742.140.2 LSIF
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    742.140.2

    Legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

    (LSIF)

    del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2016)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072,

    decreta:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Obiettivi

    La presente legge ha gli obiettivi seguenti:

    a.
    potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
    b.
    aumento del numero di nodi principali;
    c.
    riduzione dei tempi di percorrenza sull’asse est-ovest;
    d.
    eliminazione delle carenze di capacità sull’asse nord-sud.
    Art. 23 Oggetto

    La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.

    3 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    Art. 3 Definizioni

    Nella presente legge si intende per:

    a.
    aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
    b.
    potenziamento delle capacità: misure finalizzate all’eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all’aumento delle prestazioni;
    c.
    misure di accelerazione: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;
    d.
    intensificazione della successione dei treni: riduzione dell’intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
    e.
    separazione dei flussi di traffico: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

    Sezione 2: Misure

    Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari

    Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:

    a.
    sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):
    1.
    Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt,
    2.4
    San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso,
    3.
    Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
    4.
    Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,
    5.
    regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun,
    6.
    assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l’inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;
    b.
    sulle altre tratte:
    1.
    regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,
    2.5
    regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna–Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenzia­mento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,
    3.6
    Losanna–Briga–Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
    4.7
    Losanna–Bienne–Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
    5.8
    Losanna–Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle presta­zioni,
    6.
    regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,
    7.
    Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,
    8.9
    Bienne–Delémont–Porrentruy: potenziamento delle capacità,
    9.
    Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna,
    10.
    regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,
    11.
    Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken–Däniken, galleria dell’Eppenberg,
    12.10
    ...
    13.11 regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,
    14.
    Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,
    15.
    Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorf­nest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur,
    16.
    regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle–Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,
    17.
    Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
    18.
    Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
    19.
    Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
    20.
    valle del Reno: potenziamento delle capacità,
    21.
    Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni,
    22.
    in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l’inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.

    4 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    6 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    7 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    8 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    9 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    10 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    11 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    Art. 5 Misure relative ad altre tratte

    L’Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria sviz­zera.

    Art. 7 Progettazione ed esecuzione

    1 I gestori dell’infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.

    2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell’infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organiz­zazione.

    3 Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

    Art. 8 Assegnazione di mandati

    I gestori dell’infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

    Art. 9 Ottimizzazione costante dei lavori

    Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

    Art. 1012

    12 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    Sezione 3: Finanziamento

    Art. 11 Crediti d’impegno

    L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno neces­sari per le misure di cui agli articoli 4–6.

    Art. 12 Modalità di finanziamento

    1 La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 201313 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.14

    2 ...15

    3 Fatta salva l’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell’infra­struttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblicoprivato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all’arti­colo 4 decise e finanziate dall’Assemblea federale.

    13 RS 742.140

    14 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    15 Abrogato dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

    Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure

    Art. 14 Rapporto

    1 Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:

    a.
    lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria;
    b.
    le spese in base ai crediti d’impegno stanziati;
    c.
    gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

    2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu­nicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle presta­zioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

    Art. 15 Procedura e competenze

    La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’eser­cizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 200917

    17 DCF del 19 ago. 2009.

    Allegato

    (art. 17)

    Modifica del diritto vigente

    18

    18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 4219.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?