741.413 OETV 2
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    741.413

    Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

    (OETV 2)

    del 16 novembre 2016 (Stato 1° febbraio 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1bis e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

    2 Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.

    Art. 3 Definizioni

    Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente l’appro­vazione del tipo di veicoli stradali.

    Art. 4 Normative internazionali

    1 Gli atti normativi dell’Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV5.

    2 Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE6, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell’allegato 2 OETV.

    3 Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

    5 RS 741.41

    6 I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell’UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

    Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

    Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell’articolo 1 capoverso 2 e nell’allegato 1 capitolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 3.

    Art. 7 Esigenze tecniche

    1 Nell’allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.

    2 Il capoverso 1 non si applica a:

    a.
    veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
    b.
    veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
    c.
    tipi di veicoli di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.

    Allegato 1

    (art. 5)

    Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

    UE

    Svizzera

    trattore a ruote (T)

    trattore (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV9)

    trattore a cingoli (C)

    trattore, veicolo cingolato (art. 26 cpv. 1 OETV)

    rimorchio (R)

    rimorchio per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV)

    attrezzatura intercambiabile trainata (S)

    rimorchio di lavoro (art. 22 OETV)

    Allegato 210

    10 Aggiornato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 317).

    (art. 7 cpv. 1)

    Esigenze tecniche

    1 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

    2 Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settem­bre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

    3 Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

    4 ...

    5 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

    6 Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione.

    Allegato 3

    (art. 9)

    Abrogazione e modifica di altri atti normativi

    I

    L’ordinanza del 19 giugno 199511 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è abrogata.

    II

    L’ordinanza del 2 aprile 200812 sulle macchine è modificata come segue:

    ...13

    11 [RU 1995 4171, 1998 1796 art. 1 n. 9 2475, 2000 2398, 2002 3182, 2005 4181, 2007 2181, 2009 5797, 2012 1915]

    12 RS 819.14

    13 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 5197.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?