Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’esame pratico per il riconoscimento della qualità di persona del mestiere di cui all’articolo 8 capoverso 2 OIBT;
- b.
- l’esame per lavori a impianti propri all’impresa;
- c.
- l’esame per l’installazione di impianti elettrici speciali a bassa tensione (impianti elettrici);
- d.
- l’esame per il raccordo di materiali elettrici a bassa tensione (materiali elettrici).
2 Essa stabilisce inoltre il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza per impianti elettrici.
3 La presente ordinanza si applica per analogia agli esami di idoneità di cui all’articolo 69a capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale.