734.713.3 OEAC
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    734.713.3

    Ordinanza del DATEC concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera

    (OEAC)

    del 3 dicembre 2008 (Stato 1° giugno 2019)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    le condizioni alle quali sono accordate eccezioni all’accesso alla rete secon­do l’articolo 13 capoverso 1 della legge del 23 marzo 20072 sull’ap­provvi­gionamento elettrico (LAEl) e nel calcolo dei costi di rete computabili secondo l’articolo 15 capoverso 1 LAEl;
    b.
    il contenuto del regime delle eccezioni.

    2 Essa si applica alle linee di interconnessione, compresi gli impianti accessori necessari al trasporto di energia elettrica, nella rete di trasporto transfrontaliera:

    a.
    di nuova messa in esercizio;
    b.
    la cui capacità è notevolmente aumentata.3

    3 ...4

    2 RS 734.7

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1391).

    4 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 10 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1391).

    Art. 2 Eccezione all’accesso alla rete

    1 La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) può esentare parzialmente o interamente il gestore di una linea di interconnessione a corrente continua (gestore) dall’obbligo di garantire l’accesso alla rete se:

    a.
    la linea di interconnessione aumenta la capacità di trasporto e non compromette la sicurezza della rete;
    b.
    la linea di interconnessione ha un’utilità economica ed effetti positivi a lungo termine sulla concorrenza nel mercato dell’energia elettrica;
    c.
    la società nazionale di rete non realizzerà la linea di interconnessione nell’ambito della sua normale attività di rete;
    d.
    la linea di interconnessione può diventare parte della rete di trasporto per l’intero territorio svizzero secondo l’articolo 18 capoverso 1 LAEl5 allo scadere del regime delle eccezioni;
    e.
    i maggiori guadagni risultanti dall’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto secondo l’articolo 14 capoverso 2 OAEl e prodotti dalla linea di interconnessione superano le perdite di guadagno generate; e se
    f.
    la linea di interconnessione è giuridicamente disgiunta dai rimanenti settori di attività.

    2 È fatta salva la messa all’asta delle capacità non utilizzate di cui all’articolo 11.

    3 La capacità di trasporto è definita in base al metodo di calcolo riconosciuto a livello internazionale.

    Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda

    La documentazione da allegare alla domanda deve contenere tutti i dati necessari per la valutazione, in particolare:

    a.
    la prova che le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono soddisfatte;
    b.
    un parere della società nazionale di rete dal quale emerge che le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, c, d ed e sono soddisfatte;
    c.
    una proposta in merito al contenuto del regime delle eccezioni di cui all’articolo 6 capoverso 1.
    Art. 5 Obbligo di presentare un parere

    1 La società nazionale di rete è tenuta a presentare un parere secondo l’articolo 4 lettera b.

    2 Per questo servizio può chiedere al richiedente un compenso a copertura dei costi.

    Art. 6 Contenuto del regime delle eccezioni

    1 La ElCom decide in particolare:

    a.
    la durata del regime delle eccezioni;
    b.
    la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete;
    c.
    come definire il valore al quale la linea di interconnessione sarà ripresa dalla società nazionale di rete allo scadere del regime delle eccezioni.
    d.
    il tipo di contropartita di cui all’articolo 12 capoverso 1.

    2 Nel decidere tiene conto di un rapporto equilibrato tra rischio e redditività dell’investimento.

    3 Se i contenuti del regime delle eccezioni sono definiti in modo tale che risultano divergenze rispetto alle disposizioni vigenti all’estero, la società nazionale di rete tiene conto degli effetti che ne derivano soprattutto nella ripartizione dei ricavi dell’asta, basandosi sui contratti da essa conclusi con i gestori di rete esteri.

    Art. 7 Capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete

    1 La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete corrisponde all’aumento della capacità di trasporto generato dalla linea di interconnessione.

    2 Essa è composta da una parte garantita e da una parte non garantita.

    3 La parte garantita ammonta perlomeno alla metà della capacità oggetto di ecce­zione all’accesso alla rete.

    4 La parte non garantita spetta al richiedente solo se le circostanze di esercizio lo permettono.

    5 Il gestore che mantiene la disponibilità minima concordata con la società nazionale di rete ha a disposizione la capacità anche nel caso in cui la linea di interconnessione non è in esercizio.

    Art. 8 Indennizzo nell’ambito dell’utilizzazione transfrontaliera della rete

    1 Per la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete, il gestore non ha diritto alle entrate risultanti dall’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto secondo l’articolo 14 capoverso 2 OAEl.

    2 Se la condizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera e non è più soddisfatta, la ElCom può fatturare al gestore la differenza fra le perdite di guadagno e i maggiori guadagni. Tale importo è impiegato per la copertura dei costi computabili della rete di trasporto (art. 14 cpv. 2 OAEl).
    Art. 9 Esercizio della rete e prestazioni di servizio relative al sistema

    1 Al fine di garantire un esercizio sicuro della rete, la società nazionale di rete e il gestore concordano la procedura per la riduzione delle capacità.

    2 Essi concordano inoltre l’indennizzo per la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema e per i requisiti minimi tecnici e operativi per l’esercizio della rete.

    3 È fatta salva la procedura che la ElCom può disciplinare in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LAEl7.

    Art. 10 Procedura nel quadro della gestione del bilancio

    Il gestore istituisce un gruppo di bilancio per l’utilizzazione della capacità oggetto dell’eccezione all’accesso alla rete o si associa a un gruppo esistente e notifica ogni giorno la capacità utilizzata alla società nazionale di rete.

    Art. 12 Fine del regime delle eccezioni

    1 Allo scadere del regime delle eccezioni, il proprietario trasferisce la linea di interconnessione alla società nazionale di rete. Per tale operazione riceve in contropartita azioni della società nazionale di rete, altri diritti o un indennizzo finanziario.

    2 Se il proprietario non rispetta quest’obbligo, si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 33 capoverso 5 LAEl8.

    Art. 13 Disposizioni transitorie

    La ElCom può concedere agevolazioni in merito alle condizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 per le linee di interconnessione, in particolare quelle a corrente alternata, per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza:

    a.
    l’approvazione dei piani è già stata rilasciata;
    b.
    il Consiglio federale ha già stabilito il corridoio.

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