741.414 OETV 3
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    741.414

    Ordinanza

    concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori

    (OETV 3)

    del 16 novembre 2016 (Stato 15  gennaio 2017)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1bis e 3 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    il riconoscimento delle omologazioni e dei certificati dell’Unione europea (UE) seguenti per i veicoli di cui al capoverso 2: omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE;
    b.
    le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

    2 Essa si applica ai motoveicoli di cui all’articolo 14 lettere a e b dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore di cui all’articolo 15 OETV nonché ai ciclomotori di cui all’articolo 18 lettere a e b OETV.

    Art. 3 Definizioni

    Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente l’appro­vazione del tipo di veicoli stradali.

    Art. 4 Normative internazionali

    1 Gli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV5.

    2 Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE6, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 OETV.

    3 Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

    5 RS 741.41

    6 I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente sul sito web dell’UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

    Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

    1 Le omologazioni generali UE, le omologazioni parziali UE e i certificati di conformità UE rilasciati sulla base degli atti normativi UE menzionati nell’allegato 2 sono riconosciuti.

    2 Non sono riconosciuti le omologazioni e i certificati per:

    a.
    i tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013;
    b.
    veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
    c.
    veicoli speciali (art. 25 cpv. 1 OETV7) e veicoli di lavoro (art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV).
    Art. 7 Esigenze tecniche

    1 Nell’allegato 3 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.

    2 Il capoverso 1 non si applica a:

    a.
    veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 168/2013;
    b.
    veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
    c.
    tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013.

    Allegato 1

    (art. 5)

    Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

    UE

    Svizzera

    motociclo a due ruote (L3e)

    motoveicolo (art. 14 lett. a OETV10)

    motociclo a due ruote con sidecar (L4e)

    motoveicolo con carrozzino laterale (art. 14 lett. a OETV)

    veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)

    motoleggera (art. 14 lett. b OETV)

    ciclomotore a due ruote (L1e-B)

    motoleggera

    ciclomotore a tre ruote (L2e)

    motoleggera

    triciclo (L5e-A)

    triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)

    triciclo commerciale (L5e-B)

    triciclo a motore

    quadriciclo leggero (L6e)

    quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)

    quad da strada leggero (L6e-A)

    quadriciclo leggero a motore

    quadrimobile leggera (L6e-B)

    quadriciclo leggero a motore

    quadrimobile pesante (L7e)

    quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)

    quad da strada pesante (L7e-A)

    quadriciclo a motore

    quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)

    quadriciclo a motore

    quad entro/fuori strada (L7e-B1)

    quadriciclo a motore

    buggy con sedili affiancati (L7e-B2)

    quadriciclo a motore

    quadrimobile pesante (L7e-C)

    quadriciclo a motore

    ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale fino a 200 kg

    ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV)

    oppure

    ciclomotore (art. 18 lett. a OETV)

    oppure

    risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)

    ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale superiore a 200 kg

    risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)

    Allegato 2

    (art. 6 cpv. 1)

    Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

    1 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

    2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

    3 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

    4 Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.

    5 Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.

    Allegato 3

    (art. 7 cpv. 1)

    Esigenze tecniche

    1 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

    2 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

    3 Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.

    4 Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.

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