Art. 1
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni2 è incaricato ed abilitato a conchiudere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare gli accordi sussidiari necessari. Detti accordi devono rispettare il quadro dell’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione.
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.