734.2 Ordinanza sulla corrente forte
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    734.2

    Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte

    (Ordinanza sulla corrente forte)

    del 30 marzo 1994 (Stato 1° giugno 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19021 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sull’elettricità),

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo di validità

    1 La presente ordinanza regola la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli im­pianti elettrici a corrente forte.

    2 Le disposizioni relative alla costruzione si applicano anche agli impianti esistenti quando:

    a.
    vengono completamente ristrutturati;
    b.
    vengono modificati in misura significativa, il soddisfacimento delle esigenze non sia sproporzionato e la sicurezza non ne risulti pregiudicata;
    c.
    costituiscono un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente o perturbano in modo grave altri impianti elettrici.

    3 Per le installazioni a bassa tensione restano salve le disposizioni particolari dell’ordinanza del 6 settembre 19892 sugli impianti elettrici a bassa tensione.

    4 Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con difficoltà straordinarie, o se esse si rivelano di ostacolo all’evoluzione tecnica o alla prote­zione dell’ambiente, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener­gia e delle comunicazioni3 (Dipartimento) o in casi meno importanti, l’organo di controllo com­petente (art. 21 della legge sull’elettricità), può, su richiesta mo­ti­vata, autorizzare de­roghe.

    5 La presente ordinanza non si applica agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 19834 sulle ferrovie.5

    2 [RU 1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n. 3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 734.27).

    3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

    4 RS 742.141.1

    5 Introdotto dal n. II 2 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

    Art. 2 Altre prescrizioni

    Laddove la presente ordinanza non dispone altrimenti, trovano applicazione:

    a.
    l’ordinanza del 30 marzo 19946 sugli impianti elettrici a corrente debole;
    b.
    l’ordinanza del 30 marzo 19947 sulle linee elettriche (OLEI);
    c.8
    l’ordinanza del 23 novembre 19839 sulle ferrovie;
    d.10
    l’ordinanza del 9 aprile 199711 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT);
    e.
    l’ordinanza del 6 settembre 198912 sugli impianti elettrici a bassa tensione.

    6 RS 734.1

    7 RS 734.31

    8 Nuovo testo giusta il II n. 2 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

    9 RS 742.141.1

    10 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 9 apr. 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1016).

    11 [RU 1997 1016, 2000 734 art. 19 n. 2 762, 2007 4477 n. IV 23, 2009 6243 all. 3 n. II 4, 2010 2583 all. 4 n. II 12749, 2013 3509. RU 2016 105 art. 29]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2015 (RS 734.26).

    12 [RU 1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n. 3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 734.27).

    Art. 3 Definizioni

    Le definizioni contenute nella presente ordinanza significano:

    1.
    Conduttore di terra: conduttore che collega, direttamente o indirettamente, le parti da mettere a terra con gli elettrodi di terra;
    2.
    Corridoio di montaggio: spazio libero in un impianto a corrente forte di­men­­sionato in modo da permettere l’esecuzione di determinati lavori;
    3.
    Cortocircuito: collegamento susseguente a difetto o ad arco tra elementi atti­vi dell’impianto quando non esiste nessuna impedenza di rilievo nel cir­cuito di di­fetto;
    4.
    Cortocircuito verso terra: collegamento con la terra o con un elemento mes­so a terra di una parte attiva dell’impianto in seguito a guasto o ad arco elett­rico;
    5.
    Esercente dell’impianto: esercente responsabile (proprietario, affittuario, lo­ca­­tore, ecc.) di un impianto elettrico;
    6.
    Impianto a bassa tensione: impianto a corrente forte con una tensione no­mina­le non superiore a 1000 V di corrente alternata o a 1500 V di corrente continua;
    7.
    Impianto a corrente debole: impianto elettrico che, conformemente all’arti­colo 2 capoverso 1 della legge sull’elettricità, normalmente non produce cor­renti pericolose per le persone o dannose per le cose;
    8.
    Impianto a corrente forte: secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge sull’elettricità, impianto elettrico per la produzione, la trasformazione, la con­­versione, il convogliamento, la distribuzione e l’impiego dell’energia elett­rica, esercito con correnti che potrebbero risultare pericolose per le persone o dan­nose per le cose, o quando tali correnti potrebbero apparire in caso di difetti prevedibili;
    9.
    Impianto ad alta tensione: impianto elettrico la cui tensione nominale è supe­­riore a 1000 V di corrente alternata o a 1500 V di corrente continua;
    10.
    Impianto al chiuso: impianto elettrico posto all’interno di un fabbricato o con un involucro che ne protegge i componenti dalle intemperie;
    11.
    Impianto incapsulato: impianto elettrico i cui elementi normalmente in tensio­ne sono circondati da un rivestimento metallico messo a terra;
    12.
    Impianto isolato a gas: impianto incapsulato a tenuta di gas. La rigidità dielet­trica del gas quale elemento isolante è determinata dalla sua pressione o dalla sua densità;
    13.
    Interruttore di terra ad azione rapida: dispositivo di messa a terra installato negli impianti di distribuzione, resistente ai cortocircuiti ed alla manovra di in­serimento, in grado di sopportare senza danno anche la messa a terra sotto ten­sione;
    14.
    Isolamento coordinato: insieme delle misure volte a limitare le scariche disruptive e le perforazioni dell’isolamento in punti prestabiliti della rete;
    15.
    Messa a terra: l’insieme di tutti gli elettrodi di terra e di tutti i conduttori di terra collegati tra loro, comprese le condotte metalliche dell’acqua, le arma­ture delle fondazioni, gli involucri metallici dei cavi, le funi di terra ed altre linee metalliche;
    16.
    Messa a terra di un impianto: messa a terra di un impianto ad alta tensione;
    17.
    Modalità di collegamento del punto neutro: disposizione ad impedenza del collegamento tra la terra ed il neutro di generatori, trasformatori o dispositivi speciali allo scopo di creare un punto neutro. I tipi di collegamento più usati sono: collegamenti a bassa resistenza (collegamenti diretti), collegamenti ad impedenza, assenza di collegamento (rete isolata) oppure una combinazione di diversi tipi di collegamento susseguentisi nel tempo;
    18.
    Persona esperta: persona in possesso di una formazione di base in elettro­tecni­ca (tirocinio, formazione equivalente in seno all’azienda o studio nel ramo dell’elettrotecnica) e di esperienza nella manipolazione dei dispostivi elettro­tecnici;
    19.
    Persona addestrata: persona senza formazione di base in elettrotecnica la quale può eseguire attività limitate ed esattamente definite nell’impianto a cor­­rente forte e che conosce le condizioni locali e le misure di protezione da adottare;
    20.
    Posto di manovra: settore limitato nel quale è disposto un interruttore desti­nato a scopi ben precisi, con i relativi dispositivi di misura, di comando e di altri or­gani ausiliari;
    21.
    Protetti dai contatti: impianti od apparecchi ad alta tensione rivestiti di mate­­riale elettricamente conduttore a pareti piene messo a terra, oppure im­pianti o apparecchi a bassa tensione rivestiti di materiale elettricamente con­duttore messo a terra o dotati di doppio isolamento;
    22.
    Resistenza al cortocircuito: proprietà di un elemento d’esercizio di resistere sul posto alle massime sollecitazioni dinamiche e termiche conseguenti a cor­tocir­cuito senza che la sua capacità di funzionamento ne risulti diminuita;
    23.
    Sezionatore di messa a terra: dispositivo di messa a terra installato negli im­pianti di distribuzione, resistente ai cortocircuiti, che permette il colle­ga­mento a terra solo in assenza di tensione;
    24.
    Sistema TN (messa a terra col neutro): misura di protezione in cui le cor­renti di difetto sono riportate al punto di alimentazione attraverso conduttori di pro­tezione (conduttore PE o PEN);
    25.
    Sistema TT (messa a terra diretta): misura di protezione in cui le correnti di di­fetto sono riportate al punto di alimentazione attraverso un elettrodo di terra lo­cale ed il terreno.
    26.
    Tensione di contatto: parte della tensione contro terra che agisce sul corpo umano tra mano e piede (distanza orizzontale dal punto di contatto: 1 m);
    27.
    Tensione di passo: parte della tensione contro terra che può risultare applicata tra i piedi di una persona a distanza di 1 m;
    28.
    Terra di riferimento: parte del terreno situata a distanza tale della zona di in­fluenza degli elettrodi di terra che tra due punti qualsiasi non possano prodursi tensioni significative dovute alle correnti di terra;
    29.
    Terra indipendente: messa a terra i cui elettrodi di terra sono disposti a distan­za tale da quelli delle altre terre da essere influenzata da queste ultime solo in maniera trascurabile;
    30.
    Trasformatore su palo: trasformatore montato su supporto di linea aerea;
    31.
    Tratta di sezionamento: distanza tra i contatti ed i poli di un sezionatore in po­sizione aperta necessaria per garantire la sicurezza richiesta;
    32.
    Zona d’esercizio: zona di maggior pericolo all’interno di un impianto elett­rico.

    Capitolo 2: Principi di sicurezza relativi alla costruzione, all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte

    Sezione 1: Impianti

    Art. 4 Sicurezza

    1 Gli impianti a corrente forte ed i dispositivi elettrici ad essi raccordati devono es­sere costruiti, modificati, mantenuti e controllati secondo le prescrizioni della pre­sente ordinanza e secondo le regole riconosciute della tecnica. Se eserciti o impie­gati conformemente al loro scopo o in presenza di guasti prevedibili, essi non devo­no mettere in pericolo persone o cose. Laddove la presente ordinanza non contiene prescrizioni, si farà riferimento alle regole riconosciute della tecnica.

    2 Per regole riconosciute della tecnica si intendono in particolare le norme della CEI13 e del CENELEC14. In mancanza di norme armonizzate a livello inter­nazionale si applicano le norme svizzere15.16

    3 Se non esistono norme tecniche specifiche, si prendono in considerazione le norme applicabili per analogia o le eventuali istruzioni tecniche.17

    13 Commissione elettrotecnica internazionale.

    14 Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

    15 L’elenco dei titoli delle norme e i relativi testi possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).

    17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).

    Art. 5 Protezione dalle perturbazioni

    1 In quanto non ne risultino dispendi straordinari, gli impianti a corrente forte ed i dispositivi elettrici ad essi raccordati non devono perturbare in maniera inammissi­bile, in qualsiasi condizione d’esercizio, l’esercizio conforme al loro scopo di altri impianti e dispositivi elettrici.

    2 In quanto non ne risultino dispendi straordinari, gli impianti a corrente forte sog­getti a perturbazioni ed i dispositivi elettrici ad essi raccordati non devono essere perturbati in maniera inammissibile, in qualsiasi condizione d’esercizio, da altri im­pianti e dispositivi elettrici.

    3 Chi intende costruire, esercire o modificare impianti elettrici a corrente forte che potrebbero disturbare o mettere in pericolo altri impianti elettrici è tenuto ad infor­mare tempestivamente per iscritto gli esercenti di questi altri impianti del suo pro­getto affinché si possano adottare in precedenza misure protettive.

    4 Se, malgrado l’osservanza delle regole riconosciute della tecnica, si manifestano interferenze inammissibili, eliminabili solo con grande dispendio, le parti in causa cercano di mettersi d’accordo. Se nessun accordo può essere raggiunto, decide il Di­partimento. In precedenza, questi consulta gli organi di controllo interessati.

    5 Per la compatibilità elettromagnetica vigono le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 201518 sulla compatibilità elettromagnetica19.20

    18 RS 734.5

    19 Nuova espr. giusta l’art. 30 cpv. 2 lett. b dell’O del 25 nov. 2015 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 119).

    20 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1008).

    Art. 6 Protezione dagli incendi

    1 Gli impianti a corrente forte devono essere costruiti, modificati, gestiti e mantenuti in modo che:

    a.
    venga ridotto in larga misura il rischio di incendi e di esplosioni;
    b.
    si possano escludere in larga misura le conseguenze risultanti da incendi ed esplosioni esterni all’impianto;
    c.
    si possa prevenire in larga misura il propagarsi di fiamme, calore e fumo (mez­zi tagliafuoco);
    d.
    gli incendi possano essere combattuti efficacemente.

    2 Sono determinanti le norme antincendio della Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi21.

    21 Ottenibile presso: Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi, Bundesgasse 20, 3011 Berna

    Art. 7 Protezione del paesaggio e dell’ambiente

    1 La pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a corrente forte devono tener conto delle prescrizioni determinanti relative alla prote­zione della natura, del paesaggio, dell’ambiente e delle acque.

    2 Se i dispositivi elettrotecnici contengono liquidi che possono inquinare le acque, occorre rispettare le regole della tecnica, in particolare le Raccomandazioni tecniche dell’Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) in materia di protezione delle acque nella costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici22.

    22 Ottenibile presso: Unione centrali svizzere di elettricità, Casella postale 6140, 8023 Zurigo

    Art. 8 Segnali di sicurezza

    Tutti gli accessi, i recinti, le porte e dispositivi analoghi degli impianti a corrente forte devono essere dotati di segnali d’avvertimento23 indelebili, se del caso con te­sto aggiuntivo, aventi lo scopo di richiamare l’attenzione sulla presenza di tensioni elettriche pericolose.

    23 SN 0055000

    Sezione 2: Prevenzione degli infortuni

    Art. 9 Principio

    Se la presente sezione non dispone altrimenti, trova applicazione l’ordinanza del 19 dicembre 198324 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

    Art. 10 Protezione dal contatto

    Gli esercenti degli impianti a corrente forte provvedono affinché le persone non edotte sui pericoli non possano esporsi a pericolo avvicinandosi, direttamente o in­direttamente (ad es. con utensili, attrezzi di uso comune, ecc.), anche per inavver­tenza, agli elementi dell’impianto sotto tensione in esercizio ed ai dispositivi elettrici ad essi raccordati.

    Art. 11 Requisiti delle persone occupate negli impianti a corrente forte

    1 La sorveglianza dei lavori effettuati sugli impianti a corrente forte e sui dispositivi ausiliari, o all’interno di detti impianti, come pure l’adozione di misure inerenti alla sicurezza sul lavoro possono essere affidate solo a persone esperte.

    2 Per il controllo ed il comando degli impianti e per lavori particolari possono essere impiegate anche persone addestrate.

    3 La libertà di movimento delle persone estranee all’esercizio che lavorano nella zo­na d’esercizio deve essere limitata al loro posto di lavoro ed all’accesso allo stesso.

    Art. 12 Istruzione del personale ammesso nella zona d’esercizio

    1 Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono elaborare un concetto di sicu­rezza per i loro impianti ed istruire, nel quadro di questo concetto, il personale che ha accesso alla zona d’esercizio, esegue manovre di esercizio o lavora agli impianti.

    2 L’istruzione deve essere periodicamente ripetuta. L’intervallo di tempo tra due istruzioni dipende dal grado di formazione del personale interessato, dal tipo di la­voro da eseguire e dal tipo di impianto.

    3 L’istruzione deve concentrarsi in particolare:

    a.
    sui pericoli esistenti in prossimità delle parti sotto tensione;
    b.
    sulle misure immediate e di pronto soccorso in caso di infortunio;
    c.
    sulle caratteristiche degli impianti, con indicazione delle uscite di sicurezza e dei punti per gli appelli di soccorso;
    d.
    sulle manovre e sui lavori d’esercizio che il personale è chiamato a svolgere;
    e.
    sul comportamento da adottare in caso di incendio.
    Art. 13 Visitatori

    1 Negli impianti a corrente forte accessibili temporaneamente al pubblico devono es­sere prese misure di sicurezza tali da escludere la messa in pericolo di terzi.

    2 I visitatori degli impianti a corrente forte devono essere accompagnati da persone esperte, o comunque familiarizzate con gli impianti, autorizzate dall’esercente.

    3 L’accesso agli impianti sotto tensione è permesso solo a piccoli gruppi alla volta.

    Sezione 3: Misure nel caso di infortuni e di sinistri provocati dall’elettricità

    Art. 14 Misure preventive

    1 Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono preparare le misure e predi­sporre il materiale in modo che, in presenza di infortunio e di sinistri, si possa pre­stare immediatamente soccorso e si possano limitare i danni.

    2 Essi devono apporre in maniera ben visibile, nella zona d’esercizio, cartelli con l’indi­cazione del comportamento da adottare e dell’assistenza da prestare in caso di infor­tunio.

    Art. 15 Soccorsi in caso di infortunio

    1 Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono istruire un numero sufficiente di persone idonee a prestare aiuto in caso di infortunio o di sinistro e disporre di una organizzazione adeguata di pronto soccorso in caso di infortunio.

    2 Essi provvedono, in presenza di infortunio o di sinistro, a mettere a disposizione delle organizzazioni di soccorso (vigili del fuoco, protezione civile, ecc.) un certo numero di persone capaci e autorizzate a prendere rapidamente le misure di sicu­rezza necessarie sotto l’aspetto elettrotecnico.

    Art. 16 Obbligo di annuncio

    1 Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono annunciare immediatamente all’organo di controllo competente ogni infortunio a persone dovuto all’elettricità e ogni danno di una certa entità. Inoltre, tutti gli infortuni di una certa gravità vanno annunciati alle autorità cantonali competenti.

    2 Fatta eccezione delle misure immediate necessarie, nulla deve essere modificato sul luogo dove è avvenuto un infortunio grave fino a che l’organo di controllo non ne abbia accertato le cause, a meno che non sia necessario intervenire per evitare altri infortuni o sinistri o per assicurare l’esercizio.

    3 L’organo di controllo prende immediatamente le misure necessarie. Esso ordina una perizia per accertare, se necessario, le cause dell’infortunio o del sinistro. L’eser­cente presta la sua collaborazione.

    4 Gli organi di controllo raccolgono tutti gli annunci di infortuni e di sinistri e li ana­lizzano. Essi ordinano le misure per la prevenzione degli infortuni e dei danni.

    Sezione 4: Controllo e manutenzione

    Art. 17 Obbligo di controllo e di manutenzione

    1 Gli esercenti sono tenuti a provvedere in permanenza alla manutenzione dei loro impianti a corrente forte, a pulirli ed a controllarli periodicamente, eventualmente affidando a terzi l’esecuzione di questi lavori.

    2 In particolare si deve controllare se:

    a.
    gli impianti ed i dispositivi ad essi elettricamente raccordati sono in perfette condizioni;
    b.
    gli impianti soddisfano le prescrizioni in materia di suddivisione, dispo­si­zione e resistenza ai cortocircuiti;
    c.
    i dispositivi di protezione sono regolati correttamente ed in grado di fun­zio­nare efficacemente;
    d.
    nelle zone di influenza degli impianti siano intervenute modifiche in grado di ridurre la sicurezza;
    e.
    sono disponibili gli schemi dell’impianto, le marcature e le iscrizioni, debita­mente aggiornati.

    3 I danni ed i difetti devono essere eliminati in funzione della situazione. In presenza di pericolo incombente, vanno adottate misure immediate.

    Art. 18 Frequenza dei controlli

    1 Gli esercenti definiscono per ogni parte dell’impianto la frequenza dei controlli te­nendo conto degli influssi esterni, del tipo di impianto e delle sollecitazioni elettri­che.

    2 La periodicità dei controlli non può essere superiore a 5 anni. Eccezionalmente, gli organi di controllo possono autorizzare periodi più lunghi per singole parti dell’im­pianto, quando lo stato della tecnica lo permette e la sicurezza non ne risulta dimi­nuita.

    Art. 19 Rapporti sui controlli

    1 Gli esercenti stendono un rapporto per ogni controllo effettuato. Essi emettono un giudizio sull’impianto conformemente all’articolo 17 capoverso 2, definendo in par­ticolare le misure prese, i termini per la loro esecuzione e la data e le modalità dell’avvenuta esecuzione.

    2 I rapporti devono essere conservati per un tempo almeno uguale all’intervallo tra due controlli e presentati, su richiesta, all’organo di controllo.

    Capitolo 3: Impianti di produzione e di distribuzione

    Sezione 1: Esigenze fondamentali

    Art. 20 Disposizioni generali

    1 Gli esercenti degli impianti a corrente forte sono tenuti a prendere le misure atte, per quanto possibile, ad evitare l’accesso alle persone non autorizzate e ad impedire che animali, liquidi o gas nocivi possano penetrare all’interno.

    2 Le distanze da rispettare tra gli impianti a corrente forte e gli impianti di trasporto in condotta sono definite nell’OLEI25.

    Art. 21 Suddivisione della rete elettrica

    1 Le reti elettriche devono essere suddivise mediante sezionatori per manovra sotto tensione in modo che tratte di rete, chiaramente definite, possano essere rese com­pletamente esenti da tensione.

    2 Gli esercenti debbono assicurarsi che le parti disinserite dell’impianto non possano essere alimentate da sorgenti estranee e che non possano prodursi ri­torni di tensione.

    Art. 22 Dispositivi di sezionamento

    1 I dispositivi di sezionamento degli impianti ad alta tensione devono essere dimen­sionati e costruiti in modo che, in qualsiasi condizione d’esercizio ma anche in pre­senza di sovratensioni, non possa mai innescarsi un arco tra i contatti del seziona­tore aperto.

    2 Durante le operazioni di apertura e di chiusura dei sezionatori, le extracorrenti ca­pacitive o induttive non devono innescare archi o provocare danni.

    3 Le posizioni di inserimento e di disinserimento degli interruttori e dei sezionatori devono essere chiaramente indicate. Nei sezionatori in cui non è visibile la tratta di sezionamento, la posizione dell’elemento mobile di contatto deve essere indicata mediante un collegamento sicuro ed indeformabile (cioè attraverso elementi inter­medi ad azionamento forzato, rigidi e robusti).

    Art. 23 Modalità di collegamento del punto neutro delle reti ad alta tensione

    1 Gli esercenti delle reti ad alta tensione definiscono, per ogni rete esente da colle­gamenti galvanici con altre reti, la modalità più adatta di collegamento del punto neutro.

    2 Nelle reti ad alta tensione, il coordinamento dell’isolamento deve avvenire nel ri­spetto delle regole riconosciute della tecnica, tenendo conto della modalità di colle­gamento del punto neutro.

    3 Ogni rete galvanicamente sezionabile deve essere dotata di un proprio dispositivo per la misura della tensione. I cortocircuiti verso terra o tra fasi devono poter essere rapidamente riconoscibili.

    Art. 24 Linee di segnalazione

    Le linee per la trasmissione di segnali ed informazioni volte alla protezione delle persone o degli impianti devono essere posate in modo che non vengano perturbate inammissibilmente o danneggiate in seguito a cortocircuiti verso terra o tra fasi degli impianti adibiti al trasporto dell’energia.

    Art. 25 Disposizione degli apparecchi e dei collegamenti tra le linee

    1 Gli apparecchi ed i collegamenti tra le linee devono essere separati in funzione delle tensioni e dei tipi di corrente. Essi vanno disposti e contrassegnati in modo da facilitare un orientamento rapido e sicuro e da permettere le operazioni di inseri­mento e disinserimento senza pericolo di confusione.

    2 Gli apparecchi ed i rispettivi organi di comando devono essere costruiti e disposti in modo che, nel caso di difetti, il personale non si trovi esposto a pericolo.

    3 Gli impianti a corrente forte devono essere concepiti in modo che sia possibile controllare l’assenza di tensione delle tratte separabili mediante sezionatori, e che queste tratte possano essere messe a terra e cortocircuitate senza che le parti vicine sotto tensione possano costituire pericolo. Se vengono montati interruttori di terra ad azione rapida, si può rinunciare al controllo dell’assenza di tensione.

    4 Negli impianti isolati a gas, ogni uscita dev’essere dotata di un interruttore di terra ad azione rapida. Tutte le altre tratte all’interno dell’impianto definite tramite sezio­natori devono essere dotate di interruttori di terra ad azione rapida od ordinari.

    Art. 26 Esecuzione delle manovre

    1 I dispositivi di un impianto a corrente forte devono poter essere azionati e control­lati da un luogo sicuro.

    2 La sicurezza delle persone e delle cose non deve essere compromessa dall’aziona­mento dei dispositivi, nemmeno in caso di difetto.

    3 Apparecchi, utensili e accessori per il servizio dell’impianto e per le operazioni di soccorso nel caso di infortunio o di sinistro, come pure gli equipaggiamenti di pro­tezione personale, devono essere conservati in buono stato e disponibili in qualsiasi momento.

    Art. 27 Passaggi e vie di comunicazione

    1 Le singole sezioni di un impianto devono essere accessibili attraverso passaggi di servizio, vie di comunicazione e, se del caso, attraverso passaggi previsti per il mon­taggio.

    2 I passaggi vanno disposti e mantenuti in modo da poter essere usati in qualsiasi momento come uscite di sicurezza. Essi non devono servire da deposito di materiali.

    3 All’interno delle sagome limite dei passaggi e dei percorsi definiti nell’appendice 1 non devono penetrare organi di comando, carrelli di interruttori in posizione aperta, armadi di comando, finestre aperte, ecc.

    Art. 28 Contrassegni ed iscrizioni

    1 Le centrali, le sottostazioni, gli impianti di distribuzione e le loro aeree di mano­vra, le stazioni di trasformatori ed i trasformatori su palo devono essere contrasse­gnati in modo inequivocabile e ben visibile dal posto di manovra.

    2 I locali, le parti dell’impianto, gli apparecchi ed i conduttori che possono essere importanti per facilitare un orientamento rapido e sicuro devono essere contrasse­gnati in modo appariscente ed indelebile.

    Art. 29 Impianti ausiliari

    1 I recipienti a pressione devono soddisfare le prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dei recipienti a pressione e le regole della tecnica. Per regole della tecnica si intendono in particolare le prescrizioni della Associazione svizzera per il controllo dei recipienti a pressione26.

    2 Gli apparecchi fissi antincendio e di protezione contro gli scassi, come pure i di­spositivi di segnalazione di guasti e di illuminazione, ecc. devono essere disposti in modo che la loro manutenzione ed il loro controllo possa avvenire senza mettere in pericolo le persone e senza ostacolare l’esercizio degli impianti ad alta tensione. In particolare, essi devono essere disposti a distanza sufficiente dalle parti dell’im­pianto normalmente in tensione.

    26 Ottenibile presso: Associazione svizzera per il controllo dei recipienti a pressione (SVDB), casella postale, 8030 Zurigo

    Art. 30 Impianti antincendio

    Negli impianti ad alta tensione i dispositivi antincendio, quali gli indicatori automa­tici di incendio ed i sistemi di spegnimento automatico, devono essere disposti in modo che le operazioni di controllo e di manutenzione possano avvenire senza peri­colo.

    Art. 32 Documenti di servizio

    Nelle centrali elettriche, sottostazioni, impianti di distribuzione e stazioni di tra­sformatori, deve essere disponibile in luogo appropriato la documentazione tecnica necessaria all’esercizio, quali piani di disposizione, schemi e istruzioni di servizio relative alle apparecchiature principali.

    Art. 33 Utilizzazione dei locali per scopi estranei all’esercizio

    1 Nella zona d’esercizio può essere immagazzinato solo il materiale direttamente ne­cessario all’esercizio dell’impianto.

    2 Nella zona d’esercizio possono essere attrezzate officine solo in via eccezionale per lo svolgimento di brevi lavori necessari all’esercizio.

    3 Le linee estranee all’esercizio possono attraversare la zona d’esercizio degli im­pianti ad alta tensione solo se vengono adottate speciali misure di sicurezza.

    Sezione 2: Impianti al chiuso

    Art. 34 Disposizioni generali

    1 Le parti sotto tensione degli impianti a corrente forte devono essere protette me­diante barriere, griglie, rivestimenti, involucri o isolazioni.

    2 …27

    3 I locali di un impianto al chiuso non necessari all’esercizio possono essere adibiti ad usi diversi solo se separati da porte o pareti dalla zona d’esercizio dell’impianto e se l’accesso a questi locali non attraversa l’impianto.

    27 Abrogato dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1363).

    Art. 35 Corridoi ed accessi

    1 Negli impianti al chiuso, le dimensioni minime dei corridoi e degli accessi sono definite, in principio, nell’appendice 1. L’organo di controllo può ammet­tere ecce­zioni, in casi motivati, se la sicurezza e lo spazio libero per l’esecu­zione di lavori di manutenzione non si trovino ridotti in modo inam­missibile.

    2 I corridoi degli impianti elettrici non possono essere utilizzati come passaggi per raggiungere altri locali.

    3 I corridoi di servizio di lunghezza superiore a 20 m devono poter essere abbando­nati nelle due direzioni.

    4 Le porte devono aprirsi verso il percorso di sicurezza. Le porte colleganti due lo­cali di esercizio devono aprirsi dal locale a più grande potenziale di pericolo verso quello con minore potenziale di pericolo.

    5 Le uscite di sicurezza devono potersi aprire dall’interno senza bisogno di mezzi ausiliari e condurre all’aperto o in zone sicure.

    6 Le uscite ed i percorsi di sicurezza devono sempre essere liberi e contrassegnati secondo le regole della tecnica.

    Art. 36 Distanze, altezze e dimensioni minime

    1 Le distanze, le altezze e le dimensioni minime da rispettare negli impianti al chiu­so sono definite nell’appendice 2.

    2 Gli armadi di distribuzione di altezza inferiore a 2,2 m devono essere chiusi supe­riormente.

    Art. 37 Impianti disposti agli angoli dei locali

    1 Si eviterà, per quanto possibile, di disporre parti dell’impianto negli angoli.

    2 Se non è possibile evitare una tale disposizione, tutte le parti normalmente in ten­sione vanno rivestite in modo che risultino completamente protette da contatti e chiuse verso il posto di manovra.

    Art. 38 Misure costruttive

    1 L’accesso senza intralci agli impianti elettrici deve essere garantito in qualsiasi momento.

    2 e 3 …28

    4 Gli orifizi di evacuazione e di introduzione dell’aria devono sboccare all’aperto. Le eccezioni sono ammesse solo con il benestare dei vigili del fuoco.

    5 Le griglie alle porte, finestre, orifizi di ventilazione e fori di introduzione dei cavi devono impedire l’ingresso di piccoli animali e l’introduzione di oggetti solidi. Se quest’ultima condizione non può essere soddisfatta, la distanza dalle parti sotto ten­sione deve essere almeno pari a 1,5 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale.

    6 L’illuminazione artificiale deve essere sufficiente. L’illuminazione di soccorso, o una sorgente luminosa di sostituzione, deve essere disponibile in tutte le zone d’e­sercizio, nei corridoi e percorsi di evacuazione, oppure il personale va dotato di sor­genti luminose del genere.

    28 Abrogati dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1363).

    Art. 39 Impianti sotterranei

    1 Se accessibili solo tramite un accesso verticale, gli impianti sotterranei a corrente forte devono essere costruiti in modo da risultare protetti da ogni lato dal contatto.

    2 Se gli impianti non sono protetti da ogni lato dal contatto, l’accesso deve prevedere un vano d’ingresso separato da una porta dal locale d’esercizio .

    Sezione 3: Disposizioni supplementari per gli impianti isolati a gas

    Art. 40

    1 Ai recipienti sotto pressione degli impianti isolati a gas si applica l’articolo 29 ca­poverso 1.

    2 Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono rappresentare in un apposito schema il sistema di distribuzione del gas e tenerlo a disposizione in un punto ap­propriato.

    3 I compartimenti a gas di un recipiente sotto pressione devono essere a tenuta di gas e sorvegliati per quanto concerne questa tenuta.

    4 I compartimenti a gas devono essere dotati di elementi a resistenza meccanica ri­dotta (ad es. diaframmi di rottura) aventi lo scopo di evitare le sovrapressioni con­seguenti a difetti (innesco di archi). Questi elementi vanno disposti in modo da non mettere in pericolo il personale dell’impianto nel caso di fuoriuscita di gas.

    5 Prima di aprire i compartimenti a gas vanno prese misure di protezione atte ad eliminare senza pericolo gli eventuali prodotti di decomposizione pulvurulenti o gassosi.

    6 Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono apporre, in punti ben visibili, pannelli richiamanti l’attenzione sul possibile pericolo dovuto alla presenza del gas ed al comportamento da adottare nel caso di fuoriuscita dello stesso.

    7 Nei vani contenenti impianti isolati a gas vanno montati apparecchi di controllo per la misura delle fughe di gas, a meno che il volume perduto sia trascurabile ri­spetto al volume del locale circostante.

    Sezione 4: Impianti all’aperto

    Art. 41 Recinzioni e impalcature

    1 La zona d’esercizio di un impianto all’aperto deve essere chiusa con una recinzione alta almeno 2,2 m. Nelle regioni nevose, questa altezza va aumentata in conse­guenza.

    2 La rete di recinzione deve avere maglie di larghezza non superiore a 4 cm ed una distanza dal terreno non superiore a 10 cm.

    3 Per il dimensionamento delle costruzioni di amarraggio e di sostegno, e delle rela­tive fondazioni, valgono le disposizioni sulle linee aeree dell’OLEI29.

    Art. 43 Distanze di sicurezza

    1 Negli impianti all’aperto, le distanze verticali minime tra le parti sotto tensione ed il suolo oppure le parti accessibili sono riportate nell’appendice 3, colonna 3.

    2 L’organo di controllo può autorizzare distanze inferiori se le parti sotto tensione dell’impianto sono protette in modo da escludere qualsiasi pericolo per il personale. Le distanze minime al disopra delle superfici accessibili devono essere rispettate in ogni caso.

    3 In assenza di protezione dai contatti, la base dell’isolatore messa a terra deve essere posta ad almeno 2,25 m dal suolo.

    4 Non vi devono essere parti sotto tensione all’interno di una fascia che corre lungo la recinzione dell’impianto e larga 1,6 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale ed alta 6 m per gli impianti di tensione inferiore a 220 kV, alta 6,6 m per quelli di tensione pari a 220 kV e alta 7,1 m per quelli di tensione pari a 380 kV. Detta al­tezza deve essere adattata per analogia conformemente all’articolo 33 dell’OLEI30, se il terreno nelle immediate vicinanze della recinzione, all’esterno della stessa, è praticabile.

    Art. 44 Impianti protetti

    Per gli impianti completamente circoscritti o incapsulati e protetti contro le intem­perie valgono le stesse disposizioni applicabili agli impianti al chiuso.

    Sezione 5: Disposizioni supplementari per le stazioni di trasformazione

    Art. 45 Disinserimento e sezionamento

    1 Ogni stazione di trasformazione con allacciamento aereo deve poter essere separa­te dalla rete mediante interruttore di linea esterno situato in prossimità della stazio­ne.

    2 Le stazioni di trasformazione con allacciamento in cavo devono poter essere se­zionate subito dopo il raccordo al cavo, mentre i cavi di alimentazione devono poter essere disinseriti dalle stazioni vicine interconnesse.

    3 Nelle stazioni, il carico deve poter essere ridotto in modo tale che le manovre di cui ai capoversi 1 e 2 possano essere eseguite rapidamente e senza problemi.

    4 Ogni trasformatore deve poter essere sezionato individualmente dall’impianto, sia lato primario che secondario.

    5 Tutte le linee in arrivo ed in partenza dalle sbarre collettrici di alta e bassa tensione devono poter essere sezionate individualmente e sotto tensione. Fanno eccezione le connessioni che portano ai trasformatori di tensione per misura ed agli scaricatori di sovratensione.

    Art. 46 Disposizione

    I trasformatori ed i relativi interruttori o fusibili devono essere ubicati, di regola, nello stesso impianto e disposti in modo che le operazioni di comando e di controllo possano essere eseguite senza pericolo.

    Art. 47 Protezione contro le sovracorrenti

    I dispositivi di protezione lato alta tensione dei trasformatori devono poter garantire anche la protezione contro i cortocircuiti fino ai primi dispositivi di protezione lato bassa tensione, questi ultimi compresi.

    Art. 48 Distanze di sicurezza per i trasformatori su palo

    1 La distanza verticale tra le parti ancora sotto tensione ad interruttore di linea aperto e le parti più vicine del trasformatore su palo non deve essere inferiore a 1,5 m.

    2 La distanza verticale tra le parti ancora sotto tensione ad interruttore di linea aperto e le posizioni da raggiungere per l’esecuzione dei comandi e della manutenzione (a livello dei piedi) deve corrispondere all’altezza minima di cui all’appendice 3 colon­na 3 per impianti all’aperto.

    3 Per la messa in opera e lo smontaggio del trasformatore deve essere di regola di­sponibile un’attrezzatura utilizzabile senza pericolo. Una tale attrezzatura non è ne­cessaria quando la linea di raccordo al trasformatore può essere disinserita in qual­siasi momento oppure quando è possibile ricorrere ad un idoneo dispositivo di sol­levamento per la sostituzione del trasformatore.

    Art. 49 Sostegni dei trasformatori su palo

    1 Il calcolo e la costruzione dei sostegni per trasformatori su palo si effettua in con­formità alle disposizioni sulle linee aeree dell’OLEI31.

    2 Se le distanze dal suolo prescritte per le linee aeree non sono rispettate, il trasfor­matore su palo è considerato impianto all’aperto.

    Sezione 6: Impianti a bassa tensione propri all’esercizio

    Art. 51 Impianti a bassa tensione propri all’esercizio negli impianti ad alta tensione

    Se lo scopo degli impianti a bassa tensione disposti negli impianti ad alta tensione lo esige, si può derogare dalle disposizioni dell’ordinanza del 6 settembre 198932 sugli impianti elettrici a bassa tensione.

    32 [RU 1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n. 3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 734.27).

    Art. 52 Impianti di accumulatori

    1 I locali in cui si trovano accumulatori non incapsulati e sigillati devono disporre di una sufficiente ventilazione. I locali e le installazioni in essi contenuti devono essere protetti contro la corrosione.

    2 Le batterie di accumulatori devono poter essere disinserite disinserendo tutti i poli. Gli esercenti fanno in modo che non si possa venire accidentalmente in contatto con parti sotto tensione superiore a 250 V.

    3 Il personale va informato dei pericoli; vanno inoltre adottate le necessarie misure di protezione.

    Capitolo 4: Misure di protezione

    Sezione 1: Prescrizioni di messa a terra

    Art. 53 Principio

    1 Le parti conduttrici dell’impianto normalmente non in tensione devono essere messe a terra al fine di ridurre, per le persone, il pericolo di trovarsi esposte a ten­sioni di contatto e di passo, e per le cose il pericolo rappresentato dalle correnti di difetto o di cortocircuito verso terra.

    2 Singoli punti dei circuiti elettrici devono essere messi a terra in permanenza o, in caso di difetto, temporaneamente, allo scopo di limitare le tensioni che possono ri­sultare pericolose per le persone o che possono danneggiare gli isolamenti.

    Art. 54 Tensioni di contatto e di passo ammissibili negli impianti a corrente forte

    1 Nel caso di corto circuito verso terra in un impianto a corrente forte, le tensioni di contatto, considerata la corrente massima di cortocircuito unipolare, non devono su­perare durevolmente il valore di 50 V di corrente alternata o di 120 V di corrente continua. Se la durata è inferiore a 5 secondi, valgono i valori secondo l’appen­dice 4.

    2 Per quanto concerne i sostegni metallici delle linee aeree ad alta tensione, le se­guenti condizioni devono essere soddisfatte in caso di cortocircuito verso terra:

    a.
    nei luoghi dove sono prevedibili raggruppamenti importanti o la presenza pe­riodica e prolungata di persone, le tensioni di contatto devono soddisfare i va­lori di cui all’appendice 4;
    b.
    nei luoghi abitati, nelle immediate vicinanze di costruzioni isolate o lungo le vie di comunicazione, dove le persone sostano periodicamente per breve tempo, i valori delle tensioni di contatto possono essere superati per una durata massima di 2 secondi;
    c.
    nei rimanenti luoghi, le tensioni di contatto possono superare i valori di cui al capoverso 1. Tuttavia, i valori superiori a 50 V di corrente alternata o 120 V di corrente continua non devono durare più di poche ore.

    3 Negli agglomerati chiusi (urbani), occorre collegare tra loro tutte le terre degli impianti ad alta e bassa tensione allo scopo di raggiungere l’equipotenzialità. Il ri­spetto delle tensioni di contatto deve essere dimostrato solo per le zone marginali critiche.

    4 Per le tensioni di passo non vengono in generale prescritti valori limiti. In casi particolari, soprattutto lungo i percorsi di accesso agli impianti ad alta tensione e agli interruttori su palo, devono essere applicate le misure di protezione di cui all’ar­ticolo 56.

    Art. 55 Tensioni di contatto ammissibili negli impianti a bassa tensione

    1 Nelle reti di distribuzione a bassa tensione, il contatto di uno o più conduttori di fase con un conduttore di protezione contro le tensioni di contatto e di passo perico­lose (conduttore PEN, conduttore di protezione) deve provocare in modo sicuro l’interruzione dell’alimentazione dei conduttori di fase interessati.

    2 In una rete a bassa tensione, le condizioni secondo l’articolo 54 capoverso 1 si ri­tengono soddisfatte quando la tensione tra i conduttori di protezione ed i punti del terreno esterni alla zona di influenza delle terre (terra di riferimento) non supera 100 V di corrente alternata o 240 V di corrente continua.

    3 Se queste tensioni vengono superate, valgono i valori secondo l’appendice 4.

    Art. 56 Misure per ridurre i pericoli negli impianti a corrente forte

    1 Allo scopo di ridurre i pericoli conseguenti a cortocircuiti verso terra, le parti con­duttrici degli impianti a corrente forte normalmente non in tensione devono essere interconnesse tra loro e messe a terra in modo che, grazie ad una appropriata dispo­sizione degli elettrodi di terra, possano essere rispettati i valori definiti agli artico-li 54 e 55.

    2 Se le condizioni del capoverso 1 non possono essere soddisfatte, il pericolo può essere ridotto, tra l’altro, mediante le seguenti misure:

    a.
    distribuzione del gradiente di tensione mediante la disposizione dell’im­pian­to di terra;
    b.
    costituzione di posti isolati oppure isolamento di parti conduttrici con le quali si può entrare in contatto;
    c.
    barriere;
    d.
    disinserimento rapido;
    d.
    impiego di isolatori a spinotto prolungato o di isolatori sui quali è riconos­ci­bile con sicurezza un difetto prodottosi in esercizio;
    f.
    inserimento di giunti isolanti;
    g.
    separazione galvanica.
    Art. 57 Terre negli impianti ad alta tensione

    1 In linea di massima, tutte le parti di un impianto ad alta tensione da mettere a terra devono essere collegate alla terra dell’impianto. Ogni terra dell’impianto deve essere messa a terra tramite almeno due conduttori di terra indipendenti.

    2 Se, nel caso di cortocircuito unipolare verso terra, la tensione della terra d’im­pianto, ivi comprese le parti ad essa collegate, supera i valori secondo l’appendice 4, le seguenti parti devono essere isolate dalla terra dell’impianto e collegate ad una terra indipendente:

    a.
    i punti di raccordo per la messa a terra dei circuiti elettrici a bassa tensione che si estendono oltre la zona di influenza della terra dell’impianto;
    b.
    le parti conduttrici degli apparecchi e gli involucri conduttori dei cavi a bassa tensione che si estendono oltre la zona di influenza della terra dell’im­pianto.

    3 Gli elementi collegati ad una terra indipendente, ed i relativi conduttori di terra, devono essere isolati dalla terra dell’impianto e da tutte le parti conduttrici collegate alla stessa, per una tensione di prova pari ad almeno 1,3 volte la tensione di terra massima possibile sulla terra dell’impianto, ed in ogni caso non inferiore a 2 kV.

    4 Al posto dell’isolamento previsto al capoverso 3, si può ricorrere ad un dispositivo che separi galvanicamente gli elementi situati all’esterno della zona di influenza della terra dell’impianto da quelli all’interno della stessa. L’isolamento della separa­zione deve soddisfare ai requisiti di cui al capoverso 3.

    5 Nel caso di separazione galvanica secondo il capoverso 4, tutti gli elementi da mettere a terra all’interno della zona di influenza della terra dell’impianto devono es­sere collegati a quest’ultima. Gli elementi esterni a questa zona vanno collegati tra loro e ad una terra indipendente.

    6 Per gli impianti a corrente debole all’interno della zona di influenza della terra dell’impianto vanno prese le misure di protezione definite nell’ordinanza del 30 marzo 199433 sugli impianti a corrente debole.

    Art. 58 Messa a terra degli impianti a bassa tensione

    1 In ogni rete a bassa tensione deve essere messo direttamente a terra un punto vici­no alla sorgente di alimentazione. Per le reti trifasi questo punto è, di regola, il punto neutro del trasformatore. Le reti a bassa tensione devono essere eseguite come sistemi TN (messa a terra col neutro) o come sistemi TT (messa a terra di prote­zione).

    2 Negli impianti speciali a bassa tensione (sistemi di comando, trasformatori di mi­sura, alimentazione di singoli utenti, impianti per i quali non è ammessa nessuna interruzione dell’esercizio, ecc.) si può rinunciare alla messa a terra di un punto vi­cino alla sorgente di alimentazione.

    3 Se la rete di distribuzione a bassa tensione, e le installazioni a bassa tensione da questa alimentate, è eseguita secondo il sistema TN, si devono rispettare, a comple­tamento dell’articolo 55, le seguenti condizioni:

    a.
    il conduttore PEN, o il conduttore di protezione PE, deve essere messo a terra nel passaggio dalla rete all’installazione interna (messa a terra col neu­tro). Nel­le installazioni esistenti, si può rinunciare alla messa a terra col neu­tro se le condizioni dell’articolo 55 sono soddisfatte;
    b.
    nelle linee aeree, la sezione e la resistenza meccanica del conduttore PEN o del conduttore di protezione PE devono essere dappertutto almeno identiche a quelle dei relativi conduttori di fase;
    c.
    per le linee in cavo, il conduttore PEN, o il conduttore di protezione PE, deve avere, di regola, la stessa conduttività dei rispettivi conduttori di fa­se.
    Art. 59 Messa a terra dei componenti di linea

    1 I sostegni metallici delle linee aeree ad alta tensione devono essere messi a terra, direttamente o tramite il conduttore di terra, in modo da soddisfare le esigenze di cui all’articolo 54. Le estremità dei conduttori di terra delle linee aeree devono essere collegate alla terra dell’impianto.

    2 Le aste metalliche montate sui sostegni di materiale isolante devono essere messe a terra quando possono essere toccate dal suolo.

    3 Gli organi per la manovra degli interruttori ad alta tensione su palo devono essere messi a terra oppure vanno adottate altre misure in maniera da soddisfare le esigen­ze secondo l’articolo 54 capoversi 1 e 4.

    4 I sostegni conduttori delle linee aeree a bassa tensione, le altre strutture di mate­riale conduttore di distribuzione o destinate all’illuminazione, i segnali del traffico e simili, se ubicati in luoghi frequentati, devono essere collegati ad un conduttore PEN o a un conduttore di protezione PE in modo da soddisfare le esigenze secondo articolo 55 capoverso 1.

    5 Gli involucri metallici dei cavi ad alta tensione devono essere messi a terra alle due estremità. Se una tale soluzione presenta gravi difficoltà tecniche e svantaggi economici, è ammessa la messa a terra ad una sola estremità. A seconda delle con­dizioni locali, vanno adottate misure supplementari in modo da soddisfare le condi­zioni di cui all’articolo 54.

    6 Gli involucri metallici dei cavi a bassa tensione devono essere messi a terra alle due estremità. Nel passaggio dalla linea in cavo alla linea aerea si può rinunciare alla messa a terra.

    Art. 60 Dimensionamento delle terre

    1 Le linee di terra devono essere dimensionate in modo da sopportare senza danno, fino al disinserimento tramite i dispositivi di protezione, le sollecita­zioni dinamiche e termiche provocate dalla sovracorrente massima che può presumibilmente scorrere lungo le stesse. Esse devono essere protette contro i danni meccanici e contro la cor­rosione, e non devono contenere né interruttori né sezionatori a sovracorrente.

    2 Gli elettrodi di terra (dispersori) destinati a disperdere le correnti nel terreno de­vono essere dimensionati e disposti in modo da soddisfare, in presenza della corren­te massima di cortocircuito unipolare, le disposizioni degli articoli 54 e 55.

    Art. 61 Controlli

    L’esecuzione, la manutenzione dell’efficienza ed il controllo degli impianti di terra devono avvenire secondo le regole riconosciute della tecnica, tenuto conto degli ar­ticoli 54 e 55.

    Sezione 2: Protezione contro le sovracorrenti

    Art. 62 Misure di protezione contro i cortocircuiti tra le fasi e verso terra

    1 Tutte le parti di un impianto a corrente forte devono essere costruite in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche che possono presentarsi sul posto, sia in esercizio che in seguito a cortocircuito tra fasi o verso terra. Si terrà debito conto della modalità di collegamento del punto neutro.

    2 Gli impianti elettrici devono essere costruiti in modo da limitare al minimo le irre­golarità di esercizio ed i danni dovuti alla formazione di archi. Occorre evitare il propagarsi degli archi.

    3 Laddove gli effetti degli archi possono mettere direttamente in pericolo le persone, vanno prese misure di protezione particolari (schermature, involucri protettivi, ecc.).

    4 I fabbricati devono essere costruiti in modo che un eventuale aumento di pressione conseguente alla formazione di archi non costituisca fonte di pericolo per le persone e le cose.

    Art. 63 Disinserimento

    1 Gli impianti a corrente forte vanno dotati di dispositivi che, grazie al disinserimen­to dell’impianto, possano limitare al massimo i danni conseguenti alle correnti di so­vraccarico e di cortocircuito tra fasi e verso terra.

    2 Non è necessario disinserire l’impianto se è possibile limitare in altro modo le in­tensità delle correnti a valori non pericolosi.

    Art. 64 Modifica della situazione

    Se le condizioni di un impianto a corrente forte vengono a modificarsi in seguito ad ampliamenti, ristrutturazioni, riparazioni o per la presenza di altri impianti, i dispo­sitivi di protezione dalla sovracorrente vanno immediatamente adattati alla nuova situazione.

    Sezione 3: Protezione contro le sovratensioni

    Art. 65

    Le distanze, gli isolamenti ed i dispositivi contro le sovratensioni di un impian­to de­vono essere concepiti secondo le regole riconosciute della tecnica in modo da evita­re pericoli o danni in seguito a sovratensioni interne ed esterne all’impianto stesso.

    Capitolo 5: Lavori sugli impianti a corrente forte

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 66 Nozione

    1 Sono considerati lavori sugli impianti a corrente forte le attività la cui esecuzione richiede misure volte a proteggere le persone o le cose dal pericolo della corrente elettrica.

    2 Non sono considerati lavori sugli impianti le manovre tramite utensili apposita­mente costruiti a tale scopo, e che possono essere eseguite senza misure di prote­zione particolari da un posto sicuro.

    Art. 67 Personale impiegato

    1 L’esercente di un impianto a corrente forte provvede affinché le operazioni ed i la­vori nell’impianto vengano eseguiti da persone esperte o addestrate secondo artico­lo 11. Egli è responsabile dell’impiego di personale sufficiente.

    2 Designa per ogni luogo di lavoro una persona responsabile dell’applicazione delle misure di protezione e dell’esecuzione sicura dei lavori.

    3 Provvede affinché le persone impegnate nei lavori non possano essere messe in pericolo nemmeno da terzi e dispone le misure appropriate.

    Art. 68 Attrezzatura

    1 Chi esegue lavori in un impianto a corrente forte deve disporre dell’attrezzatura necessaria. In particolare, fanno parte dell’attrezzatura:

    a.
    i mezzi personali che offrono protezione sufficiente contro il contatto di ele­menti sotto tensione, contro gli archi ed i pericoli di carattere meccanico;
    b.
    i mezzi per il controllo dell’assenza di tensione;
    c.
    il materiale atto a delimitare, recintare, schermare e contrassegnare efficace­mente;
    d.
    i dispositivi di messa a terra in grado di resistere alla prevedibile corrente di cortocircuito fino al momento del disinserimento della stessa;
    e.
    i dispositivi idonei di comunicazione.

    2 Nel dimensionamento dei dispositivi di messa a terra delle linee aeree ad alta ten­sione, gli eventuali sezionatori di terra alle due estremità di disinserimento possono essere presi in considerazione per le correnti di cortocircuito da sopportare.

    3 Le attrezzature ed i mezzi ausiliari devono essere verificati periodicamente in quanto a capacità di funzionamento ed al loro stato.

    Art. 69 Documentazione tecnica

    1 Per principio, l’esercente di un impianto conferisce ai responsabili dei lavori un in­carico scritto e mette a disposizione i documenti tecnici necessari. Nel caso di lavori agli impianti a bassa tensione, di eliminazione delle perturbazioni di esercizio e nei casi di una certa semplicità, l’incarico e le informazioni necessarie possono essere dati verbalmente.

    2 In particolare, la documentazione deve fornire informazioni su:

    a.
    lo stato di inserimento o di disinserimento;
    b.
    le manovre da effettuare sugli interruttori;
    c.
    le misure di protezione da adottare e la procedura da seguire nello svolgi­mento dei lavori;
    d.
    le possibilità di inserire la tensione sul posto di lavoro;
    e.
    le alimentazioni estranee possibili sia dirette che attraverso altre installa­zioni;
    f.
    gli incroci ed i parallelismi con linee elettriche o condotte;
    g.
    la posizione dei singoli componenti dell’impianto, ad esempio mediante piani di situazione.

    3 Il responsabile dei lavori deve portare a conoscenza di tutti i partecipanti il decorso nel tempo delle manovre di inserimento e di disinserimento e lo svolgimento dei la­vori.

    Art. 70 Sicurezza sul posto di lavoro

    1 Il responsabile dei lavori deve provvedere affinché i lavori stessi non mettano in pericolo terze persone o possano minacciare o disturbare impianti di altre aziende.

    2 Se coloro che lavorano possono essere messi in pericolo dagli impianti elettrici di altre aziende, gli interessati dovranno accordarsi e prendere le misure di protezione necessarie.

    3 In presenza di pericolo riconoscibile provocato da sovratensioni atmosferiche o da altre cause nel settore di attività, i lavori devono essere interrotti; si abbandonerà il posto di lavoro dopo aver assicurato gli impianti.

    Art. 71 Manovre di collegamento in relazione con i lavori agli impianti a corrente forte

    1 Prima di prendere le misure di sicurezza sul cantiere e di iniziare i lavori, è neces­sario informarsi sul disinserimento dell’impianto.

    2 Gli interruttori ed i sezionatori degli elementi d’impianto sui quali si sta lavorando devono essere bloccati in posizione aperta e contrassegnati secondo le regole della tecnica.

    3 Le manovre di collegamento in relazione con gli impianti sui quali si sta lavorando possono essere eseguite solo su ordine diretto, se del caso per radio o per telefono, emanato dal responsabile sul posto di lavoro.

    Sezione 2: Lavori agli impianti a corrente forte disinseriti

    Art. 72 Preparazione del posto di lavoro

    1 Prima di iniziare i lavori agli impianti ad alta tensione, il posto di lavoro deve es­sere preparato secondo le cinque seguenti regole di sicurezza:

    a.
    disinserire e sezionare da tutti i lati;
    b.
    prendere le misure per impedire il reinserimento;
    c.
    verificare l’assenza di tensione;
    d.
    mettere a terra e cortocircuitare;
    e.
    proteggersi dagli elementi vicini sotto tensione.

    2 Se la messa a terra ed il cortocircuito non sono visibili dal posto di lavoro, si de­vono creare terre supplementari da tutti i lati dello stesso oppure adottare misure di protezione equivalenti. Ne sono esclusi gli impianti in cavo.

    3 Per gli impianti isolati a gas, nei quali non è possibile la verifica di tensione se­condo il capoverso 1, si deve controllare sul posto il sezionamento da tutti i lati e si devono mettere a terra gli elementi separati tramite sezionatori di terra o interruttori ad azione rapida.

    4 Durante i lavori agli impianti a bassa tensione, si può rinunciare alla messa a terra ed al cortocircuito quando non esiste nessun pericolo di tensioni indotte o di ritorni d’alimentazione.

    Art. 73 Altre misure di sicurezza

    1 Negli impianti a corrente forte di una certa estensione, vanno contrassegnate e, se del caso, delimitate con barriere le vie d’accesso ai posti di lavoro.

    2 Gli elementi costruttivi di materiale elettricamente conduttore compresi nell’area di lavoro devono essere collegati alla messa a terra del posto di lavoro, anche se non servono al passaggio della corrente.

    3 Gli involucri conduttori dei cavi devono essere connessi tra loro prima di proce­dere alla separazione dei cavi stessi.

    4 Prima di dare inizio ai lavori, gli impianti dotati di condensatori o apparecchi si­mili devono essere scaricati, cortocircuitati e contrassegnati. Essi rimangono in cortocircuito durante l’esecuzione dei lavori.

    Art. 74 Reinserimento dell’impianto a corrente forte

    Terminati i lavori, il responsabile procede alla verifica dell’impianto. Egli può dare il via libera al reinserimento quando l’impianto è pronto ad entrare in servizio e ri­sponde ai requisiti tecnici in materia di sicurezza.

    Sezione 3: Lavori agli impianti a corrente forte sotto tensione

    Art. 75 Principio

    1 I lavori agli impianti a corrente forte sotto tensione sono ammessi solo quando possono essere impiegati senza pericolo i metodi corrispondenti allo stato della tec­nica (quali manipolazioni a distanza, lavori a contatto diretto, lavori sotto poten­ziale).

    2 Le persone occupate in lavori agli impianti sotto tensione non devono combinare i metodi richiesti al capoverso 1 per eseguire lavori agli impianti non in tensione se­condo la sezione 2.

    3 Le disposizioni della presente sezione non valgono per:

    a.
    i lavori agli impianti a corrente forte con tensioni inferiori a 50 V;
    b.
    i lavori ai circuiti di comando, di regolazione e di misura;
    c.
    i lavori periodici semplici, quali verifiche, misurazioni, pulizie, montaggio o smontaggio di schermature e simili.
    Art. 76 Requisiti del personale

    1 I lavori agli impianti a corrente forte sotto tensione possono essere affidati solo a persone idonee e specialmente istruite per poter eseguire questo genere di lavori.

    2 Dette persone devono dimostrare una istruzione periodica appropriata e disporre di una sufficiente attività pratica.

    Art. 77 Condizioni sul posto di lavoro

    1 I lavori agli impianti a corrente forte sotto tensione sono ammessi solo se si di­spone di spazio sufficiente in un posto sicuro.

    2 Si deve evitare la formazione di archi assumendo distanze abbastanza grandi op­pure disponendo schermature isolanti.

    Art. 78 Requisiti supplementari per le attrezzature

    1 Gli abiti di lavoro devono offrire una protezione sufficiente contro l’azione degli archi e contro le cariche capacitive che possono accumularsi pericolosamente sugli operai.

    2 Gli utensili ed i mezzi ausiliari devono essere isolati per le massime tensioni pre­senti e costruiti secondo le regole riconosciute della tecnica.

    Art. 79 Organizzazione sul posto di lavoro

    1 Ad ogni posto di lavoro devono essere assegnate almeno due persone. Una di queste deve essere esperta e deve dirigere e sorvegliare i lavori. Il personale restante deve essere almeno addestrato.

    2 I lavori agli impianti a bassa tensione appartenenti all’azienda (ad es. linee di ali­mentazione, di misura, di regolazione e di comando) possono essere eseguiti da una sola persona quando vengono prese misure tali da escludere in larga misura l’elet­trocuzione e la formazione di archi.

    Sezione 4: Installazioni di prova e di ricerca

    Art. 80

    1 Se le installazioni di prova e di ricerca non possono soddisfare completamente le disposizioni della presente ordinanza, l’esercente deve garantire la protezione delle persone e delle cose conformemente alle regole riconosciute della tecnica appli­cando misure protettive supplementari od altre misure di pari efficacia.

    2 Le installazioni di prova e di ricerca possono essere utilizzate ed esercite solo sotto la sorveglianza di una persona addestrata.

    Capitolo 6: Impianti provvisori

    Art. 81 Sicurezza

    1 La presente ordinanza si applica anche agli impianti costruiti solo per una durata limitata (impianti provvisori).

    2 Deroghe sono ammesse solo se la sicurezza delle persone e delle cose può essere garantita con misure supplementari o altre di pari efficacia.

    3 Se un impianto provvisorio è costruito per funzionare solo durante qualche giorno, si possono anche adottare misure sostitutive in grado di escludere la messa in peri­colo di persone e cose, quali:

    a.
    delimitazione o recinzione nel caso di impianti sotto sorveglianza continua;
    b.
    rivestimenti fissi o sbarramenti adatti, muniti di cartelli d’avvertimento, nel ca­so di impianti non sorvegliati in permanenza.
    Art. 82 Materiali da costruzione

    1 I materiali utilizzati negli impianti provvisori devono essere scelti o, se del caso, trattati in modo da soddisfare le esigenze tecniche rispondenti allo scopo per cui vengono impiegati e da resistere alle intemperie per tutta la durata dell’esercizio.

    2 I materiali infiammabili possono essere usati negli impianti provvisori solo se l’in­cendio dell’impianto stesso non presenta nessun pericolo per i fabbricati vicini e non perturba in modo grave l’esercizio di altri impianti.

    3 Laddove si possono avere surriscaldamenti locali, sia in condizioni normali di esercizio che in seguito a guasti prevedibili, i materiali da costruzione devono essere trattati o rivestiti in modo da risultare ignifughi.

    Art. 83 Smontaggio e verifica

    1 Gli impianti provvisori devono essere smontati non appena messi fuori servizio.

    2 L’esercente deve controllare ogni anno la sicurezza degli impianti provvisori desti­nati a funzionare per un certo numero di anni.

    Capitolo 7: Disposizioni finali

    Appendice 1

    (art. 27 e 35)

    Impianti al chiuso: Dimensioni minime per passaggi ed accessi

    larghezza libera del passaggio m

    altezza libera del passaggio m

    1.
    Passaggi di servizio

    negli impianti a bassa tensione

    0,8

    2,0

    negli impianti ad alta tensione

    1,0

    2,1

    2.
    Passaggi di montaggio

    negli impianti bassa tensione all’aperto

    0,7

    2,0

    negli impianti incapsulati

    0,5

    2,0

    larghezza m

    altezza m

    3.
    Accessi

    Porte degli impianti a bassa tensione

    0,65

    1,95

    Porte degli impianti ad alta tensione

    0,8

    1,95

    Uscite di sicurezza

    0,6

    1,95

    Pozzi di accesso (diametro)

    0,8

    Nota Se al soffitto dei locali degli impianti al chiuso si trovano parti in tensione, si appli­cano le distanze secondo l’appendice 2.

    Appendice 2

    (art. 36)

    Impianti al chiuso: distanze minime

    Tensione nominale

    kV ≤1

    3

    6

    10

    15

    20

    30

    45

    60

    110

    132

    150

    Tensione massima di esercizio

    kV

    3,6

    7,2

    12

    17,5

    24

    36

    52

    72,5

    123

    145

    170

    1.
    Distanza minima tra parti in ten­sione e
    a.
    armadi
    m
    0,20
    0,50
    0,50
    0,50
    0,50
    0,50
    0,50
    0,70
    0,85
    1,10
    1,30
    1,50
    b.
    griglie
    m
    0,15
    0,16
    0,16
    0,19
    0,22
    0,26
    0,37
    0,58
    0,73
    1,00
    1,20
    1,40
    c.
    rivestimento a pareti piene (messi a terra)
    m
    0,08
    0,08
    0,09
    0,12
    0,16
    0,22
    0,32
    0,50
    0,70
    0,90
    1,10
    1,30
    2.
    Altezza minima tra il posto di manovra e le parti in tensione non protette

    m

    2,3

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    2,6

    2,75

    2,9

    3,4

    3,55

    3,7

    Indicazioni per il dimensionamento

    1.
    altezza degli armadi negli impianti ad alta tensione:

    0,5 m e 1,4 m

    2.
    altezza degli armadi negli impianti a bassa tensione:

    1,2 m

    3.
    altezza delle griglie e dei rivestimenti:

    min. 1,8 m

    4.
    griglie di protezione
    dimensione massima delle maglie:

    40 mm

    spessore minimo del filo:

     2 mm

    5.
    Nel fissare l’altezza minima, va tenuto conto della presenza eventuale di scalini, piani d’appoggio isolati o simili.
    6.
    Le distanze indicate valgono per altitudini fino a 1000 m s.l.m. Per altitudini superiori, le distanze vanno aumentate linearmente del 14 per cento per ogni 1000 m in più.

    Impianti al chiuso: dimensioni minime in m

    Appendice 3

    (art. 43 e 48)

    Distanze di sicurezza negli impianti all’aperto

    colonna 1 tensione nominale kV

    colonna 2 tensione massima d’esercizio kV

    colonna 3 altezza minima delle parti in tensione m

     20

     24

    2,50

     30

     36

    2,55

     45

     52

    2,70

     60

     72,5

    2,85

    110

    123

    3,35

    132

    145

    3,57

    150

    170

    3,75

    220

    245

    4,45

    380

    420

    6,05

    Indicazioni per il dimensionamento

    1.
    Le altezze minime della colonna 3 ammontano a 2,25 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, ma non possono essere inferiori a 2,5 m.
    2.
    Per le coltri nevose estremamente alte, è necessario aumentare i valori indicati.
    3.
    In merito alle altre distanze, valgono le regole riconosciute della tecnica.
    4.
    Le distanze relative alle linee di alimentazione sono regolate dall’ordinanza sulle linee elettriche.
    5.
    Le distanze indicate valgono per altitudini fino a 1000 m s.l.m. Per altitudini superiori, le distanze vanno aumentate linearmente del 14 percento per ogni 1000 m in più.

    Appendice 4

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?