Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina lo stabilimento, l’esercizio e la manutenzione di impianti elettrici a corrente debole.
2 Le disposizioni relative allo stabilimento si applicano agli impianti esistenti che:
- a.
- vengono trasformati in modo radicale;
- b.
- vengono modificati in misura rilevante, se l’applicazione delle disposizioni non richiede un dispendio eccessivo e non pregiudica considerevolmente la sicurezza;
- c.
- rappresentano un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente oppure disturbano in misura notevole altri apparecchi elettrici.
2bis Non si applicano:
- a.
- agli impianti militari e agli impianti della protezione civile;
- b.
- agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie.4
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni5 (Dipartimento) o, in casi di minore importanza, l’istanza di controllo (art. 21 LIE) può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza, che possono essere osservate solo con grande difficoltà oppure ostacolano lo sviluppo tecnico o la protezione dell’ambiente.
4 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 1997 (RU 1998 54). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).