742.140 LFIF
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    742.140

    Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria1

    (Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, LFIF)

    del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

    1 All. della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (RU 2015 651).

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 87a della Cost.tuzione federale2 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20123,

    decreta:

    Art. 1 Fondo

    1 Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giu­ridicamente non autonomo con contabilità propria.

    2 La legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

    Art. 25 Contabilità del Fondo

    1 La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

    2 Il conto economico contempla almeno:

    a.
    come ricavi:
    1.
    i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
    2.
    i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione secondo l’ar­ticolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale,
    3.
    gli interessi attivi sui mutui;
    b.
    come spese:
    1.
    i prelievi per l’esercizio,
    2.
    gli interessi passivi sugli impegni del Fondo,
    3.
    gli ammortamenti di attivi,
    4.6
    le indennità di cui all’articolo 9o capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie (Lferr),
    5.8
    la rimunerazione dei compiti sistemici secondo l’articolo 37 Lferr.

    3 Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio.

    4 Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti nella ricerca corrispondente.9 Ne so­no escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso 2 lettera b numero 1.

    5 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

    6 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

    7 RS 742.101

    8 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

    9 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

    Art. 3 Conferimenti

    1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo.

    2 Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capo­verso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati annualmente all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice nazionale dei prezzi al consumo.10 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

    10 Nuovo testo del per. giusta il n. I 7 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

    Art. 4 Prelievi

    1 L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporane­amente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

    a.
    esercizio e mantenimento della qualità;
    b.
    ampliamento;
    c.11
    ricerca;
    d.12
    indennità per il Servizio di assegnazione delle tracce;
    e.13
    rimunerazione dei compiti sistemici secondo l’articolo 37 Lferr14.

    2 I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità.

    3 Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l’ampliamento di cui al capoverso 1 let­tera b.

    11 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

    12 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

    13 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

    14 RS 742.101

    Art. 5 Limite di spesa

    1 Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

    2 Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo del­l’infrastruttura.

    Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione

    1 Il Fondo non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo.

    2 Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata.17 ...18

    3 L’avere non è remunerato.

    17 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

    18 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (; ).

    Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

    1 Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all’Assemblea federale.

    2 Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo.

    Art. 10 Assunzione di attivi e passivi del fondoper i grandi progetti ferroviari nonché di mutui20

    1 Con l’entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 201321 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa po­polare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.

    2 Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.

    3 Il Fondo si assume i mutui concessi per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria alle imprese aventi diritto a indennità, se è stato presentato il conteggio del relativo progetto.22

    4 I mutui rimborsabili condizionalmente contabilizzati nel Fondo possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale.23

    20 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

    21 RU 2015 645

    22 Introdotto dal n. I 7 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

    23 Introdotto dal n. I 7 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

    Art. 11 Estinzione dell’anticipo

    1 A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione del­l’anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla rimunerazione e al rimborso dell’anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all’articolo 87a capoverso 2 lettera a Cost. nonché i conferimenti di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost. ...24

    2 Sull’anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Ammi­ni­stra­zione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

    24 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (; ).

    Art. 1225 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

    1 In deroga all’articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo possono essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi.

    2 Sugli anticipi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Ammi­nistrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201626

    25 Introdotto dal n. I 7 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

    26 DCF del 2 giu. 2014 (FF 2014 3507).

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