Art. 1 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
1 L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) è l’organo di controllo e di vigilanza degli impianti elettrici che non sono di competenza dell’Ufficio federale dei trasporti.4
2 L’Ispettorato è un servizio speciale dell’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica (Electrosuisse), con una propria contabilità. I dettagli sono regolati in una convenzione tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ed Electrosuisse.5
3 L’Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del DATEC6. Il DATEC decide in merito alle contestazioni relative alla convenzione.7
4 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).
6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Per. 2 introdotto dal n. 14 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).