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    734.91

    Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica

    (LAiSE)

    del 30 settembre 2022 (Stato 1° ottobre 2022)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 91 capoverso 1 della Cost.tuzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20222,

    decreta:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Scopo, oggetto e campo di applicazione

    1 La presente legge intende contribuire a garantire l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche nel caso di sviluppi imprevisti.

    2 Essa disciplina la concessione di aiuti finanziari per sostenere a titolo sussidiario le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica che, a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi imprevisti e nonostante le misure adottate dalle imprese stesse, dai loro cofinanziatori e dai loro proprietari diretti o indiretti, rischiano di non avere più liquidità o si trovano in mancanza di liquidità.

    3 Si applica unicamente alle imprese del settore dell’energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato.

    Art. 2 Imprese di rilevanza sistemica

    1 Sono considerate di rilevanza sistemica ai sensi della presente legge le imprese del settore dell’energia elettrica che:

    a.
    hanno sede in Svizzera; e
    b.
    personalmente o tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente oppure in altro modo:
    1.
    dispongono in Svizzera di una potenza installata di almeno 1200 megawatt, e
    2.
    partecipano a mercati organizzati dell’elettricità.

    2 Dopo aver consultato la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può decidere di considerare di rilevanza sistemica ulteriori imprese del settore dell’energia elettrica che hanno sede in Svizzera e che:

    a.
    sono interconnesse con altre imprese del settore dell’energia attraverso le loro operazioni commerciali;
    b.
    forniscono prestazioni che non possono essere fornite da altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l’economia svizzera o quella regionale;
    c.
    hanno un mandato per l’approvvigionamento elettrico in Svizzera; e
    d.
    dispongono di una produzione in Svizzera che vendono sul mercato.

    3 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le imprese che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 possono chiedere al DATEC di pronunciare una decisione che stabilisce che l’impresa è considerata di rilevanza sistemica. Il DATEC pronuncia previa consultazione della ElCom.

    4 Se l’impresa fa parte di un gruppo, soltanto la società madre con sede in Svizzera che effettua il consolidamento del gruppo è considerata impresa di rilevanza sistemica.

    Sezione 2: Mutui della Confederazione

    Art. 3 Aiuti finanziari sussidiari della Confederazione sotto forma di mutui

    1 Se un’impresa di rilevanza sistemica, nonostante le misure adottate dall’impresa stessa, dai suoi cofinanziatori e dai suoi proprietari diretti o indiretti, rischia di non avere più liquidità a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi imprevisti, la Confederazione può concederle a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui.

    2 Non sussiste alcun diritto alla riscossione di mutui in virtù della presente legge.

    Art. 4 Concessione di mutui mediante decisione

    1 Di norma il DATEC concede i mutui alle imprese di rilevanza sistemica mediante decisione. I mutui sono concessi su richiesta dell’impresa.

    2 Il DATEC può pronunciare una decisione concernente un mutuo anche se l’impresa è indebitata eccessivamente o non ha adottato tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili.

    Art. 6 Beneficiario del mutuo, scopo e valuta

    1 Beneficiario del mutuo è l’impresa di rilevanza sistemica.

    2 Il mutuo serve esclusivamente per superare i problemi di liquidità di cui all’articolo 9 capoverso 3.

    3 Il mutuo è concesso in franchi svizzeri.

    Art. 7 Importo del mutuo, interessi e supplemento di rischio

    1 La decisione o il contratto concernente il mutuo stabilisce l’importo massimo del mutuo che può essere riscosso.

    2 Il mutuo è rimunerato alle condizioni di mercato; a tale rimunerazione è aggiunto un supplemento di rischio.

    3 Il supplemento di rischio ammonta annualmente al 4–8 per cento dell’importo del mutuo riscosso dall’impresa. Esso ammonta tuttavia al 5–10 per cento se, durante il periodo in cui ha la facoltà di riscuotere il mutuo, l’impresa viola gli obblighi, gli oneri o le condizioni previsti nella decisione o nel contratto concernente il mutuo o nella presente legge. Il supplemento di rischio è fissato, all’interno di questi intervalli di valori, in funzione dei rischi.

    4 Il supplemento di rischio diventa esigibile al termine del periodo in cui l’impresa ha la facoltà di riscuotere il mutuo.

    Art. 8 Modalità per la riscossione del mutuo

    La decisione o il contratto concernente il mutuo disciplina le modalità per la sua riscossione. Stabilisce in particolare:

    a.
    l’importo minimo, o l’importo parziale minimo, del mutuo da riscuotere;
    b.
    la durata minima del mutuo o dell’importo parziale da riscuotere;
    c.
    il momento del versamento;
    d.
    il calcolo degli interessi.
    Art. 9 Procedura per la riscossione del mutuo

    1 Per riscuotere il mutuo o l’importo parziale, il mutuatario presenta una richiesta al DATEC.

    2 La richiesta contiene in particolare una motivazione della liquidità necessaria e una conferma scritta di uno o più membri del consiglio di amministrazione autorizzati a esercitare la rappresentanza secondo cui il mutuatario non è indebitato eccessivamente e ha adottato tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili. Se sospetta che una società del gruppo legata direttamente o indirettamente al mutuatario sia indebitata eccessivamente, il DATEC può esigere una conferma anche per questa società del gruppo.

    3 Il DATEC dispone il versamento del mutuo se:

    a.
    l’impresa ha adottato tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili e non è indebitata eccessivamente;
    b.
    sviluppi imprevisti causano problemi di liquidità all’impresa, in particolare perché quest’ultima deve prestare elevate garanzie in contanti per le operazioni commerciali nel settore dell’energia o perché una controparte importante rischia l’inadempienza; e
    c.
    a seguito di questi sviluppi, l’impresa rischia nell’immediato di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente e quindi di mettere in pericolo l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.
    Art. 10 Obblighi del mutuatario

    1 Dal momento in cui il mutuo è concesso mediante decisione o contratto e fino al termine del periodo in cui il mutuatario ha la facoltà di riscuoterlo, o fino al rimborso integrale del mutuo inclusi gli interessi e il supplemento di rischio, al mutuatario non è consentito:

    a.
    decidere di versare o versare dividendi e tantièmes a persone al di fuori del gruppo del mutuatario;
    b.
    restituire apporti di capitale provenienti dalla società madre del gruppo;
    c.
    concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo;
    d.
    decidere di versare o versare retribuzioni speciali e componenti variabili del salario ai membri della direzione o del consiglio di amministrazione.

    2 L’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento è tuttavia ammesso.

    3 Durante il periodo in cui si avvalgono dei mutui e fino al pagamento integrale del supplemento di rischio, il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono procedere all’alienazione di attivi né a ristrutturazioni, in particolare secondo la legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione, che possano compromettere il rimborso del mutuo o eventuali garanzie. Prima di procedere ad alienazioni per importi superiori a 50 milioni di franchi o a ristrutturazioni il mutuatario informa il DATEC.

    Art. 11 Garanzie

    1 La decisione o il contratto concernente il mutuo può prevedere che il mutuatario, le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente o le persone che detengono partecipazioni nel mutuatario debbano negoziare con il DATEC la conclusione di accordi di diritto pubblico per la costituzione di garanzie. Le garanzie consistono segnatamente:

    a.
    nella concessione di diritti di pegno sugli attivi;
    b.
    nella cessione di crediti; o
    c.
    in garanzie di terzi che assicurano il rimborso del mutuo.

    2 Salvo altrimenti disposto dall’accordo di diritto pubblico per la costituzione di garanzie, a queste ultime si applicano per analogia le disposizioni del Codice civile4 e del Codice delle obbligazioni5.

    3 Se sono costituite garanzie adeguate, il supplemento di rischio di cui all’articolo 7 capoverso 3 si riduce di almeno un punto percentuale; tuttavia non è mai inferiore al 4 per cento.

    Art. 12 Postergazione

    1 Nel caso di un’incompatibilità tra il mutuo e i finanziamenti esistenti dell’impresa o di un incombente indebitamento eccessivo dell’impresa, il DATEC può dichiarare di grado posteriore i crediti secondo la presente legge. Formula la dichiarazione di postergazione in modo da ridurre al minimo i rischi finanziari supplementari a carico della Confederazione.

    2 Dal momento in cui il credito derivante dal mutuo è dichiarato di grado posteriore, il supplemento di rischio di cui all’articolo 7 capoverso 3 aumenta di almeno un punto percentuale; tuttavia non è mai superiore al 10 per cento.

    Sezione 3: Obblighi dei Cantoni e dei Comuni

    Art. 16 Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui e ai supplementi di rischio

    1 I Cantoni rimborsano alla Confederazione la metà delle eventuali perdite definitive sui mutui, oltre agli interessi e ai supplementi di rischio.

    2 La metà dell’importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è versata ai Cantoni.

    3 Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i singoli Cantoni per due terzi in funzione della rispettiva quota sul prodotto interno lordo del 2020 e per un terzo in funzione della rispettiva popolazione residente.

    Sezione 4: Finanziamento

    Art. 17 Credito d’impegno

    L’Assemblea federale stanzia, mediante decreto federale semplice, un credito d’impegno per i mutui secondo la presente legge.

    Art. 18 Importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui

    1 La Confederazione riscuote dalle imprese di rilevanza sistemica un importo forfettario annuale per la messa a disposizione dei mutui.

    2 L’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui comprende:

    a.
    un importo corrispondente al rendimento di un prestito quadriennale della Confederazione d’importo pari al credito d’impegno all’entrata in vigore della presente legge; tale importo non può essere negativo; e
    b.
    i costi sostenuti dalla Confederazione per far capo a terzi ai fini dell’esecuzione della presente legge.

    3 Gli interessi e i supplementi di rischio di cui all’articolo 7 che le imprese devono pagare in un anno vengono dedotti dall’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui dello stesso anno. Se gli interessi e i supplementi di rischio superano l’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui, l’importo forfettario decade.

    4 Il DATEC può aumentare l’importo forfettario annuale per la messa a disposizione dei mutui al fine di evitare distorsioni della concorrenza, segnatamente se l’importo forfettario risulta analogo o più basso rispetto alle tasse usuali sul mercato per la messa a disposizione di finanziamenti bancari.

    5 L’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui è ripartito proporzionalmente tra tutte le imprese che sono di rilevanza sistemica il 31 dicembre del rispettivo anno. L’importo a carico della singola impresa è calcolato in ragione della sua quota di potenza installata rispetto a quella di cui le imprese di rilevanza sistemica dispongono complessivamente in Svizzera all’entrata in vigore della presente legge; è determinante la potenza installata di cui le imprese dispongono personalmente o tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente oppure in altro modo. Il DATEC fattura annualmente l’importo forfettario e informa le imprese di un eventuale aumento.

    Sezione 5: Obblighi d’informazione e trattamento dei dati

    Art. 19 Obblighi d’informazione

    1 Le imprese di rilevanza sistemica, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie sono tenuti a fornire ai servizi federali competenti per l’esecuzione, compresi la ElCom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché ai terzi cui si fa capo per l’esecuzione della presente legge tutte le informazioni di cui necessitano per l’esecuzione della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti e le informazioni necessari.

    2 Devono essere messi a disposizione in particolare:

    a.
    documenti e informazioni sulla situazione finanziaria attuale;
    b.
    documenti e informazioni sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell’energia;
    c.
    una descrizione degli sviluppi di mercato in seguito ai quali l’impresa di rilevanza sistemica potrebbe aver bisogno di ulteriore liquidità.

    3 Dal momento della presentazione della richiesta per la concessione di un mutuo devono inoltre essere messe a disposizione in particolare:

    a.
    la pianificazione finanziaria per il periodo corrispondente alla durata di validità della presente legge;
    b.
    informazioni sull’importo e sull’utilizzo di mutui e linee di credito dei cofinanziatori esistenti;
    c.
    le posizioni di rischio aperte nei confronti delle controparti;
    d.
    informazioni disaggregate relative alle chiamate a margine («margin call») su tutti i mercati organizzati.

    4 Dal momento in cui il mutuo è concesso mediante decisione o contratto, le informazioni utili vanno inoltre rese accessibili in forma appropriata anche alla popolazione.

    5 Per la verifica della rilevanza sistemica di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 devono essere messi a disposizione dal momento della presentazione della richiesta, in particolare, i documenti e le informazioni di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 lettere b e c.

    Art. 20 Trattamento dei dati

    1 I servizi federali competenti, compresi la ElCom e il CDF, nonché i terzi cui si fa capo per l’esecuzione della presente legge possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le altre informazioni di cui necessitano ai fini dell’esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui e garanzie, per la verifica della rilevanza sistemica delle imprese e per il monitoraggio del mercato.

    2 Possono trattare anche informazioni presentate volontariamente dalle imprese del settore dell’energia elettrica, sempre che questo serva a verificare il grado di liquidità e a monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento.

    3 I segreti bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d’ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle altre informazioni.

    4 L’accesso in virtù della legge del 17 dicembre 20046 sulla trasparenza alle informazioni e ai dati messi a disposizione dalle imprese di rilevanza sistemica è escluso. Il DATEC pubblica periodicamente informazioni generali sui mutui. Le informazioni sui mutui concessi che sono specifiche delle imprese non vengono pubblicate.

    Sezione 6: Eccezioni in caso di misure cantonali equivalenti

    Art. 21 Requisiti relativi alle misure cantonali

    1 Se il diritto cantonale prevede misure materialmente e formalmente adeguate per eliminare i problemi di liquidità e l’incombente mancanza di liquidità o l’indebitamento eccessivo di un’impresa di rilevanza sistemica a causa di sviluppi imprevisti, a questa impresa sono applicabili esclusivamente gli articoli 1, 2, 21, 22, 24 e 25.

    2 Le misure previste dal diritto cantonale sono materialmente adeguate se:

    a.
    mettono a disposizione dell’impresa liquidità sufficiente per evitare in ogni momento una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo a causa di sviluppi imprevisti;
    b.
    la liquidità richiesta dall’impresa può essere versata entro tre giorni lavorativi;
    c.
    la liquidità messa a disposizione:
    1.
    può essere utilizzata dall’impresa esclusivamente per evitare una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo a causa di sviluppi imprevisti, e
    2.
    può essere trasferita alle società del gruppo legate direttamente o indirettamente all’impresa; e
    d.
    il Cantone può esercitare sull’impresa una vigilanza in applicazione per analogia degli articoli 19 e 20.

    3 Le misure previste dal diritto cantonale sono formalmente adeguate se:

    a.
    le relative basi legali cantonali sono in vigore almeno fino al termine della durata di validità della presente legge; e
    b.
    tutti i requisiti relativi al versamento previsti dalla legislazione cantonale sulle finanze sono adempiuti.

    Sezione 7: Responsabilità e obblighi di monitoraggio e informazione

    Art. 23 Responsabilità

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.

    2 La Confederazione e i terzi cui essa fa capo sono responsabili soltanto se:

    a.
    hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
    b.
    il danno non è riconducibile a violazioni di obblighi da parte di un mutuatario.
    Art. 24 Obblighi di monitoraggio e informazione della ElCom

    1 La ElCom monitora gli sviluppi dei mercati e le possibili ripercussioni sulle imprese del settore dell’energia elettrica nonché la loro attività e le misure adottate secondo la presente legge.

    2 Informa periodicamente i servizi federali competenti.

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Art. 25 Esecuzione

    1 Il DATEC esegue la presente legge, per quanto quest’ultima non attribuisca tale competenza a un’altra unità amministrativa della Confederazione. Può far capo ad altre unità amministrative della Confederazione, in particolare alla ElCom, nonché a terzi.

    2 Il DATEC concede i mutui mediante decisione o contratto, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

    Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Cost.tuzione federale [Cost.]). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

    2 Entra in vigore il 1° ottobre 2022 con effetto sino al 31 dicembre 2026.

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