741.438 Ordinanza del DATEC concernente le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    741.438

    Ordinanza del DATEC concernente le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati

    del 27 settembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visto l’articolo 220 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche dei veicoli (OETV),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    La presente ordinanza definisce:

    a.
    i tipi di veicoli sui quali possono essere autorizzate le luci blu;
    b.
    i requisiti tecnici applicabili all’installazione di luci blu e di avvisatori a due suoni alternati.

    Sezione 2: Autorizzazione delle luci blu

    Art. 2 Principio

    Le luci blu possono essere autorizzate sui veicoli del corpo pompieri, della polizia, del servizio sanitario e delle dogane nonché su quelli ad essi equiparati (art. 27 cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale e art. 110 cpv. 3 lett. a OETV).

    Art. 3 Veicoli del corpo pompieri

    Per veicoli del corpo pompieri s’intendono:

    a.
    i veicoli di intervento del corpo pompieri;
    b.
    i veicoli privati di pompieri professionisti con funzione direttiva in servizio di picchetto;
    c.
    i veicoli di intervento privati equipaggiati per la protezione contro la perdita di oli minerali o gli incidenti nucleari, biologici e chimici (protezione ABC) che pos­sono essere chiamati a intervenire d’urgenza da parte di organizzazioni ufficiali.
    Art. 4 Veicoli del servizio sanitario

    1 Per veicoli del servizio sanitario dotati di installazioni mediche fisse s’intendono:

    a.
    i veicoli progettati ed equipaggiati per il trasporto ed eventualmente la prima assistenza, il trattamento e il monitoraggio di pazienti (ambulanze) e conformi allo stato attuale della tecnica, come definiti in particolare nella norma SN EN 17893;
    b.
    i veicoli equipaggiati per medici d’urgenza ai sensi delle direttive del 20174 sulla costruzione e l’equipaggiamento di ambulanze dell’Interassociazione di salvataggio;
    c.
    i veicoli dotati di incubatrice da trasporto neonatale ai sensi della norma SN EN 139765.

    2 I veicoli di cui al capoverso 1 devono essere in dotazione a un’organizzazione di soccorso o sanitaria riconosciuta e devono poter essere chiamati a intervenire attraverso una centrale d’intervento cantonale o intercantonale.

    3 L’equipaggiamento dei veicoli deve essere approvato dalle autorità sanitarie cantonali oppure l’organizzazione di soccorso o sanitaria deve disporre di un’autoriz­zazione di esercizio cantonale.

    4 Per veicoli del servizio sanitario privi di installazioni mediche fisse s’intendono:

    a.
    i veicoli privati di medici di servizio e medici d’urgenza chiamati dalla centrale di emergenza sanitaria a intervenire, equipaggiati per suddette figure mediche ai sensi delle direttive del 2017 sulla costruzione e l’equipag­gia­mento di ambulanze dell’Interassociazione di salvataggio;
    b.
    i veicoli del comando operativo;
    c.
    i veicoli equipaggiati per interventi urgenti in caso di eventi di grandi proporzioni e che trasportano personale o materiale sul luogo di intervento;
    d.
    i veicoli impiegati esclusivamente per corse legate a donazioni e trapianti di organi.

    5 Per i veicoli di cui al capoverso 4 lettera a l’autorità sanitaria cantonale deve attestare che i requisiti relativi all’equipaggiamento siano adempiuti e che i conducenti dispongano di un’adeguata formazione di guida.

    6 Per i veicoli di cui al capoverso 4 lettera d il detentore del veicolo deve essere designato partner logistico dall’organizzazione incaricata dell’attribuzione di organi da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica. La designazione deve essere confermata per iscritto e avere validità limitata.

    7 I conducenti dei veicoli di cui al capoverso 4 lettere a–c devono essere associati a un’organizzazione di soccorso o sanitaria riconosciuta e devono poter essere chiamati a intervenire attraverso una centrale d’intervento cantonale o intercantonale.

    3 SN EN 1789+A2, 2014, Veicoli di soccorso e loro equipaggiamento - Autoambulanze. Questa norma (in tedesco) può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    4 Queste direttive (in tedesco) possono essere ottenute gratuitamente presso l’Interassociazione di salvataggio, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, 3001 Berna.

    5 SN EN 13976, 2011, Sistemi di salvataggio – Trasporto di incubatrici – Prima e seconda parte. Questa norma (in tedesco) può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Art. 5 Veicoli della polizia e delle dogane

    1 Per veicoli della polizia e delle dogane s’intendono:

    a.
    i veicoli di intervento della polizia;
    b.
    i veicoli privati di agenti di polizia con funzione direttiva;
    c.
    i veicoli privati di agenti di polizia in servizio di picchetto;
    d.
    i veicoli delle dogane impiegati per operazioni di polizia;
    e.
    i veicoli di intervento della polizia dei trasporti ai sensi della legge federale del 18 giugno 20106 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

    2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini7 specifica i veicoli di cui al capoverso 1 lettera d.

    6 RS 745.2

    7 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

    Art. 6 Veicoli equiparati ai veicoli del corpo pompieri e del servizio sanitario

    Per veicoli equiparati s’intendono i veicoli della protezione della popolazione e della protezione civile equipaggiati allo stesso modo dei veicoli di cui all’articolo 3 lettere a e c o all’articolo 4 capoverso 1, che in caso d’emergenza possono essere chiamati a intervenire o impiegati dai pompieri o dalle organizzazioni di salvataggio.

    Art. 7 Indicazione nella licenza di circolazione

    1 Nella licenza di circolazione occorre indicare il numero di luci blu autorizzate.

    2 In caso di luci blu amovibili (art. 12 cpv. 1 e 2) occorre inoltre specificare l’obbligo di rimuoverle qualora il veicolo venga utilizzato per corse private.

    Sezione 3: Requisiti tecnici delle luci blu e degli avvisatori a due suoni

    Art. 8 Aspetti generali

    I requisiti tecnici applicabili alle luci blu e agli avvisatori a due suoni alternati sono disciplinati dagli articoli 78 capoverso 3 e 82 capoverso 2 OETV.

    Art. 9 Angolo di visuale

    1 Le luci blu devono essere montate in maniera tale da essere visibili a qualsiasi altezza occhi tra 1,0 e 2,0 m almeno da:

    a.
    qualsiasi distanza tra 10 e 100 m di fronte e lateralmente;
    b.
    una distanza di 50 m posteriormente.

    2 È consentito montare più luci blu lampeggianti rotanti o unidirezionali che insieme garantiscano la visibilità prescritta laddove una sola luce blu lampeggiante rotante non sia sufficiente. In tal caso la luminosità complessiva per ogni lato del veicolo può al massimo raddoppiare.

    3 Le luci blu unidirezionali sono ammesse soltanto se la morfologia della sovrastruttura rende difficile il montaggio di luci blu rotanti o se queste ultime sono parzialmente coperte da parti della carrozzeria o dell’equipaggiamento necessario.

    Art. 11 Luci blu unidirezionali supplementari

    1 In aggiunta alle luci blu di cui all’articolo 9 sono ammesse le luci blu secondo l’articolo 110 capoverso 3 lettera a numeri 2–4 OETV. Queste devono essere montate in maniera tale da essere visibili nel loro campo angolare a qualsiasi altezza occhi tra 1,0 e 2,0 m almeno da qualsiasi distanza compresa tra 10 e 100 m.

    2 Le luci blu unidirezionali supplementari devono poter essere accese solo se le luci blu di cui all’articolo 9 si accendono contemporaneamente o sono già in funzione. Devono poter essere spente anche se le luci blu di cui all’articolo 9 sono accese.

    Art. 12 Montaggio delle luci blu

    1 Le luci blu possono essere amovibili.

    2 Nel caso di veicoli utilizzati anche per corse private le luci blu devono essere amovibili oppure integrate nella carrozzeria e avere un aspetto cromaticamente neutro.

    3 Il fissaggio deve resistere alle forze risultanti dal veicolo in movimento e, in caso di rimozione delle luci, l’alloggio deve essere privo di punte o spigoli pericolosi.

    Art. 13 Attivazione dell’avvisatore a due suoni e rilevamento di guasti

    1 L’avvisatore a due suoni alternati deve poter funzionare solo quando sono accese le luci blu.

    2 In caso di guasto di una luce blu deve essere disattivato automaticamente anche l’avvisatore a due suoni alternati. Questo non vale per le luci blu unidirezionali supplementari di cui all’articolo 11 né per le luci blu visibili solo posteriormente.

    Sezione 4: Entrata in vigore

    Art. 14

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?