Art. 14 Calcolo degli importi e del conferimento
1 L’entità degli importi di cui all’articolo 3 capoverso 2 LFIF è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 1.
2 L’entità del conferimento di cui all’articolo 57 capoverso 1bis Lferr è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 2.
3 Se a fine esercizio vengono riveduti i parametri sui quali si basa il calcolo, si rinuncia a una correzione a posteriori degli importi.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).