Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- il riconoscimento delle omologazioni e dei certificati dell’Unione europea (UE) seguenti per i veicoli di cui al capoverso 2: omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE;
- b.
- le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.
2 Essa si applica ai motoveicoli di cui all’articolo 14 lettere a e b dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore di cui all’articolo 15 OETV nonché ai ciclomotori di cui all’articolo 18 lettere a e b OETV.