2 La Confederazione assume le spese per la liquidazione dei danni fino a concorrenza del dieci per cento degli importi di cui all’articolo 8, se tali spese non devono essere assunte dal fornitore della copertura privata (art. 9 cpv. 3).

    3 La Confederazione regola, con gli istituti che esercitano un impianto nucleare in virtù di disposizioni legali o di un mandato di prestazioni, l’indennità finanziaria per le spese sostenute per i premi d’assicurazione, nonché per il risarcimento dei danni in caso di incidente nucleare.

    Art. 11 Danni tardivi

    Decorso il termine di 30 anni secondo l’articolo 5 capoverso 1, la Confederazione indennizza, entro i limiti di cui all’articolo 8, i danni nucleari per cui non può più essere preteso il risarcimento dall’esercente dell’impianto nucleare.

    Art. 12 Contributi degli esercenti di impianti nucleari

    1 Per finanziare gli obblighi che le derivano dagli articoli 10 e 11, la Confederazione riscuote contributi presso gli esercenti degli impianti nucleari.

    2 Il Consiglio federale fissa la base di calcolo dei contributi. Essa deve corrispondere ai principi attuariali e deve tenere conto dei rischi che presenta l’impianto o il trasporto in questione.

    3 L’UFE determina e riscuote i contributi. Le sue decisioni possono esse­re impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

    Art. 13 Fondo per danni nucleari

    1 La Confederazione gestisce un fondo per danni nucleari (Fondo) alimentato dai contributi di cui all’articolo 12 e dai versamenti di cui all’articolo 15 capoverso 1, nonché dagli interessi prodotti da tali somme.

    2 Le prestazioni versate per obblighi secondo gli articoli 10 e 11, nonché se­condo l’ar­ticolo 3 paragrafo (b) capoverso (iii) della Convenzione complementare di Bruxel­les sono finanziate per il tramite del Fondo.

    Art. 14 Danni particolari

    1 La Confederazione, attingendo alle proprie risorse generali, indennizza inoltre i danni nucleari fino a concorrenza degli importi di cui all’articolo 8, quando:

    a.
    non può essere individuato il responsabile;
    b.
    una persona che ha subito in Svizzera un danno nucleare per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nucleare situato all’estero non può ottenere un’indennità conforme alla presente legge.

    2 La Confederazione può negare o ridurre le proprie prestazioni quando il danneggiato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

    3 Se ha fornito prestazioni secondo il capoverso 1, la Confederazione ha diritto di rivalsa contro la persona civilmente responsabile. Essa le è inoltre surrogata nei diritti di rivalsa.

    Sezione 4: Copertura internazionale

    Art. 15

    1 Se il danno nucleare eccede l’importo di cui all’articolo 3 paragrafo (b) capo­verso (ii) della Convenzione complementare di Bruxelles, il Consiglio federale ne informa le altre Parti contraenti e le invita a stanziare i fondi conformemente all’arti­colo 3 paragrafo (b) capoverso (iii) della Convenzione complementare di Bruxelles.

    2 I fondi stanziati conformemente al capoverso 1 devono essere impiegati esclusivamente e integralmente per il risarcimento dei danni causati dall’incidente nucleare per il quale le Parti contraenti della Convenzione complementare di Bruxelles li hanno messi a disposizione.

    3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni esercita i diritti e le obbligazioni risultanti dalla Convenzione complementare di Bruxelles, segnatamente il diritto di rivalsa secondo l’articolo 10 paragrafo (c) della stessa.

    4 Se le altre Parti contraenti ritardano nello stanziamento dei fondi, la Confedera­zione può concedere anticipi sugli importi di cui al capoverso 1.

    Sezione 5: Altre disposizioni concernenti la copertura

    Art. 16 Ripristino della copertura integrale

    1 Il fornitore della copertura privata che abbia fornito prestazioni o costituito riserve in seguito a un sinistro deve informarne lo stipulante e l’UFE se tali pre­stazioni o riserve raggiungono un decimo della somma di copertura.

    2 In questi casi, in previsione di un sinistro futuro, l’esercente dell’impianto nucleare deve procurarsi una copertura supplementare, onde sia ristabilita la garanzia per l’intera somma di copertura.

    Art. 17 Azione diretta del danneggiato, eccezioni

    1 Il danneggiato può, nei limiti della copertura attuale, proporre l’azione diretta­mente contro il fornitore della copertura.

    2 Al danneggiato non sono opponibili eccezioni fondate sul contratto di copertura o sulle leggi speciali a questo applicabili.

    Art. 18 Rivalsa del fornitore della copertura

    1 Al fornitore della copertura è dato il diritto di rivalsa contro l’esercente del­l’im­pian­to nucleare se questi ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza gra­ve. Il fornitore della copertura può avvalersi del diritto di rivalsa unicamente nella misura in cui non siano svantaggiati i danneggiati.

    2 Nel diritto di rivalsa il fornitore della copertura è surrogato al responsabile soltanto in quanto non ne risultino svantaggiati i danneggiati.

    Art. 19 Sospensione e cessazione della copertura privata

    Il fornitore della copertura privata notifica all’UFE la sospensione e la cessazione della copertura privata. Queste hanno effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, sempre che alla copertura privata non ne sia stata prima sostituita un’altra.

    Capitolo 4: Procedura

    Art. 22 Principi applicabili alla procedura

    1 Il tribunale accerta d’ufficio i fatti. Non è vincolato dalle conclusioni delle parti.10

    2 Se l’azione è promossa contro persone civilmente responsabili o contro il fornitore della copertura, il tribunale dà ad ognuno di loro la possibilità di tutelare i propri interessi nel procedimento.

    10 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 20 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

    Art. 24 Pagamento provvisorio

    Se il danneggiato si trova nel bisogno e se la sua richiesta non sembra priva di pro­babilità di successo, il tribunale può accordare pagamenti provvisori, senza pregiudizio per la decisione definitiva.

    Capitolo 5: Grandi sinistri

    Art. 25 Principi

    1 In caso di grande sinistro, l’Assemblea federale può, mediante ordinanza, regolamentare le indennità.

    2 Vi è un grande sinistro allorché, a seguito di un incidente, è prevedibile che i mezzi disponibili non bastino a soddisfare tutte le pretese oppure che la procedura ordinaria non possa essere applicata a causa dell’elevato numero di danneggiati.

    3 L’ordinanza sulle indennità stabilisce i principi generali per l’equa ripartizione di tutti i mezzi disponibili per il risarcimento dei danneggiati.

    4 L’ordinanza sulle indennità può:

    a.
    derogare alle disposizioni della presente legge o ad altre disposizioni relative al risarcimento dei danni; la ripartizione delle somme di copertura di cui agli articoli 8 e 15 deve tuttavia rispettare i principi formulati nella Convenzione di Parigi e nella Convenzione complementare di Bruxelles;
    b.
    prevedere che la Confederazione versi contributi supplementari per il risarcimento dei danni non coperti;
    c.
    definire la procedura per la sua applicazione e istituire un’autorità indipendente le cui decisioni possano essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

    5 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari.

    Art. 26 Mutamento dell’obbligo di prestazione; premi di ripartizione

    1 Qualora un grande sinistro causi uno stato di necessità, il Consiglio federale può, nell’ambito delle assicurazioni di diritto pubblico o privato, ema­nare disposizioni:

    a.
    sul mutamento dell’obbligo di prestazione degli assicuratori;
    b.
    sulla riscossione di premi di ripartizione dovuti dagli stipulanti;
    c.
    sulla deduzione dei premi di ripartizione dalle prestazioni dell’assicurazione.

    2 Questa facoltà non concerne i contratti di copertura da stipularsi secondo la presente legge.

    Capitolo 6: Reciprocità

    Art. 27

    1 L’esercente di un impianto nucleare situato in Svizzera risponde dei danni nucleari causati all’estero:

    a.
    senza limitazione finanziaria, riguardo alle Parti contraenti la cui legislazione nazionale prevede parimenti la responsabilità civile con copertura illimitata nei confronti della Svizzera, se tali Stati sono Parti contraenti della Convenzione di Parigi e, se del caso, della Convenzione complementare di Bruxel­les, oppure della Convenzione di Vienna e del Protocollo comune;
    b.
    fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 3 paragrafo (b) capoverso (iii) della Convenzione complementare di Bruxelles oppure dell’importo più elevato previsto al momento dell’in­cidente nucleare dalla legislazione nazionale dello Stato interessato nei confronti della Svizzera, riguardo alle Parti contraenti della Convenzione di Parigi e della Convenzione complementare di Bruxelles che limitano l’importo della responsabilità dell’eser­cente;
    c.
    fino a concorrenza dell’importo previsto al momento dell’in­cidente nucleare dalla legislazione nazionale dello Stato interessato nei confronti della Svizzera, riguardo agli Stati che limitano l’importo della responsabilità dell’eser­cente e sono Parti contraenti della Convenzione di Parigi, ma non della Convenzione complementare di Bruxelles oppure che sono Parti contraenti della Convenzione di Vienna e del Protocollo comune.

    2 Se il danno nucleare si produce in un Stato diverso da quelli di cui al capoverso 1, gli Stati che non hanno impianti nucleari nel loro territorio o nelle loro zone marittime stabilite in conformità al diritto internazionale possono rivendicare un’indennità soltanto fino a concorrenza dell’importo minimo di cui all’articolo 7 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi o, se del caso, dell’importo previsto dalla presente legge in applicazione dell’articolo 7 paragrafi (b)–(e) di tale convenzione. Agli Stati che hanno impianti nucleari nel loro territorio o nelle loro zone marittime stabilite in con­formità al diritto internazionale è dovuta un’indennità soltanto alle condizioni di cui agli articoli 2 paragrafo (a) capoverso (iv) e 7 paragrafo (g) della Convenzione di Parigi, e questo fino a concorrenza dell’importo previsto al momento dell’in­cidente nucleare dalla legislazione nazionale dello Stato interessato nei confronti della Sviz­zera, ma al massimo fino a concorrenza dell’importo minimo di cui all’artico­lo 7 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi oppure, se del caso, dell’importo previsto dalla presente legge in applicazione dell’articolo 7 paragrafi (b)–(e) di tale convenzione.

    Capitolo 7: Disposizioni penali

    Art. 28 Inadempimento dell’obbligo di copertura

    1 Chiunque intenzionalmente esercita un impianto nucleare o esegue un trasporto senza disporre della copertura prevista dalla presente legge è punito con una pena de­tentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumu­lata una pena pecuniaria.

    2 Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

    Art. 29 Contravvenzioni

    1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, contravviene a una disposizione della presente legge o a una prescrizione di esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile o contravviene a una decisione emanata con la comminatoria prevista nel presente articolo, senza che vi sia un comportamento punibile secondo un’altra fattispecie penale.

    2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

    3 Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è la multa fino a 40 000 fran­chi.

    Art. 30 Competenza e procedura

    Le infrazioni secondo gli articoli 28 e 29 sono perseguite e giudicate dall’UFE conformemente alla legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.

    Capitolo 8: Disposizioni finali

    Art. 31 Esecuzione

    1 Il Consiglio federale esegue la presente legge. Può delegare al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni il compito di emanare disposizioni tecniche o amministrative.

    2 Il Consiglio federale designa il servizio competente per prendere o autorizzare misure di reintegro conformemente all’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (viii) della Convenzione di Parigi.

    Allegato

    (art. 32)

    Abrogazione e modifica del diritto vigente

    I

    La legge del 18 marzo 198313 sulla responsabilità civile in materia nucleare è abrogata.

    II

    Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

    ...14

    13 [RU 1983 1886; 1993 3122 art. 12; 2000 2355 all. n. 16; 2002 3371 all. n. 3; 2004 4719 all. n. II 3; 2006 2197 all. n. 71; 2010 1739 all. 1 n. II 19]

    14 Le mod. possono essere consultate alla RU 2022 43.

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