Art. 1 Campo di validità
1 La presente ordinanza regola la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte.
2 Le disposizioni relative alla costruzione si applicano anche agli impianti esistenti quando:
- a.
- vengono completamente ristrutturati;
- b.
- vengono modificati in misura significativa, il soddisfacimento delle esigenze non sia sproporzionato e la sicurezza non ne risulti pregiudicata;
- c.
- costituiscono un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente o perturbano in modo grave altri impianti elettrici.
3 Per le installazioni a bassa tensione restano salve le disposizioni particolari dell’ordinanza del 6 settembre 19892 sugli impianti elettrici a bassa tensione.
4 Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con difficoltà straordinarie, o se esse si rivelano di ostacolo all’evoluzione tecnica o alla protezione dell’ambiente, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni3 (Dipartimento) o in casi meno importanti, l’organo di controllo competente (art. 21 della legge sull’elettricità), può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe.
5 La presente ordinanza non si applica agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 19834 sulle ferrovie.5
2 [RU 1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n. 3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 734.27).
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
5 Introdotto dal n. II 2 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).