742.140.3 LRAV
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    742.140.3

    Legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità

    (Legge sul raccordo RAV, LRAV)

    del 18 marzo 2005 (Stato 1° gennaio 2010)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione del 5 novembre 19992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità; in esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19963 tra il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20044,

    decreta:

    Art. 1 Obiettivi

    1 Il raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo alla rete ad alta velocità, raccordo RAV) è volto a rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e Paese turistico nonché a trasferire per quanto possibile su rotaia il traffico stradale e aereo internazionale.

    2 Il raccordo RAV è inteso segnatamente a ridurre i tempi di percorrenza tra la Svizzera e Monaco, Ulm e Stoccarda da un lato, nonché Parigi, Lione e Francia meri­dionale dall’altro.

    Art. 2 Oggetto

    La presente legge concerne la realizzazione della prima fase del raccordo RAV.

    Art. 3 Progetto

    1 Il progetto di raccordo RAV comprende i provvedimenti edili necessari per realiz­zare il raccordo RAV nei limiti dei mezzi stanziati.

    2 La prima fase del raccordo RAV prevede i provvedimenti sulle tratte:

    a.
    Zurigo – San Gallo – Bregenz – Lindau – Geltendorf – Monaco;
    b.
    Zurigo – Bülach – Sciaffusa – Singen – Stoccarda;
    c.
    Belfort – Digione;
    d.
    Losanna – Frasne – Digione e Berna – Neuchâtel – Pontarlier – Frasne – Digione;
    e.
    Ginevra – Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâcon;
    f.
    Bienne – Belfort;
    g.
    Basilea – Mulhouse;
    h.
    Coira – St. Margrethen;
    i.
    S. Gallo – Costanza – Singen.

    3 Nel 2007 il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un progetto per una panoramica sull’evoluzione ulteriore dei grandi progetti ferroviari, nonché per le fasi ulteriori e per il loro finanziamento.

    Art. 4 Progettazione e costruzione

    1 I gestori delle infrastrutture progettano e costruiscono il raccordo RAV.

    2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori delle infrastrutture per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni vengono fissati in dettaglio le tratte, le pre­stazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’orga­niz­zazione.

    3 Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

    4 Le convenzioni sui provvedimenti in Svizzera sono sottoposte al Consiglio fede­rale dopo che le approvazioni dei piani conformemente all’articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie sono passate in giudicato.

    Art. 5 Assegnazione di mandati

    I gestori delle infrastrutture assegnano mandati di fornitura, di prestazioni e di costruzione conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pub­blici.

    Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori

    Nella realizzazione del raccordo RAV occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viag­giatori e merci.

    Art. 7 Finanziamento

    L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito d’impegno ne­ces­sario per realizzare la prima fase del raccordo RAV.

    Art. 8 Modalità di finanziamento

    La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a di­spo­sizione come segue i mezzi stanziati:

    a.6
    per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rimborsabili condizionalmente, a interesse variabile, e contributi a fondo perso;
    b.
    per il prefinanziamento di provvedimenti in Germania sono concessi mutui rimborsabili, a interesse variabile; questi mutui sono contabilizzati nel bi­lan­cio corrente del Fondo per i grandi progetti ferroviari;
    c.
    per il cofinanziamento di provvedimenti in Francia sono concessi contributi a fondo perso.

    6 Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

    Art. 10 Rendiconto

    Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:

    a.
    lo stato dei lavori per il raccordo RAV;
    b.
    le spese effettive in base al credito d’impegno stanziato;
    c.
    l’onere che ne è risultato per la Confederazione e quello previsto per il quin­quennio successivo.
    Art. 11 Procedura e competenze

    La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’e­ser­­cizio del raccordo RAV in Svizzera sono rette dalla legge del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie.

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