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    732.441

    Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

    (ORCN)

    del 25 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20081 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),

    ordina:

    Sezione 1: Ammontare totale della copertura

    Art. 1 In generale

    (art. 8 cpv. 2 LRCN)

    L’ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

    a.
    per le centrali nucleari;
    b.
    per il deposito intermedio Würenlingen (ZWILAG);
    c.
    per ciascun trasporto di:
    1.
    combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg,
    2.
    prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.
    Art. 2 Ammontare totale ridotto

    (art. 8 cpv. 3 LRCN)

    1 L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

    a.
    per gli impianti di ricerca nucleare;
    b.
    per il deposito federale intermedio (DFS);
    c.2
    per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (deposito di decadimento).

    2 Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all’articolo 2 lettera a LRCN.

    3 L’ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2.

    2 Introdotta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861).

    Sezione 2: Copertura privata

    Art. 3 Composizione della somma di copertura

    La somma di copertura prevista nel contratto concluso conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LRCN si compone di un importo di base e di un importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

    Art. 4 Importi di base

    1 L’importo di base ammonta a 1200 milioni di euro:3

    a.
    per le centrali nucleari;
    b.
    per lo ZWILAG;
    c.
    per ciascun trasporto di:
    1.
    combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
    2.
    prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.

    2 ...4

    3 L’importo di base ammonta a 80 milioni di euro per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2.

    4 L’importo di base ammonta a 70 milioni di euro:

    a.
    per gli impianti di ricerca nucleare;
    b.
    per il DFS;
    c.5
    per i depositi di decadimento.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    4 Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    5 Introdotta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861).

    Art. 6 Costi coperti

    1 Oltre ai danni nucleari, l’importo di base comprende i costi delle perizie extragiudiziarie, le spese ripetibili del danneggiato e le spese di salvataggio secondo l’articolo 70 della legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto di assicurazione.

    2 L’importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio copre in particolare le seguenti spese:

    a.
    le spese ripetibili dell’esercente dell’impianto nucleare;
    b.
    le spese processuali, le spese di arbitrato e le spese di conciliazione extragiudiziale;
    c.
    i costi dei provvedimenti per assicurare le prove (art. 20 LRCN).
    Art. 7 Rischi esclusi dalla copertura

    (art. 9 cpv. 4 LRCN)

    1 Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5:

    a.
    i danni nucleari causati da fenomeni naturali straordinari o eventi bellici;
    b.
    i danni nucleari che superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5, e
    1.
    che sono causati da atti terroristici, o
    2.
    che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
    c.
    le pretese non fatte valere entro 10 anni dall’evento pregiudizievole o dalla fine di un effetto prolungato;
    d.
    le pretese non fatte valere entro 20 anni dalla perdita, dal furto o dall’abbandono del possesso di sostanze nucleari.

    2 Può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5:7

    a.
    il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 4 della Convenzione di Parigi8;
    b.
    il mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell’ambiente ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 5 della Convenzione di Parigi;
    c.
    il costo delle misure preventive ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 6 della Convenzione di Parigi nella misura in cui riguardino le lettere a e b.

    3 Può adeguare l’estensione delle sue esclusioni per l’anno civile seguente, a condizione di non scendere sotto la copertura minima.9

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    8 Conv. del 29 lugl. 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Prot. addizionale del 28 gen. 1964, dal Prot. del 16 nov. 1982 e dal Prot. del 12 feb. 2004 (FF 2007 5027).

    9 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    Sezione 3: Copertura della Confederazione

    Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari

    (art. 12 LRCN)

    1 Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dall’impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.

    2 I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.10

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari

    (art. 12 LRCN)

    1 Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3.

    2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente.11

    3 Nella stima provvisoria dei contributi, l’UFE distingue fra sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3.

    4 L’UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.12

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    Art. 10 Obbligo di notifica

    1 Per gli impianti nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE al più tardi entro il 15 novembre di ogni anno i premi per l’anno successivo per la copertura privata secondo la legge.

    2 Per i trasporti di sostanze nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE:

    a.
    al più tardi entro il 31 gennaio:
    1.
    per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge accumulati nell’esercizio annuale trascorso,
    2.
    il numero di trasporti assicurati da tale esercente nell’esercizio annuale trascorso;
    b.
    al più tardi entro il 15 novembre:
    1.
    per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge stimati per l’anno successivo,
    2.
    il numero di trasporti che si presume saranno effettuati da tale esercente l’anno successivo.

    3 Nella notifica di cui al capoverso 2 sono indicate separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3.

    4 Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.13

    13 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    Art. 11 Valuta e scadenza

    1 L’UFE riscuote i contributi in franchi svizzeri.

    2 I contributi sono pagabili al più tardi 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione che ne stabilisce l’importo.

    Art. 12 Pretese nei confronti della Confederazione

    1 Le pretese di prestazioni della Confederazione vanno fatte valere presso l’UFE.

    2 L’UFE può incaricare del trattamento di tali pretese l’Amministrazione federale delle finanze o, con il consenso di quest’ultima, i fornitori della copertura privata.

    Sezione 4: Trasporti su territorio svizzero

    Art. 13 Importazione ed esportazione

    L’esercente di un impianto nucleare svizzero risponde per i danni nucleari derivanti dal trasporto di sostanze nucleari da o verso un impianto nucleare svizzero, sempre che tali sostanze si trovino su territorio svizzero nel momento in cui accade l’incidente nucleare.

    Art. 14 Transito

    1 Per trasportare sostanze nucleari attraverso la Svizzera, l’esercente di un impianto nucleare estero deve concludere con un assicuratore o con un altro garante un contratto a copertura degli importi di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettera c, 2 e 3 e all’articolo 5 della legge.

    2 L’esercente di un impianto nucleare estero deve inoltre fornire la prova che dispone di un’assicurazione o di un’equivalente garanzia finanziaria di altro genere per i danni nucleari coperti ai sensi degli articoli 10 e 11 LRCN (art. 3 cpv. 3 LRNC).

    Sezione 5: Fondo per danni nucleari

    Art. 16 Forma giuridica

    Il Fondo per danni nucleari (Fondo) è privo di personalità giuridica, ma finanziariamente autonomo.

    Art. 17 Entrate e uscite

    1 Vengono accreditati al Fondo:

    a.
    i contributi versati dalle persone civilmente responsabili (art. 8 e 9);
    b.
    gli interessi (art. 18 cpv. 1);
    c.
    le pretese di rivalsa della Confederazione secondo l’articolo 18 LRCN.

    2 Vengono addebitati al Fondo:

    a.
    le prestazioni di cui agli articoli 10 e 11 LRCN;
    b.
    le spese amministrative, comprese le spese per la liquidazione dei danni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRCN;
    c.
    gli interessi secondo l’articolo 18 capoverso 2.

    3 Le entrate e le uscite del Fondo non figurano nel conto finanziario della Confederazione.

    Art. 18 Interessi e anticipi

    1 La Confederazione paga interessi sul patrimonio del Fondo.

    2 Se necessario la Confederazione può accordare al Fondo anticipi; questi fruttano interessi e vanno rimborsati.

    Art. 19 Amministrazione e verifica

    1 L’UFE amministra il Fondo. Ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale.

    2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo. Il rapporto di tale servizio è trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi.

    3 Possono fungere da servizio di controllo solamente le persone e le imprese di revisione abilitate quali periti revisori dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 200515 sui revisori.

    4 È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 196716 sul Controllo delle finanze.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 22 Disposizione transitoria

    1 Per l’anno in cui la presente ordinanza entra in vigore, la notifica di cui all’articolo 10 capoverso 1 deve essere effettuata entro due mesi dall’entrata in vigore.

    2 L’UFE fissa i contributi di cui all’articolo 8 entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al capoverso 1.

    3 Per l’anno in cui viene effettuato il primo trasporto di sostanze nucleari dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i contributi di cui all’articolo 9 vengono fissati nel primo trimestre dell’anno successivo. Non viene effettuata alcuna stima provvisoria né alcuna riscossione dei contributi ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 3.

    Allegato 119

    19 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    (art. 8 cpv. 1)

    Centrali nucleari e ZWILAG

    I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:

    Contributo alla Confederazione =

    dove:

    SConf

    =

    supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

    L1

    =

    limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1 (1200 milioni di euro);

    L0

    =

    limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5;

    LInf

    =

    sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;

    =

    sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;

    pParte1

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

    pParte2

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completa-mente dalla copertura privata;

    pParte3

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

    pParte4

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

    PA

    =

    premio per la copertura del danno nucleare secondo l’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4−6 della Convenzione del 29 luglio 196020 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

    Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

    Allegato 221

    21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    (art. 9 cpv. 1)

    Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg

    I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

    Contributo alla Confederazione =

    dove:

    SConf

    =

    supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

    L1

    =

    limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1;

    L0

    =

    limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5;

    LInf

    =

    sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;

    =

    sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici;

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;

    qParte1

    =

    probabilità di accadimento, nell’ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

    PC

    =

    premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 196022 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

    Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

    Allegato 323

    23 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

    (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

    Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2

    I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

    Contributo alla Confederazione =

    dove:

    SConf

    =

    supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

    L1

    =

    limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;

    =

    probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;

    qParte1

    =

    probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’ammontare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

    Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

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