742.140.01 Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria
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    742.140.01

    Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

    del 22 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

    visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 21 giugno 20131 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF); visto l’articolo 57 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr),3

    ordina:

    1 RS 742.140

    2 RS 742.101

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).

    Art. 14 Calcolo degli importi e del conferimento

    1 L’entità degli importi di cui all’articolo 3 capoverso 2 LFIF è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 1.

    2 L’entità del conferimento di cui all’articolo 57 capoverso 1bis Lferr è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 2.

    3 Se a fine esercizio vengono riveduti i parametri sui quali si basa il calcolo, si rinuncia a una correzione a posteriori degli importi.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).

    Allegato 15

    5 Originario all. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFF del 17 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 599).

    (art. 1 cpv. 1)

    Metodo di calcolo degli importi secondo la LFIF

    1.  Gli importi nell’anno t sono calcolati come segue:

    It = VI x Indice LFIFt

    Legenda:

    VI:
    valore iniziale corrispondente a 2582,90 milioni di franchi secondo l’articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale (Cost.)6 e a 348,13 milioni secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost., calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 1 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20197;
    Indice LFIFt:
    stato dell’indice secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFIF nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.

    2.  L’indice LFIFt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:

    a.
    Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:

    Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del prodotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.
    b.
    Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:

    La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicem­bre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.

    Allegato 28

    8 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFF del 31 ott. 2018 (RU 2018 4053). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFF del 17 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 599).

    (art. 1 cpv. 2)

    Metodo di calcolo degli importi secondo la Lferr

    1.  Il conferimento nell’anno t è calcolato come segue:

    It = VI x Indice Lferrt

    Legenda:

    VI:
    valore iniziale corrispondente a 544,50 milioni di franchi secondo l’articolo 57 capoverso 1 Lferr, calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 2 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20199;
    Indice LFIFt:
    stato dell’indice secondo l’articolo 57 capoverso 1bis Lferr nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.

    2.  L’indice Lferrt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:

    a.
    Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:

    Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) del prodotto interno lordo reale, non rettificati, pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.
    b.
    Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:

    La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicem­bre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.

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