741.412 OETV 1
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    741.412

    Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

    (OETV 1)

    del 19 giugno 1995 (Stato 1° febbraio 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr),

    ordina:

    1 Disposizioni generali

    1.1 Campo d’applicazione

    1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costru­zione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito vei­coli di trasporto).

    1.1.1.1 Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell’or­dinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i vei­coli stradali (OETV).

    1.1.1.2 I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV.

    1.1.2 Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli:

    1.1.2.1 I veicoli di trasporto che non dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le per­tinenti dichiarazioni di conformità del costruttore.

    1.1.2.2 I veicoli giusta l’articolo 1 capoverso 2 OETV.

    1.1.2.3 I veicoli che dispongono di un’approvazione generale CE o di un certifi­cato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l’immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all’appro­vazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all’OETV.

    1.1.2.4 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell’al­legato 5 della Convenzione internazionale dell’8 novembre 19683 sulla circolazione stradale.

    1.1.2.54 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli su rotaia, i veicoli agricoli e forestali, i trattori e i loro rimorchi come anche i veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 25 km/h.

    1.1.2.5.15 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie sono veicoli giusta l’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE.

    1.1.2.5.26 I veicoli di fine serie sono veicoli giusta l’articolo 27 della diret­tiva 2007/ 46/CE.

    1.1.2.5.3 I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell’uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste.

    1.1.37 I veicoli non contemplati dalla presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell’OETV; ai trattori e ai loro rimorchi si applica l’ordinanza del 16 novembre 20168 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2).

    2 RS 741.41

    3 RS 0.741.10

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5795).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5795).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    8 RS 741.413

    1.2 Esigenze generali

    1.2.19 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE menzionate ai numeri 2.4–2.14 (atti normativi UE) o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti UNECE10).

    1.2.1.111 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di perizia allestiti dai servizi d’esame competenti di cui all’alle­gato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 199512 concernente l’appro­vazione del tipo di veicoli stradali (OATV) o autorizzati dall’USTRA a titolo provvisorio conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV.

    1.2.1.213 Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l’ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all’allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile.

    1.2.1.315 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l’OETV16.

    1.2.217 L’approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull’OATV18.

    1.2.319 Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle pre­scrizioni svizzere.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    10 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5195). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

    12 RS 741.511

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

    14 RS 0.946.526.81

    15 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

    16 RS 741.41

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

    18 RS 741.511

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

    1.320

    20 Abrogato dal n. I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

    1.4 Dichiarazione del DATEC21 che attribuisce forza vincolante a prescri­zioni internazionali

    21 Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 8 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    1.4.1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni22 (DATEC) è autorizzato a:

    1.4.1.123

    1.4.1.2 dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali con­cernenti la costruzione e l’equipaggiamento che concernono particolari tecnici d’importanza secondaria.

    1.4.2 Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d’opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale.

    22 Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 8 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

    23 Abrogato dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2002 3178).

    1.5 Classificazione dei veicoli

    1.5.1 Classe M

    Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote:

    1.5.1.1 Classe M 1

    Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del condu­cente;

    1.5.1.2 Classe M 2

    Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t;

    1.5.1.3 Classe M 3

    Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t.

    1.5.2 Classe N

    Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote:

    1.5.2.1 Classe N 1

    Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t;

    1.5.2.2 Classe N 2

    Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t;

    1.5.2.3 Classe N 3

    Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t;

    1.5.3 Classe O

    Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale):

    1.5.3.1 Classe O 1

    Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t;

    1.5.3.2 Classe O 2

    Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t;

    1.5.3.3 Classe O 3

    Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t;

    1.5.3.4 Classe O 4

    Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t;

    1.5.3.5 Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito deter­minante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest’ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso.

    2 Esigenze tecniche

    2.124 Gli atti normativi UE o i regolamenti UNECE menzionati ai numeri 2.4–2.14 si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione.

    2.1a25 Laddove nei regolamenti UNECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti.

    2.226 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti UNECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; ,27 e i regolamenti UNECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.

    2.328 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti UNECE sono indicate nell’allegato 2 OETV29.

    2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegni

    Atto normativo UE30

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.4.131

    Dimensioni e pesi

    1230/2012/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.4.2

    Targhetta del fabbricante

    76/114/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.4.2a32

    Targhetta del fabbricante

    19/2011/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.4.3

    Montaggio della targa posteriore

    70/222/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.4.3a33

    Montaggio della targa posteriore

    1003/2010/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.4.434

    ...

    30 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    32 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    33 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    34 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). Abrogato dal n. I dell’O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    2.535 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.5.1

    Livello sonoro/ Dispositivo di scappamento

    70/157/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 51

    UNECE-R 59

    2.5.1a36

    Livello sonoro/Dispositivo di scappamento

    540/2014/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 51

    UNECE-R 59

    2.5.2

    Emissioni benzina/Diesel

    70/220/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 83

    UNECE-R 103

    2.5.2a

    Emissioni/ accesso alle informazioni

    715/2007/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 24

    UNECE-R 83

    UNECE-R 101

    UNECE-R 103

    2.5.3

    Emissioni Diesel

    2005/55/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 49

    2.5.3a

    Emissioni Diesel/ accesso alle informazioni

    595/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 49

    2.5.4

    Fumo Diesel

    72/306/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 24

    2.5.5

    Consumo di carburante

    80/1268/CEE

    x

    x

    UNECE-R 101

    2.5.6

    Potenza del motore

    80/1269/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 85

    2.5.7

    Veicoli a motore alimentati a idrogeno

    79/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.5.837

    Sistema di allarme acustico per veicoli silenziosi

    540/2014/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 138

    36 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2015 (RU 2015 503). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    37 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    2.6 Trasmissione

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.6.1

    Retromarcia/ tachimetro (indicatore di velocità)

    75/443/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 39

    2.6.238

    2.6.339

    Limitatore di velocità (congegno)

    92/24/CEE

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 89

    38 Abrogato dal n. I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4177).

    2.7 Assi/Sospensione

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.7.1

    2.840 Ruote/Pneumatici

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.8.1

    Caratteristiche degli pneu­matici

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 117

    2.8.2

    Pneumatici

    458/2011/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 30

    UNECE-R 54

    2.8.3

    Sistema di controllo della pressione degli pneumatici

    661/2009/CE

    x

    x

    UNECE-R 64

    UNECE-R 141

    2.9 Sterzo

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.9.1

    Dispositivi di sterzo

    70/311/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 79

    2.9.2

    Dispositivi di guida in caso di urto

    74/297/CEE

    x

    x

    UNECE-R 12

    2.10 Freni

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.10.141

    Impianti di frenatura

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 13

    UNECE-R 90

    2.10.242

    Impianti di frenatura

    661/2009/CE

    x

    UNECE-R 13H

    UNECE-R 90

    2.10.343

    Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

    347/2012/UE

    x*

    x*

    x*

    x*

    UNECE-R 131

    2.10.444

    Sistema di assistenza alla frenata

    78/2009/CE

    x*

    x*

    UNECE-R 139

    2.10.545

    Sistema di controllo della stabilità

    661/2009/CE

    x*

    x*

    UNECE-R 140

    2.10.646

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    351/2012/UE

    x*

    x*

    x*

    x*

    UNECE-R 130

    *
    eccezioni vedi atto normativo UE47

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    43 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 7137). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    44 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    45 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    46 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    47 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313). .. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    2.1148 Carrozzeria

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.11.1

    Dispositivo di protezione posteriore/ serbatoio del carburante

    70/221/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 34

    UNECE-R 58

    2.11.2

    Chiusura di porte e cerniere

    70/387/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 11

    2.11.3

    Sporgenze esterne

    74/483/CEE

    x

    UNECE-R 26

    2.11.4

    Sporgenze esterne

    92/114/CEE

    x

    x

    x

    2.11.5

    Campo di visibilità

    77/649/CEE

    x

    UNECE-R 125

    2.11.6

    Parafanghi delle ruote

    78/549/CEE

    x

    2.11.6a

    Parafanghi delle ruote

    1009/2010/UE

    x

    2.11.7

    Protezione laterale

    89/297/CEE

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 73

    2.11.8

    Sistemi di protezione da spruzzi

    91/226/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.11.8a

    Sistemi di protezione da spruzzi

    109/2011/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.11.9

    Vetri di sicurezza

    92/22/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 43

    2.11.1049

    Collisione laterale

    661/2009/CE

    x

    x

    UNECE-R 95

    2.11.1150

    Collisione frontale

    661/2009/CE

    x

    UNECE R 94

    2.11.12

    Dispositivi di protezione anteriore

    2000/40/CE

    x

    x

    UNECE-R 93

    2.11.1351

    Sovra- struttura

    661/2009/CE

    x

    x

    UNECE-R 66

    UNECE-R 107

    2.11.1452

    Protezione dei pedoni

    78/2009/CE

    x

    x

    UNECE-R 127

    2.11.1553

    Accesso e manovrabilità

    130/2012/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    53 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

    2.12 Abitacolo

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.12.1

    Finiture interne

    74/60/CEE

    x

    UNECE-R 21

    2.12.254

    Ancoraggio dei sedili

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 17

    UNECE-R 80

    2.12.355

    Ancoraggio delle cinture di sicurezza

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 14

    2.12.456

    Cinture di sicurezza come anche i sistemi di ritenuta per fanciulli

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 16

    UNECE-R 44

    2.12.557

    Poggiatesta

    661/2009/CE

    UNECE-R 17

    UNECE-R 25

    2.12.658

    Identificazione dei comandi, spie ed indicatori

    661/2009/CE

    UNECE-R 121

    2.12.759

    Dispositivi di sbrinamento e di disappan- namento

    78/317/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.12.7a60

    Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

    672/2010/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.12.861

    Riscaldamento

    2001/56/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 122

    2.12.962

    Comporta­mento alla combustione

    95/28/CE

    x

    UNECE-R 118

    2.12.1063

    Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria

    2006/40/CE

    x

    x*

    *
    Solo per veicoli della classe I

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 3178).

    60 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    62 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4177).

    63 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2177).

    2.13 Dispositivo d’illuminazione

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.13.1

    Installazione dei dispositivi

    76/756/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 48

    2.13.264

    Catarifrangenti

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 3

    2.13.365

    Luci di posizione, di coda, d’ingombro, di fermata, di circolazione diurna e d’ingombro laterali

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 7

    UNECE-R 87

    UNECE-R 91

    2.13.466

    Indicatori di direzione lampeggianti

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 6

    2.13.567

    Luci per illuminare la targa

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 4

    2.13.668

    Fari di pro­fondità e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza, proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce nonché proiettori a LED e loro sorgenti di luce

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 1

    UNECE-R 5

    UNECE-R 8

    UNECE-R 20

    UNECE-R 31

    UNECE-R 37

    UNECE-R 98

    UNECE-R 99

    UNECE-R 112

    UNECE-R 123

    UNECE-R 128

    2.13.769

    Fari fendinebbia

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 19

    2.13.870

    Fari fendinebbia di coda

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 38

    2.13.971

    Luci di retromarcia

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 23

    2.13.1072

    Luci di posteggio

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 77

    64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5195).

    69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

    Atto normativo UE

    Applicabile alle classi di veicoli

    Reg. UNECE n.

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.14.173

    Soppressione delle perturba­zioni radio­elettriche

    72/245/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 10

    2.14.274

    Dispositivi per la visione indiretta

    2003/97/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 46

    2.14.375

    Tergicristallo/ lavacristallo

    78/318/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.14.3a76

    Tergicristallo/ lavacristallo

    1008/2010/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.14.4

    Avvisatore acustico

    70/388/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 28

    2.14.577

    Dispositivo antifurto

    74/61/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 18

    UNECE-R 97

    UNECE-R 116

    2.14.678

    Dispositivo di collegamento

    94/20/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 55

    UNECE-R 102

    2.14.7

    Dispositivo di rimorchio

    77/389/CEE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.14.7a79

    Dispositivo di rimorchio

    1005/2010/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.14.880

    Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 105

    2.14.981

    Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

    2005/64/CE

    x

    x

    UNECE-R 133

    2.14.1082

    Sicurezza generale

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.14.1183

    Indicatore di cambio di marcia

    65/2012/UE

    x

    2.14.1284

    Sicurezza elettrica

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 100

    2.14.1385

    Componenti specifici per autoveicoli con propul­sione a gas

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    UNECE-R 67

    UNECE-R 110

    2.14.1486

    Sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia

    351/2012/UE

    x*

    x*

    x*

    x*

    2.14.1587

    Sistema eCall

    2015/758/UE

    x*

    x*

    *
    eccezioni vedi atto normativo UE

    73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

    74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 3178).

    76 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4177).

    78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    79 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    80 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4177). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    81 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2177). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

    82 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    83 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    84 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    85 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

    86 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

    87 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5195).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    25 Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2389). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    27 La designazione è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), in vigore dal 6 mag. 2019.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

    29 RS 741.41

    3 Disposizioni penali e finali

    3.1 Disposizioni penali

    Si applicano le disposizioni penali dell’articolo 219 OETV.

    3.2 Esecuzione

    Si applicano le disposizioni d’esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV.

    3.3 Disposizioni transitorie

    3.3.1 I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1° ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facili­tazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conse­guentemente, per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV88 vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.

    3.3.2 Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approva­zioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f89 e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1° luglio 1995 nel quadro della procedura d’approvazione del tipo.

    3.3.390 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.

    88 RS 741.41

    89 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

    90 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

    3.4 Entrata in vigore

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

    Allegato91

    91 Abrogato dal n. II dell’O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2002 3178).

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