Art. 1
1 In caso di infrazioni agli articoli 55 e 56 della LIE, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) indaga di propria iniziativa o su denuncia. A questo scopo esegue le prime operazioni di inchiesta; in particolare, può effettuare interrogatori e raccogliere informazioni presso le autorità.
2 L’ESTI trasferisce i casi all’Ufficio federale dell’energia (UFE) per l’inchiesta conclusiva.