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    734.0

    Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole

    (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1

    del 24 giugno 1902 (Stato 1° gennaio 2021)

    1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 81, 87, 89 e 91 capoverso 1 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1899,

    decreta:

    2 RS 101

    3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    I. Disposizioni generali

    Art. 1

    Lo stabilimento e l’esercizio degl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole specificati agli articoli 4 e 13, sono sottoposti alla superiore vigilanza della Con­fe­derazione. Questi impianti debbono essere eseguiti secondo le prescrizioni ema­nate dal Consiglio federale.

    Art. 2

    1 Sono considerati come impianti a corrente debole gl’impianti che normalmente non producono correnti pericolose per le persone o per le cose.

    2 Sono considerati come impianti a corrente forte gl’impianti che producono o utiliz­zano delle correnti che in date circostanze sono di pericolo per le persone o per le cose.

    3 Ove sorga dubbio se, agli effetti della presente legge, un impianto elettrico è da considerare fra quelli a corrente forte o fra quelli a corrente debole, decide in ultima istanza il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC4).5

    4 Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    5 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 3

    1 Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risul­tano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole.6

    2 Il Consiglio federale regola:7

    a.
    lo stabilimento e la manutenzione tanto degl’impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte;
    b.
    le cautele da osservarsi per lo stabilimento di linee elettriche parallele o di linee che s’incrociano, nonché per lo stabilimento di linee elettriche parallele alle strade ferrate o che le incrociano;
    c.
    la costruzione e il mantenimento di ferrovie elettriche;
    d.8
    la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (art. 37 della L del 21 giu. 19919 sulle telecomunicazioni) dalle perturbazioni elet­tromagnetiche.

    3 Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de’processi di fabbricazione.

    4 ...10

    6 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077).

    7 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077).

    8 Introdotta dall’all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077).

    9 [RU 1992 581; RU 1993 901 allegato n. 18. RU 1997 2187 art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10).

    10 Abrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

    Art. 3a11

    1 Il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’Amministrazione federale e dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).

    2 Il Consiglio federale prevede che l’Ufficio federale dell’energia (UFE) riscuota dai gestori di impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (imprese) emolumenti adeguati per le spese sostenute dai Cantoni conformemente agli accordi di prestazioni di cui all’articolo 9e capoverso 2 della legge del 23 marzo 200712 sull’approvvi­gionamento elettrico (LAEl).

    11 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 30 set. 2016 sull’energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    12 RS 734.7

    Art. 3b13

    1 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

    a.
    la procedura di riscossione degli emolumenti;
    b.
    l’ammontare degli emolumenti;
    c.
    la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
    d.
    la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

    2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equi­valenza e del principio della copertura dei costi.

    3 Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione, il controllo o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

    13 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    II. Impianti elettrici a corrente debole

    Art. 4

    1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl’impianti elettrici a cor­rente debole che attraversano il suolo pubblico o quello delle società ferroviarie, o che per la vicinanza d’impianti elettrici a corrente forte, possono esser causa di tur­bamenti d’esercizio o presentare dei pericoli.

    2 Gl’impianti a corrente debole possono utilizzare la terra come condotta, fatta eccezione per le linee telefoniche pubbliche quando, per la vicinanza d’impianti a cor­rente forte, possono verificarsi dei turbamenti nel servizio telefonico o dei pericoli.

    3 Il Consiglio federale designa gli impianti a corrente debole sottoposti all’obbligo d’approvazione dei piani.14

    14 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    III. Impianti elettrici a corrente forte

    Art. 13

    1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl’impianti elettrici a cor­rente forte.

    2 Gl’impianti stabiliti su terreno proprio, che non superano la tensione ammessa per gl’impianti domestici e che non possono dar luogo a perturbamenti d’esercizio o a pericoli in causa della vicinanza di altri impianti elettrici, sono parificati agli im­pianti domestici (art. 15, 16, 17, 26 e 41).

    Art. 1416

    Per «impianti domestici», agli effetti della presente legge, s’intendono gli impianti elettrici nell’interno delle case e delle loro appartenenze e adiacenze, in cui si riscontrino tensioni elettriche non superiori a quelle autorizzate dal Consiglio federale.

    16 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 1517

    1 Le prescrizioni di cui all’articolo 3 determinano, in particolare, le misure tecniche di sicurezza necessarie nel caso d’incroci di linee a corrente forte con linee a cor­rente debole, o di linee a corrente forte fra loro.

    2 Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più appropriato per la totalità degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d’accordo circa le misure da prendere, decide il DATEC.18

    3 Le spese per queste misure di sicurezza sono sopportate in comune dalle imprese interessate.

    4 Le spese sono ripartite proporzionalmente all’importanza economica di questi impianti, indipendentemente da quale delle linee sia preesistente o su quale linea vadano introdotte le misure di sicurezza o le modificazioni.

    5 L’autorità federale competente decide sulle controversie circa le spese o la loro ripartizione. È fatta salva l’azione ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 200519 sul Tribunale federale riguardante le controversie tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni.20

    6 Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli impianti domestici.

    17 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    18 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3425; FF 2005 1447).

    19 RS 173.110

    20 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 15a21

    Le linee e gli impianti accessori necessari per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica sono di proprietà delle imprese del settore energetico che li hanno costruiti o acquistati da terzi.

    21 Introdotto dall’all. n. 3 della L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3425; FF 2005 1447).

    Art. 15b22

    1 Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere posate come linee aeree o cavi interrati.

    2 Laddove sia richiesta la realizzazione di provvedimenti di sostituzione in virtù della legisla­zione in materia di protezione dell’ambiente o della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l’impresa può richiedere all’autorità competente per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 capoverso 2 di ordinare che questi provvedimenti siano realizzati da altre imprese su impianti a corrente forte che sono di loro proprietà e che di norma devono trovarsi all’interno della zona di pianificazione in questione23.

    3 Le imprese interessate sono integralmente indennizzate dall’impresa che ha richiesto la realizzazione dei provvedimenti di sostituzione24. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

    22 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    Art. 15c25

    1 Le linee (50 Hz) della rete di distribuzione con una tensione nominale inferiore a 220 kV devono essere posate come cavi interrati, sempre che ciò sia possibile da un punto di vista tecnico-operativo, l’accesso sia garantito in ogni momento nei termini usuali e i costi complessivi non superino di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea.

    2 Il fattore dei costi aggiuntivi non può essere superiore a 3,0. Il Consiglio federale fissa il fattore dei costi aggiuntivi e un metodo di calcolo unitario per il confronto dei costi. Nel fissare il fattore dei costi aggiuntivi, il Consiglio federale tiene conto di criteri come la variazione del grado di cablaggio, le ripercussioni sui corrispettivi per l’utilizzazione della rete e i costi per l’interramento. Può adeguare il fattore dei costi aggiuntivi quando approva un nuovo scenario di riferimento conformemente all’articolo 9a capoverso 4 LAEl26.

    3 Il Consiglio federale può prevedere che:

    a.
    si possa procedere a un interramento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora un terzo si assuma l’importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi;
    b.
    si proceda alla realizzazione di una linea aerea parziale o completa anche laddove il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato o risulti inferiore, qualora gli svantaggi risultanti per il territorio e l’ambiente siano complessivamente minori.

    25 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    26 RS 734.7

    Art. 15d27

    1 L’approvvigionamento di energia elettrica costituisce un interesse nazionale.

    2 Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale, in particolare ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 196628 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

    3 Il Consiglio federale può attribuire un interesse nazionale anche a singole linee che non appartengono alla rete di trasporto ma che hanno una tensione d’esercizio nominale superiore a 36 kV, qualora esse siano assolutamente necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale o colleghino impianti di produzione di interesse nazionale.

    4 Quando l’autorità competente per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 capoverso 2 decide in merito all’autorizzazione di un progetto relativo a un impianto di cui al capoverso 2 o 3, nella ponderazione degli interessi in causa l’interesse na­zionale alla realizzazione di detto progetto è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. Nel caso in cui il progetto riguardi un oggetto iscritto in un inventario di cui all’articolo 5 LPN, si può ipotizzare una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto.

    27 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    28 RS 451

    IIIa.29 Procedura del piano settoriale

    29 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 15e

    1 I progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull’ambiente devono essere definiti quale dato acquisito30 in un piano settoriale ai sensi della legge del 22 giugno 197931 sulla pianificazione del ter­ritorio.

    2 Il Consiglio federale disciplina le deroghe all’obbligo del piano settoriale32.

    30 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    31 RS 700

    32 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    Art. 15f

    1 L’UFE decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

    2 A tale scopo l’UFE consulta preliminarmente i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni interessati. Può concordare con detti servizi che, in casi semplici, questi non vengano consultati.

    3 Il piano settoriale è elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

    Art. 15g

    1 L’UFE dirige la procedura del piano settoriale.

    2 L’UFE istituisce un gruppo di accompagnamento per ciascuna procedura del piano settoriale.

    3 Il Consiglio federale designa gli organi e le organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento.

    Art. 15h

    1 Il gruppo di accompagnamento raccomanda all’UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire l’elabora­zione di diverse varianti di corridoio.

    2 Il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione quale dato acquisito33.

    3 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si può rinunciare alla definizione di una zona di pianificazione quale dato acquisito34.

    33 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    34 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    Art. 15i

    1 In collaborazione con i Cantoni interessati, l’impresa elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all’UFE la necessaria documentazione.

    2 Sulla base di una valutazione complessiva, il gruppo d’accompagnamento raccomanda all’UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto da impiegare.

    3 Il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione quale dato acquisito35 e determina la tecnologia di trasporto da impiegare.

    4 La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando l’impatto sul territorio e sull’ambiente, gli aspetti tecnici e l’economicità.

    35 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    Art. 15k

    In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione quale dato acquisito36 ai sensi dell’arti­colo 15h capoverso 2 e quella dei corridoi di pianificazione ai sensi dell’articolo 15i capoverso 3.

    36 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    IIIb.37 Procedura di approvazione dei piani

    37 Originario IIIa. Introdotta dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 1638

    1 Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l’articolo 4 capoverso 3 occorre un’approvazione dei piani.

    2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:

    a.39
    l’Ispettorato;
    b.
    l’UFE40 per impianti per cui l’Ispettorato non ha po­tuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte;
    c.
    l’autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti destinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario.

    3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

    4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’impresa nell’adempimento dei suoi compiti.41

    5 I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale.42

    6 La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall’au­torità competente per l’approvazione della parte principale dell’impianto.

    7 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo dell’approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali.43

    38 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    39 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

    40 Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    41 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    42 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    43 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 16a44

    1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federa­le del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa, per quanto la pre­sente legge non vi deroghi.

    2 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193046 sull’espropriazione (LEspr).

    44 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

    45 RS 172.021

    46 RS 711

    Art. 16abis 47

    1 Il termine per l’evasione di una procedura di approvazione dei piani non può superare due anni.

    2 Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

    47 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

    Art. 16b48

    La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione neces­saria all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

    48 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 16c49

    1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa deve mettere in eviden­za mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante indicazione dei profili le modi­fiche del terreno richieste dall’opera progettata.

    2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere pre­sentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, mediante opposizione presso l’Ispettorato.

    49 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 16d50

    1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Can­toni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

    2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Can­toni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

    3 ...51

    50 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    51 Abrogato dall’all. n. 12 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

    Art. 16e52

    52 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. n. 12 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

    Art. 16f53

    1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196854 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.55 Se non fa oppo­si­zione, è escluso dal seguito della procedura.

    2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr56 può, durante il termi­ne di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.57

    3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

    53 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    54 RS 172.021

    55 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

    56 RS 711

    57 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

    Art. 16g58

    1 La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199759 sull’organiz­za­zione del Governo e dell’Amministrazione.

    2 Le commissioni di cui all’articolo 25 LPN60 inoltrano le proprie perizie all’autorità competente per l’approvazione entro tre mesi dalla richiesta di quest’ultima. Se entro i termini stabiliti non è presentata alcuna perizia, l’auto­rità competente per l’approvazione decide sulla base degli atti.61

    58 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    59 RS 172.010

    60 RS 451

    61 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 16h62

    1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

    2 Se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può mediare un’intesa, l’Ispettorato accorda l’approvazione dei piani. In caso contrario trasmette i docu­menti all’UFE, che prosegue la procedura e decide.

    62 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 16i63

    1 L’approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.

    2 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal pas­sag­gio in giudicato dell’approvazione.

    63 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 1764

    1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

    a.
    progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
    b.
    impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insigni­ficanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
    c.
    impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la for­ni­tura di elettricità ai cantieri.

    2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

    3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità compe­tente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

    4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

    64 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 17a65

    1 L’UFE può delegare l’esecuzione di procedure di approvazione dei piani a persone estranee all’Amministrazione federale.

    2 Le persone estranee all’Amministrazione federale non hanno alcun potere decisionale; possono prendere tutte le disposizioni ordinatorie, sempre che queste ultime non siano impugnabili a titolo indipendente.

    65 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    IIIc. Zone riservate e allineamenti66

    66 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 1867

    1 Su domanda dell’impresa, l’UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a future linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV.

    2 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono es­sere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati è svolta dai Cantoni.

    3 Le decisioni relative all’istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

    67 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 18a68

    1 Le zone riservate possono essere determinate per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne determinata un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

    2 L’UFE sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’impresa, del Cantone interessato, del Comune interessato o del proprietario fondiario interessato, quando constata che la linea prevista non sarà realizzata.

    3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati.

    68 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 18b69

    1 Su domanda dell’impresa, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può determinare allineamenti per assicurare i terreni necessari a impianti a corrente forte o a un loro eventuale ampliamento o rinnovo.

    2 Le decisioni concernenti la determinazione degli allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati.

    3 Gli allineamenti sono vincolati all’esistenza dell’impianto e decadono con la rimo­zione senza sostituzione di quest’ultimo.

    4 Se un allineamento per il quale è stata versata un’indennità decade, si applicano per analogia i principi dell’indebito arricchimento. In caso di alienazione, il nuovo proprietario fondiario è tenuto alla restituzione. In caso di controversia, decide la Commissione di stima.

    69 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 18c70

    1 Nelle zone riservate, tra allineamenti nonché tra allineamenti e impianti a corrente forte non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti presi ai fini della manutenzione o dell’eliminazione di pericoli o effetti nocivi.

    2 Dopo aver consultato l’impresa, l’UFE può autorizzare eccezionalmente ulteriori provvedimenti se il proprietario fondiario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

    3 Nelle zone riservate determinate o richieste, e all’interno degli allineamenti determinati o richiesti, le imprese possono eseguire atti preparatori. L’articolo 15 LEspr71 si applica per analogia.

    70 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    71 RS 711

    Art. 18d72

    1 Se la determinazione di zone riservate o di allineamenti dà luogo a restrizioni della proprietà equivalenti a un’espropriazione, i proprietari fondiari sono integralmente indennizzati. Per il calcolo dell’indennità sono determinanti le condizioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà.

    2 L’indennità è dovuta dall’impresa.

    3 L’interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all’impresa entro dieci anni dal giorno in cui ha effetto la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57–75 LEspr73.

    4 Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare zone riservate e allineamenti.

    5 L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

    72 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    73 RS 711

    IV. Controllo

    Art. 20

    1 La vigilanza sugl’impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro gestori75 (proprietario, conduttore, ecc.).

    2 Il gestore di condotte elettriche stabilite sul territorio delle strade ferrate, deve provvedere alla vigilanza e al mantenimento di queste condotte, epperò dovrà esser permesso tanto a lui che ai suoi mandatari l’accesso alla ferrovia, mediante preav­viso agli agenti della società ferroviaria.

    75 Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

    Art. 2176

    Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 è affidato:

    1.
    per le ferrovie elettriche, compreso gl’incrociamenti delle vie ferrate con linee elettriche a corrente forte e l’impianto di queste ultime lungo le ferrovie, come pure per l’incrociamento di ferrovie elettriche con linee a corrente de­bole, all’Ufficio federale dei trasporti;
    2.
    per gli altri impianti a corrente debole e a corrente forte compreso l’impianto delle macchine elettriche, a un Ispettorato77 da designarsi dal Consiglio federale.

    76 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomuni­cazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).

    77 Nuova denominazione giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 2278

    Al posto delle due istanze di controllo secondo l’articolo 21 il Consiglio federale può istituire un ispettorato unico.

    78 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 2379

    Le decisioni delle autorità competenti per l’approvazione dei piani secondo l’ar­ti­colo 16 e delle istanze di controllo secondo l’articolo 21 possono essere impugnate mediante ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.

    79 Nuovo testo giusta l’all. n. 72 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

    Art. 2480

    Il DATEC decide circa le contestazioni fra le istanze di controllo di cui all’ar­ticolo 21.

    80 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 25

    Le imprese d’impianti a corrente forte devono fornire all’Ispettorato i dati tecnici necessari per compilare una statistica uniforme.

    Art. 25a81

    1 Le autorità incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’appli­cazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 55 e seguenti.

    2 Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l’esecuzione uni­taria della presente legge, scambiarseli.

    81 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 26

    Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl’impianti domestici. Però il forni­tore di energia elettrica agl’impianti domestici ha l’obbligo di provare all’Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verifi­cati mediante apposita ispezione.

    Art. 26a82

    1 Conformemente alle direttive dell’UFE, i gestori degli impianti documentano i propri impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV sotto forma di geodati, e trasmettono questi ultimi all’UFE.

    2 L’UFE stila un quadro globale; questo è accessibile al pubblico.

    3 Il Consiglio federale può imporre l’obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 anche per gli impianti elettrici con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV. Definisce i diritti di accesso a questi dati.

    82 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    V. Disposizioni concernenti la responsabilità83

    83 Queste disp. sono abrogate, in quanto concernano i rapporti del possessore d’un impianto con i suoi dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria, dall’art. 128 n. 2 della LF del 13 giu. 1911 sull’assicurazione contro le malattie (CS 8 273) e dall’art. 44 cpv. 2 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

    Art. 27

    1 Se nell’esercizio di un impianto a corrente forte o a corrente debole, sia esso di pro­prietà privata o pubblica, vien uccisa o ferita una persona, il gestore dell’im­pianto è responsabile del danno causato, se non può provare che l’infortunio è dovuto sia a forza maggiore, sia a colpa o a negligenza di terzi, sia infine a colpa grave dell’uc­ciso o del ferito.

    2 La responsabilità sussiste nella stessa misura per il danno causato alle cose, non però pel caso d’interruzione dell’esercizio.

    Art. 28

    1 Se l’impianto elettrico si compone di più parti esercitate da imprenditori differenti, la responsabilità spetta:

    a.
    quando il danno è stato causato e si è prodotto nella stessa parte dell’im­pianto, all’esercente questa parte dell’impianto;
    b.
    quando il danno è stato causato in una parte dell’impianto e si è prodotto in un’altra, agli esercenti le due parti, in solido fra loro.

    2 Se l’esercente della parte dove si è verificato il danno vien citato in giudizio, egli ha diritto di regresso contro l’esercente la parte dell’impianto dove si è prodotta la causa del danno.

    Art. 29

    Le indennità per danni derivanti da un incendio causato dall’esercizio di un impianto elettrico, sono regolate dalle disposizioni del Codice delle obbli­ga­zioni84.

    84 [RU 5 577, 11 490, 24 718 art. 103 cpv. 1. RU 27 377 disp. trans., 53 189 in fine, art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII]. Ora: dalle disposizioni del CO (RS 220). Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 30

    Se nascono dei danni dall’incontro di varie linee elettriche, le imprese ne sono responsabili in solido. Il danno si ripartisce in parti eguali fra le varie imprese interes­sate, eccetto che non sia provato che la colpa è imputabile a una o all’altra di dette imprese, o che queste non abbiano concluso delle convenzioni in deroga al principio della ripartizione in parti uguali. Tali convenzioni possono esser stipulate anche anticipatamente.

    Art. 31

    Se degli impianti elettrici si danneggiano vicendevolmente, il danno cagionato dovrà essere ripartito fra loro in giusta proporzione, tenendo conto di tutte le circo­stanze, salvo che non sia provato che la colpa è imputabile a uno o all’altro di detti impianti.

    Art. 32

    1 Il gestore dell’impianto a corrente forte o a corrente debole ha l’obbligo di dare avviso immediatamente all’autorità locale dichiarata competente dall’articolo 4 della legge federale del 23 marzo 187785 sul lavoro nelle fabbriche, di ogni infortunio per­sonale di qualche importanza, nonché di ogni danno rilevante cagionato a cose appartenenti a terzi.

    2 Quest’autorità avvia senza indugio un’inchiesta ufficiale sulla causa e le conse­guenze dell’infortunio e può farsi assistere da esperti nei casi importanti. Informa dell’infortunio il Governo cantonale, affinché ne dia comunicazione al DATEC.86

    85 [RU 3 241. CS 8 3 art. 95 cpv. 1]. Ancorchè le disp. cit. non siano state riprese nella legi­slazione federale, il presente articolo è sempre applicato.

    86 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 33

    L’eccezione di forza maggiore nel senso della presente legge, non potrà essere invo­cata nel caso di danni che si sarebbero potuti evitare facendo uso di congegni rispondenti alle prescrizioni da emanarsi in conformità dell’articolo 3 della presente legge.

    Art. 34

    1 I gestori degl’impianti elettrici sono responsabili di tutte le persone di cui si servono per l’esercizio di essi impianti.

    2 I gestori responsabili d’impianti elettrici hanno diritto di regresso contro queste persone, quando il danno sia ad esse imputabile.

    Art. 35

    Se può esser provato che l’ucciso o il ferito, o la persona lesa nella sua proprietà, si erano posti a contatto coll’impianto elettrico commettendo un atto illecito o violando scientemente delle prescrizioni di sicurezza (ammonimenti, divieti, ecc.), non si potrà domandare il risarcimento dei danni nel senso degli articoli 27 e 28 della presente legge, nemmeno nel caso che l’infortunio sia avvenuto senza colpa del danneggiato.

    Art. 36

    1 Per la determinazione delle indennità fanno regola le disposizioni del Codice delle obbligazioni87.

    2 Nel caso di danni cagionati a persone l’indennità pel mantenimento o il guadagno futuro è fissata dal tribunale sotto forma di un capitale o d’una rendita annua.

    3 Se le conseguenze d’una lesione corporale non possono essere ancora esattamente apprezzate al momento in cui è pronunziata la sentenza, il giudice può eccezional­mente riservare una revisione ulteriore del giudicato, tanto pel caso di morte o d’un peggioramento, quanto pel caso d’un miglioramento nello stato del ferito. Le domande in proposito devono essere presentate, al più tardi, entro un anno dalla data della sentenza.

    87 Ora: le disposizioni del CO (RS 220).

    Art. 3788

    Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si pre­scrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni89 sugli atti illeciti.

    88 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

    89 RS 220

    Art. 38

    Nelle cause concernenti simili domande d’indennità il tribunale pronunzia sui fatti, dopo averne verificata l’esattezza, e sull’importo dell’indennità, apprezzando libera­mente l’insieme della causa, senza esser vincolato dalle norme delle leggi di proce­dura in materia di prove.

    Art. 39

    I regolamenti, le pubblicazioni o gli accordi speciali, con cui venisse esclusa o limi­tata in anticipazione la responsabilità secondo le disposizioni della presente legge, non hanno forza giuridica.

    Art. 4090

    90 Abrogato dall’art. 128 della LF del 13 giu. 1911 sull’assicurazione contro le malattie, con effetto dal 4 apr. 1918 (CS 8 273)

    Art. 41

    Le disposizioni concernenti la responsabilità, contenute nel capitolo V, non sono applicabili agl’impianti domestici.

    VI. Espropriazione

    Art. 4291

    91 Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 4392

    1 All’impresa che domanda un’approvazione dei piani spetta il diritto di espropria­zione.

    2 Il DATEC può accordare il diritto di espropriazione agli utenti d’energia elettrica.

    92 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 4493

    Il diritto di espropriazione può essere fatto valere, nel singolo caso, per la costru­zione e la modifica di installazioni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio.

    93 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3425; FF 2005 1447).

    Art. 4594

    1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se neces­sario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr95.96

    2 ...97

    3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si pre­sume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

    94 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    95 RS 711

    96 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

    97 Abrogato dall’all. n. 12 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

    Art. 46 a 5098

    98 Abrogati dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 51 e 5299

    99 Abrogati dall’art. 121 lett. c della LF del 20 giu. 1930 sull’espropriazione, con effetto dal 1° gen. 1932 (CS 4 1145).

    Art. 53100

    100 Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 53bis 101

    101 Introdotto dall’art. 121 lett. e della LF del 20 giu. 1930 sull’espropriazione (CS 4 1145). Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 54102

    102 Abrogato dall’art. 121 lett. f della LF del 20 giu. 1930 sull’espropriazione, con effetto dal 1° gen. 1932 (CS 4 1145).

    VII. Disposizioni penali

    Art. 55103

    1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale104 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente:

    a.105
    in qualità di gestore dell’impianto costruisce o modifica, o fa costruire o mo­dificare, un impianto elettrico senza aver prima ottenuto la necessaria approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 16;
    b.
    attiva o fa attivare arbitrariamente impianti elettrici la cui tensione, per ordine della competente istanza di controllo, è stata disinserita a causa di difetti pericolosi;
    c.106
    importa, offre o mette a disposizione sul mercato un apparecchio elettrico che non è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica;
    d.107
    mette in servizio, installa o utilizza un apparecchio elettrico o un impianto fisso che non è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica.

    2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.108

    2bis Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974109 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’impresa commerciale (art. 7 DPA).110

    3 Il Consiglio federale può comminare le medesime pene per le infrazioni alle prescrizioni d’esecuzione che, per determinate attività, prevedono l’obbligo dell’au­to­rizzazione.

    103 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3425; FF 2005 1447).

    104 RS 311.0

    105 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    106 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

    107 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

    108 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    109 RS 313.0

    110 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    Art. 56111

    1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con una multa di­sci­plinare fino a 5000 franchi.

    2 Rimane riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero112.

    111 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

    112 RS 311.0

    Art. 57113

    1 La legge federale del 22 marzo 1974114 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente legge nonché dell’esecuzione delle decisioni è:

    a.
    per quanto riguarda l’articolo 55 capoverso 1 lettere a e b, l’UFE;
    b.
    per quanto riguarda l’articolo 55 capoverso 1 lettere c e d, l’Ufficio federale delle comunicazioni.

    2 Il DATEC può, per quanto riguarda le infrazioni di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a e b nonché all’articolo 56, affidare l’inchiesta e, per gradi, anche il giudizio all’Ispettorato.

    3 Il capoverso 1 si applica per analogia per determinare l’autorità amministrativa competente secondo l’articolo 56.

    4 Se nella costruzione o nell’esercizio di ferrovie o di altre imprese di trasporto pub­bliche concessionarie, è commessa, a tenore dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a e b nonché dell’articolo 56, un’infrazione che ricade nell’ambito delle competenze del­l’autorità di vigilanza delle ferrovie, l’azione penale è promossa su denuncia di questa autorità. La competenza a procedere si determina secondo l’articolo 88a della legge federale del 20 dicembre 1957115 sulle ferrovie.

    113 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

    114 RS 313.0

    115 RS 742.101

    VIII. Disposizioni finali

    Art. 61

    La legge federale del 26 giugno 1889118 sull’impianto di linee telegrafiche e telefoni­che e l’articolo 66 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853119, sono abrogati.

    118 [RU 11 251]

    119 [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6, 50 769 art. 342 cpv. 2 n. 3. RU 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a]

    Art. 62120

    120 Abrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

    Art. 63121

    1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giu­gno 1999 della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Nel caso di espropriazioni va attuata la procedura d’opposizione eventualmente omessa.

    2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

    121 Introdotto dal n. 8 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

    Art. 64122

    L’articolo 15c non si applica alle domande di approvazione dei piani depositate prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2017.

    Data dell’entrata in vigore:123 1° febbraio 1903

    art. 19: 17 ottobre 1902

    122 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

    123 DCF del 17 ott. 1902.

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