Art. 1
1 La presente ordinanza mira a garantire per l’inverno e la primavera l’approvvigionamento di energia elettrica in situazioni straordinarie quali limitazioni o interruzioni critiche nell’approvvigionamento. Tale garanzia si configura come riserva di energia elettrica.
2 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica;
- b.
- la messa a disposizione di una riserva complementare con centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);
- c.
- i principi per l’interazione delle parti della riserva di cui alle lettere a e b in caso di prelievo di elettricità.