742.140.4Legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (Legge sul corridoio di quattro metri)
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742.140.4
Legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (Legge sul corridoio di quattro metri)
del 13 dicembre 2013 (Stato 1° giugno 2014)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20132,
La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).
1 I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un’altezza agli angoli di quattro metri.
2 La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:
1 Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso.
2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l’Italia.
1 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all’esecuzione, all’assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle procedure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 20093 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF).
2 La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall’articolo 14 LSIF.
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