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741.413
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi
(OETV 2)
del 16 novembre 2016 (Stato 1° febbraio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1bis e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,
1 La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.
2 Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.
L’esame d’immatricolazione, l’esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV3.
1 Gli atti normativi dell’Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV5.
2 Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE6, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell’allegato 2 OETV.
3 Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
6 I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell’UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.
L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.
Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell’articolo 1 capoverso 2 e nell’allegato 1 capitolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 3.
Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV8.
1 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
2 Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
3 Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
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5 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
6 Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione.
13 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 5197.
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