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    734.6

    Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

    (OASAE)

    del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti, ai sensi della direttiva 2014/34/UE4 (direttiva ATEX 2014/34/UE):

    a.
    apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
    b.
    dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
    c.
    componenti destinati ad essere inseriti nei prodotti e sistemi di protezione di cui alla lettera a.

    2 Non si applica ai prodotti di cui all’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva ATEX 2014/34/UE.

    4 Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli appa­recchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione), testo secondo GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

    Art. 2 Definizioni

    1 Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
    b.
    immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto;
    bbis.5
    fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio;
    bter.6
    rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
    bquater.7
    importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto proveniente dall’estero;
    bquinquies.8
    distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
    bsexies.9
    fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201010 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci;
    bsepties.11
    prestatore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
    c.12
    operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica.

    2 La messa in servizio di prodotti a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.

    3 Per il resto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I, in esso citato, della direttiva ATEX 2014/34/UE13. Invece delle definizioni di cui all’arti­colo 2 numeri 18–20 della direttiva ATEX 2014/34/UE, si applicano le corrispondenti definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all’allegato della presente ordinanza.

    5 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    6 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    7 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    8 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    9 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    10 RS 783.0

    11 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 3 Sicurezza

    Se installati e ispezionati in modo corretto e utilizzati in modo conforme, i prodotti non devono mettere in pericolo persone o cose.

    Sezione 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi prodotti

    Art. 4 Obblighi

    1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6–9 e gli alle­gati II-IX, in essi citati, della direttiva ATEX 2014/34/UE14, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. Le autorità competenti ai sensi di questi articoli sono gli organi esecutivi di cui all’articolo 17 capoverso 2.

    2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

    3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:

    a.
    immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commer­ciale; oppure
    b.
    modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.

    14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 5 Requisiti essenziali

    1 I prodotti possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi ai requisiti essenziali ai sensi dell’allegato II della direttiva ATEX 2014/34/UE15. Per determinare i gruppi e le categorie di apparecchi, si applica l’allegato I di tale direttiva.

    2 Sui prodotti stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni:

    a.
    numero di tipo, lotto o serie o altri elementi che ne consentano l’identifi­cazione;
    b.
    nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed eventualmente dell’importatore;
    c.
    indirizzo della persona di cui alla lettera b;

    2bis Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, sul prodotto o, qualora ciò risulti impossibile, sul suo imballaggio o sulla documentazione allegata devono essere indicati anche il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l’indirizzo di contatto del fornitore di servizi di logistica.16

    3 Per i prodotti che non sono componenti devono essere riportate, nei medesimi posti, le altre indicazioni e informazioni ai sensi dell’allegato II numero 1.0.5 della direttiva ATEX 2014/34/UE.

    15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    16 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    Art. 6 Norme tecniche

    1 La designazione delle norme tecniche17 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all’articolo 6 LSPro.

    2 La designazione è di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

    17 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Art. 7 Dichiarazione di conformità

    1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto ai sensi dell’articolo 1 deve essere in grado di presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e che le procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12 sono state eseguite.

    1bis Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all’obbligo di cui al capoverso 1 quando:

    a.
    il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e
    b.
    non vi è alcun importatore.18

    2 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiara­zione. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regolamentazioni interessate.

    3 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti:

    a.
    prodotto o modello di prodotto con numero di prodotto, tipo, lotto o serie;
    b.
    nome o designazione e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
    c.
    descrizione del prodotto e indicazioni sulla sua identificazione;
    d.
    prescrizioni tecniche, norme con indicazione dell’edizione (EN, IEC) o altre specifiche tecniche applicate;
    e.
    se del caso, nome e indirizzo dell’organo di controllo e di valutazione della conformità (organismo notificato), con indicazione della valutazione da esso effettuata e dell’attestato da esso emesso;
    f.
    nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

    3bis Essa deve essere costantemente aggiornata.19

    4 Per i componenti ai sensi dell’articolo 2 numero 3 della direttiva ATEX 2014/34/UE20 è sufficiente un attestato scritto di conformità del fabbricante. Esso deve attestare che i componenti sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza. Deve inoltre indicare le caratteristiche dei componenti e le condizioni per il montaggio che permettono agli apparecchi o ai sistemi di protezione di soddisfare i requisiti essenziali.

    18 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    19 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 9 Adempimento dei requisiti

    1 Se i prodotti sono fabbricati conformemente alle norme tecniche ai sensi dell’arti­colo 6, si presuppone che i requisiti essenziali siano adempiuti.

    2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l’operatore economico deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.

    3 L’operatore economico deve essere in grado di fornire la documentazione tecnica che permetta agli organi esecutivi ai sensi dell’articolo 17 di verificare la conformità con i requisiti essenziali.

    4 Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all’obbligo di cui al capoverso 3 quando:

    a.
    il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e
    b.
    non vi è alcun importatore.21

    21 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    Art. 10 Informazioni da allegare al prodotto

    1 Gli operatori economici allegano al prodotto le seguenti informazioni:

    a.
    le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene messo a disposizione sul mercato;
    b.
    una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 o dell’attestato di conformità ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4.

    2 In caso di lotti ciascuno con più prodotti uguali, è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità o dell’attestato di conformità per ciascun lotto.

    Art. 11 Documentazione tecnica

    1 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti:

    a.
    una descrizione generale del prodotto;
    b.
    informazioni riguardanti i provvedimenti che garantiscono che il prodotto corrisponde ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5;
    c.
    la documentazione necessaria alla procedura di valutazione della conformità, in particolare:
    1.
    il certificato di esame del tipo rilasciato dall’organismo notificato o l’attestato di conformità, in caso di esame singolo,
    2.
    i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti,
    3.
    le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
    4.
    un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali,
    5.
    i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati, inclusa una valutazione dei rischi,
    6.
    le relazioni sulle prove effettuate dal fabbricante o da terzi.

    2 La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

    3 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.

    Art. 12 Procedure di valutazione della conformità

    1 Per valutare la conformità di apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b, si procede come segue:

    a.
    per le categorie di apparecchi M 1 e 1 dei gruppi di apparecchi I e II, si applica la procedura di esame del tipo di cui all’allegato III della direttiva ATEX 2014/34/UE22, unitamente alla procedura di cui all’allegato IV o alla procedura di cui all’allegato V di tale direttiva;
    b.
    per le categorie di apparecchi M 2 e 2 dei gruppi di apparecchi I e II si procede come segue:
    1.23
    in caso di motori a combustione interna e di apparecchi elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, si applica la procedura di esame del tipo di cui all’allegato III della direttiva ATEX 2014/34/UE, unitamente alla procedura di cui all’allegato VI o alla procedura di cui all’allegato VII di tale direttiva;
    2.
    in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, si applica il controllo interno della produzione previsto dall’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE. La documentazione tecnica indicata all’allegato VIII punto 2 della direttiva ATEX 2014/34/UE deve essere trasmessa a un organismo notificato, che ne accusa quanto prima ricevuta e la conserva;
    c.
    per la categoria 3 del gruppo di apparecchi II, si applica il controllo interno della produzione di cui all’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE.

    2 Per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui al capoverso 1 è possibile seguire la procedura di valutazione della conformità basata sulla verifica dell’unità di cui all’allegato IX della direttiva ATEX 2014/34/UE.

    3 Per i sistemi di protezione si applica la procedura di cui al capoverso 1 lettera a o al capoverso 2.

    4 Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all’allegato II, numero 1.2.7 della direttiva ATEX 2014/34/UE, oltre alle procedure di valutazione della conformità di cui ai capoversi 1–3, si può applicare la procedura di cui all’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE.

    5 In casi giustificati, gli organi esecutivi possono autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti anche se le procedure ai sensi del presente articolo non sono state eseguite.

    22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    23 Correzione del 14 feb. 2017 (RU 2017 559).

    Art. 13 Procedure di valutazione della conformità per componenti

    1 Ai componenti si applicano le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12, capoversi 1 e 2.

    2 Invece della dichiarazione di conformità, il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità. Esso contiene:

    a.
    la dichiarazione che i componenti in questione sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    la descrizione delle caratteristiche di tali componenti;
    c.
    le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II della direttiva ATEX 2014/34/UE24.

    24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 14 Organismi di controllo e di valutazione della conformità

    1 Gli organismi di controllo e di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati ai sensi degli articoli 12 e 13 devono:

    a.
    essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199625 sull’accreditamento e sulla designazione;
    b.
    essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di convenzioni internazionali; oppure
    c.
    essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

    2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

    Sezione 3: Messa a disposizione sul mercato di prodotti usati

    Art. 15

    1 I prodotti usati possono essere messi a disposizione sul mercato solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato.

    I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull’immissione sul mercato di prodotti nuovi.

    3 I prodotti che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all’immissione sul mercato di prodotti nuovi.

    Sezione 4: Esposizione e presentazione

    Art. 16

    I prodotti che non adempiono i requisiti per la messa a disposizione sul mercato possono essere esposti o presentati se:

    a.
    è chiaramente indicato che l’adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti non possono perciò ancora essere immessi sul mercato;
    b.
    sono stati presi i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.

    Sezione 5: Sorveglianza e monitoraggio del mercato

    Art. 17 Sorveglianza del mercato da parte degli organi esecutivi

    1 Gli organi esecutivi controllano che i prodotti messi a disposizione sul mercato corrispondano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettuano verifiche tramite campionatura e procedono a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto non è conforme alle prescrizioni.

    2 Gli organi esecutivi sono:

    a.
    per prodotti con fonti di ignizione elettriche come pure per installazioni elettriche in atmosfera potenzialmente esplosiva, l’organo di controllo di cui all’articolo 21 LIE;
    b.
    per gli altri prodotti, gli organi di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 19 maggio 201026 sulla sicurezza dei prodotti (OSPr).

    3 Per un periodo definito gli organi esecutivi possono richiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini27 informazioni sull’importazione di prodotti designati con precisione.

    4 Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione degli organi esecutivi, entro un termine utile, tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato. In particolare sono tenuti, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto.

    5 Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con gli organi esecutivi nell’adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti oggetto del suo mandato.28

    6 Su richiesta di un organo esecutivo, i fornitori di servizi della società dell’informazione sono tenuti a cooperare con l’organo esecutivo nell’adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti messi in vendita online attraverso i loro servizi.29

    7 Il DATEC concorda con l’organo esecutivo di cui al capoverso 2 lettera a l’entità delle attività di sorveglianza del mercato.30

    26 RS 930.111

    27 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

    28 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    29 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    30 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 813).

    Art. 18 Monitoraggio del mercato da parte degli operatori economici

    1 Gli operatori economici svolgono un’attività di monitoraggio per verificare che i prodotti da loro messi a disposizione sul mercato rispettino le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò appaia necessario in considerazione dei rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dai prodotti stessi.

    2 Effettuano a questo scopo controlli per campionatura, procedono a una verifica se vi sono indizi fondati di non conformità alle prescrizioni di prodotti e li documen­tano all’attenzione degli organi esecutivi e degli altri operatori economici.

    3 Se constatano che un prodotto non è conforme alle prescrizioni, adottano le misure necessarie e, se risulta necessario in considerazione dei rischi, informano senza indugio gli organi esecutivi in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate.

    4 Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, il fornitore di servizi di logistica informa senza indugio l’organo esecutivo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate, se ciò risulta necessario in considerazione dei rischi.31

    31 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    Art. 19 Competenze degli organi esecutivi

    1 Nell’ambito della sorveglianza del mercato gli organi esecutivi possono

    a.
    per provare la conformità di prodotti:
    1.
    esigere la documentazione e le informazioni necessarie e fissare un termine per la loro presentazione,
    2.
    prelevare campioni;
    b.
    accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro;
    c.
    ordinare una verifica qualora:
    1.
    la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine stabilito o sia incompleta,
    2.
    dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 non risulti abbastanza chiaramente che un prodotto è conforme ai requisiti,
    3.
    esista il dubbio che un prodotto non corrisponda alla documentazione presentata.

    2 Prima di ordinare una verifica, l’organo esecutivo dà all’operatore economico la possibilità di esprimersi.

    3 Per la verifica l’operatore economico mette gratuitamente a disposizione dell’organo esecutivo un prodotto scelto da quest’ultimo.

    4 L’operatore economico sostiene inoltre i costi della verifica di cui al capoverso 1 lettera c se la documentazione non è stata presentata entro il termine o risulta incompleta, oppure se dalla verifica risulta che il prodotto non è conforme ai requisiti.

    5 In assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, l’organo esecutivo ha anche la facoltà di ordinare all’operatore economico o al prestatore di servizi della società dell’informazione di rimuovere contenuti relativi a un prodotto da un’interfaccia online.32

    32 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    Art. 20 Misure

    1 Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, gli organi esecutivi dispongono misure secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 LSPro.

    1bis Gli organi esecutivi possono informare la popolazione della non conformità tecnica di un prodotto, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. In particolare, possono pubblicare le informazioni seguenti:

    a.
    le informazioni che ne permettono l’identificazione, in particolare il fabbricante, il marchio e il tipo;
    b.
    l’utilizzo a cui è destinato il prodotto;
    c.
    le fotografie del prodotto e del suo imballaggio;
    d.
    la data della decisione di non conformità;
    e.
    le misure adottate.33

    2 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi esecutivi riscuotono un emolumento e addebitano i costi agli interessati per:

    a.
    i controlli, se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
    b.
    le decisioni emanate nell’ambito del controllo di prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

    3 Gli organi esecutivi hanno la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all’articolo 22 LOTC.

    4 Possono partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e registrarvi informazioni di cui al capoverso 1bis.34

    33 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    34 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 823).

    Art. 21 Coordinamento

    Gli organi esecutivi si informano vicendevolmente sui risultati della loro attività di controllo e indicano in particolare i difetti riscontrati sui prodotti.

    Art. 21a35 Finanziamento

    I costi per l’esecuzione della sorveglianza del mercato da parte dell’organo esecutivo di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettera a sono a carico del DATEC, se non coperti dagli emolumenti riscossi dall’organo esecutivo sulla base della presente ordinanza.

    35 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 813).

    Sezione 6: Rimedi giuridici

    Art. 22

    La tutela giurisdizionale contro le decisioni degli organi esecutivi secondo l’arti­colo 17 capoverso 2 lettera a è retta dall’articolo 23 LIE e quella contro le decisioni degli organi esecutivi secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera b dall’articolo 15 LSPro.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 I prodotti messi a disposizione sul mercato conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato se rispettano i requisiti essenziali dell’ordinanza previgente e se sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

    2 Gli attestati emessi conformemente all’ordinanza previgente mantengono la loro validità nel quadro della presente ordinanza.

    Allegato

    (art. 2)

    Equivalenze di espressioni

    Ai fini della corretta interpretazione della direttiva ATEX 2014/34/UE alla quale la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di espressioni:

    a.
    espressioni in tedesco

    EU

    Schweiz

    Mitgliedstaat

    Schweiz

    Einzelstaatlich

    schweizerisch

    EU-Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung

    EU-Baumusterprüfbescheinigung

    Baumusterprüfbescheinigung

    EU-Baumusterprüfung

    Baumusterprüfung

    Unionsmarkt

    Schweizerischer Markt

    Union

    Schweiz

    in der Union ansässige Person

    in der Schweiz niedergelassene Person

    Einführer

    Importeur

    Amtsblatt der Europäischen Union

    Bundesblatt

    b.
    espressioni in francese

    UE

    Suisse

    état membre

    Suisse

    national

    suisse

    déclaration UE de conformité

    déclaration de conformité

    attestation d’examen UE de type

    attestation d’examen de type

    examen UE de type

    examen de type

    marché de l’Union

    marché suisse

    Union

    Suisse

    personne établie dans l’Union

    personne établie en Suisse

    importateur

    importateur

    Journal officiel de l’Union européenne

    Feuille fédérale

    c.
    espressioni in italiano

    UE

    Svizzera

    Certificato di esame UE del tipo

    Certificato di esame del tipo

    Dichiarazione di conformità UE

    Dichiarazione di conformità

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Foglio Federale

    Esame UE del tipo

    Esame del tipo

    Immissione sul mercato nell’Unione

    Immissione sul mercato in Svizzera

    Mercato dell’Unione

    Mercato svizzero

    Messa in servizio nell’Unione

    Messa in servizio in Svizzera

    nazionale

    svizzero

    Persona stabilita nell’Unione

    Persona domiciliata in Svizzera

    Stato membro

    Svizzera

    Unione

    Svizzera

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