742.141.21 OVF
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    742.141.21

    Ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie

    (OVF)

    del 27 novembre 2009 (Stato 1° febbraio 2014)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visti gli articoli 6, 8 capoverso 5 e 9 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF),

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie;
    b.
    la nomina dei periti esaminatori;
    c.
    la nomina dei medici di fiducia;
    d.
    la nomina degli psicologi di fiducia.
    Art. 22 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica a tutte le imprese ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr) e ad altre imprese che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    3 RS 742.101

    Capitolo 2: Licenze e certificati

    Sezione 1: Durata di validità

    Art. 3

    1 La durata di validità delle licenze per conducenti di veicoli motore è di dieci anni.

    2 La durata di validità dei certificati per conducenti di veicoli motore è di cinque anni.

    3 La durata di validità dei certificati per i macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 è disciplinata dall’articolo 16 capoverso 2 della direttiva 2007/59/CE4.5

    4 La durata di validità decorre dal superamento dell’ultimo esame di capacità o esame periodico. Se l’esame periodico è superato durante i dodici mesi che pre­cedono la scadenza di una licenza o di un certificato, la nuova durata di validità decorre dalla data di scadenza.

    5 La validità delle licenze e dei certificati scade al compimento dei 70 anni d’età del titolare. Il certificato scade inoltre quando il conducente di veicoli motore cessa l’attività sulla rete ferroviaria.

    4 Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ott. 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, versione della GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Sezione 2: Categorie

    Art. 4 Guida diretta di veicoli motore

    1 Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano i macchinisti a svolgere le attività specificate sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1:

    a.
    categoria A40:

    movimenti di manovra in stazione e movimenti di manovra semplici su binari di tratta sbarrati, a una velocità massima di 40 km/h;

    b.
    categoria A:

    movimenti di manovra in stazione e sulle tratte, a una velocità massima di 60 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b;

    c.
    categoria B60:

    tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velocità massima di 60 km/h sulle ferrovie con condizioni d’esercizio semplici menzionate nell’allegato 1 lettera b; l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può nel singolo caso riconoscere le condizioni d’esercizio semplici per altre ferrovie;

    d.
    categoria B80:

    tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velocità massima di 80 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 1200 t sulle tratte a scartamento normale, le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b;

    e.
    categoria B100:

    tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velocità massima di 100 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b;

    f.
    categoria B:

    tutti i movimenti di manovra e guida di tutti i treni.

    2 Le licenze e i certificati delle categorie B, B100 e B80 autorizzano anche la guida di veicoli motore sulle reti tranviarie menzionate nell’allegato 3.

    3 Le licenze e i certificati di cui ai capoversi 1 e 2 autorizzano, nella categoria corrispondente, anche la guida indiretta e il pilotaggio 6

    4 Le licenze e i certificati della categoria A40 autorizzano anche gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e, con l’estensione per la preparazione dei treni, anche la preparazione operativa dei treni.7

    5 Le licenze e i certificati delle categorie A, B60, B80, B100 e B autorizzano anche gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e la preparazione operativa dei treni.8

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    7 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    8 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 59 Guida indiretta

    Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano a svolgere le attività specificate qui di seguito sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1:

    a.
    categoria Ai40:
    1.
    guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità massima di 40 km/h,
    2.
    interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra,
    3.
    accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio,
    4.
    con l’estensione per la preparazione dei treni: preparazione operativa dei treni;
    b.
    categoria Ai:
    1.
    guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità massima di 40 km/h,
    2.
    guida indiretta di movimenti di manovra sulle tratte, a una velocità massima di 60 km/h,
    3.
    interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra,
    4.
    accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio;
    c.
    categoria Bi:
    1.
    guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione,
    2.
    guida indiretta di corse-treno a una velocità massima di 60 km/h,
    3.
    guida indiretta e pilotaggio di tutti i movimenti di manovra e corse-treno, se nella cabina di guida i comandi non sono predisposti solo per una persona e se una seconda persona svolge la guida indiretta,
    4.
    accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 6 Pilotaggio

    Deve essere pilotato chi:

    a.
    svolge un’attività ai sensi dell’articolo 4 senza disporre della relativa licenza o del relativo certificato;
    b.
    non conosce o conosce solo in parte le prescrizioni specifiche per l’impiego; oppure
    c.
    non ha dimestichezza con le tratte e le stazioni.
    Art. 7 Estensioni e limitazioni dei certificati

    1 Se le esigenze d’esercizio e di circolazione lo richiedono, l’UFT può prevedere estensioni e limitazioni dei certificati di cui agli articoli 4 e 5.

    2 Le estensioni e le limitazioni sono iscritte nel certificato.

    3 L’UFT emana direttive concernenti le estensioni e le limitazioni dei certificati.

    Sezione 3: Forma e contenuti

    Art. 8 Licenza

    La forma e i contenuti delle licenze per conducenti di veicoli motore figurano nel­l’allegato 4.

    Art. 9 Certificato

    I contenuti dei certificati per conducenti di veicoli motore figurano nell’allegato 5.

    Sezione 4: Esenzione dall’obbligo di licenza e di certificato

    Art. 10

    1 Una licenza o un certificato non sono necessari per i conducenti di veicoli motore che:

    a.10
    effettuano direttamente o indirettamente movimenti di manovra all’interno di parti di stazione e di impianti di stazione con binari di raccordo nonché in perimetri aziendali, sempre che sia disponibile una protezione laterale assoluta da eventuali percorsi treno o un sistema di sicurezza che garantisca tale protezione laterale;
    b.
    con veicoli motore, con o senza peso rimorchiato, effettuano movimenti di manovra semplici su binari sbarrati;
    c.
    effettuano movimenti di manovra con veicoli automotori di servizio di peso totale massimo di 500 t per le ferrovie a scartamento normale e di 200 t per le ferrovie a scartamento ridotto o guidano treni a una velocità massima di 100 km/h, a condizione che in tali attività siano pilotati;
    d.11
    effettuano corse semplici con veicoli automotori con o senza peso rimorchiato lungo fasci di binari di una tramvia menzionata nell’allegato 3;
    e.12
    effettuano corse all’interno di impianti di manutenzione di tramvie.

    2 Le imprese istruiscono i loro conducenti di veicoli motore e li sottopongono a esame. Esse tengono elenchi delle persone autorizzate, da presentare all’UFT su richiesta. Gli esami devono essere svolti da periti esaminatori.

    3 Le imprese redigono un piano del settore d’attività per le persone che svolgono esclusivamente le attività di cui al capoverso 1 lettera a, da presentare all’UFT su richiesta.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Capitolo 3: Conseguimento dell’abilitazione

    Sezione 1: Requisiti personali per la formazione

    Art. 1113 Età minima

    Chi intende seguire una formazione alla guida diretta o indiretta di veicoli motore, deve avere compiuto i 15 anni d’età.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 12 Requisiti professionali

    1 Può seguire una formazione di conducente di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai o Bi chi ha concluso la scuola dell’obbligo.

    2 Può seguire una formazione di macchinista della categoria B100 chi:

    a.
    ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno due anni;
    b.
    ha superato l’esame di maturità;
    c.
    è in possesso da almeno due anni di una licenza e di un certificato delle categorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai o Bi.
    d.14
    ...

    3 Può seguire una formazione di macchinista della categoria B chi:

    a.
    ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno tre anni;
    b.
    ha superato l’esame di maturità;
    c.
    è in possesso da almeno tre anni di una licenza e di un certificato delle categorie A40, A, B60, B80, B100 o Bi.
    d.15
    ...

    14 Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    15 Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 13 Requisiti medici

    1 Chi si candida per una formazione alla guida diretta o indiretta di veicoli motore ai sensi degli articoli 4, 5 o 10 deve sottoporsi a un esame medico.16

    2 Nell’ambito dell’esame, un medico di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico a effettuare la guida diretta o indiretta di veicoli motore.17

    3 È accertata sotto il profilo medico l’idoneità:

    a.
    alla guida diretta di veicoli motore (livello di requisiti 1);
    b.
    alla guida indiretta di veicoli motore (livello di requisiti 2);
    c.
    alla guida diretta o indiretta di veicoli motore in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6, secondo le disposizioni della decisione 2011/314/UE18 emanata in virtù della direttiva 2008/57/CE19 (livelli di requisiti 1 e 2).20

    4 Se necessario per determinare l’idoneità medica, il medico di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.

    5 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, il medico di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità medica e in particolare eventuali limitazioni. Su richiesta della persona esaminata, l’UFT emette una decisione impugnabile.

    6 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato di salute. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni o di documentazione di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte del medico di fiducia o dei medici specialisti incaricati di effettuare esami specifici.

    7 L’UFT può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.

    8 L’UFT emana direttive concernenti i requisiti medici.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    18 Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 mag. 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, versione della GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1.

    19 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu. 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione), GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 14 Requisiti psicologici

    1 Chi si candida per seguire una formazione di macchinista delle categorie B80, B100 o B o una formazione di conducente di tram deve sottoporsi a un esame di idoneità psicologica per la categoria corrispondente.

    2 Chi si candida per seguire una formazione in una delle altre categorie deve sottoporsi a un esame psicologico se sussistono dubbi riguardo alla sua idoneità psicologica.

    3 Nell’ambito dell’esame psicologico, uno psicologo di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista psicologico a guidare veicoli motore.

    4 Se necessario per determinare l’idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.

    5 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, lo psicologo di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità psicologica e in particolare eventuali limitazioni. Su richiesta della persona esaminata, l’UFT emette una decisione impugnabile.

    6 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici.

    7 Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un anno e al massimo due volte; può essere ripetuto una sola volta in caso di formazione per una categoria superiore.

    8 Per le persone di età fino a 49 anni l’ultimo esame psicologico di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cinquantesimo anno d’età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L’esame è valido finché la persona in questione:

    a.
    non ha concluso la formazione;
    b.
    svolge l’attività soggetta all’obbligo di licenza; oppure
    c.
    conduce autobus sulle reti stradali delle imprese di trasporto menzionate nell’allegato 3, in previsione della successiva formazione di conducente di tram.

    8bis L’esito dell’esame può essere riconosciuto entro 12 mesi ai fini della valutazione di una categoria superiore o inferiore.21

    9 L’UFT può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.

    10 L’UFT emana direttive concernenti i requisiti psicologici.

    21 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 14a22 Competenze linguistiche

    1 I conducenti di veicoli motore devono disporre di competenze sufficienti nelle lingue ufficiali in uso nei propri settori di impiego per operare in caso di esercizio normale, di perturbazioni dell’esercizio e di emergenze. Devono in particolare essere in grado di ricevere e impartire istruzioni rilevanti per la sicurezza e compilare moduli.

    2 Le imprese ferroviarie stabiliscono quali competenze linguistiche sono necessarie per lo svolgimento delle attività e ne disciplinano la verifica.

    22 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 15 Estratto del casellario giudiziale e altre informazioni

    1 Chi si candida per seguire la formazione di conducente di veicoli motore di cui all’articolo 4 o 5 presenta, su richiesta dell’UFT, un estratto del casellario giudiziale informatizzato o un certificato corrispondente del proprio Paese d’origine.23

    2 L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è informato durante la procedura di candidatura dall’impresa responsabile.

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Sezione 2: Licenza di aspirante conducente

    Art. 16 Durata di validità

    1 La durata di validità della licenza di aspirante conducente è di tre anni.

    2 La validità scade con l’interruzione della formazione.

    Art. 17 Autorizzazioni

    1 La licenza di aspirante conducente autorizza la presenza in qualità di passeggero nella cabina di guida nell’ambito della corrispondente categoria.

    2 La licenza autorizza inoltre, nell’ambito della corrispondente categoria, a svolgere:

    a.
    corse d’istruzione, se è presente l’iscrizione specifica;
    b.
    corse autonome, se è presente l’iscrizione specifica.

    3 Il perito esaminatore iscrive le indicazioni di cui al capoverso 2.

    4 L’istruttore provvede affinché le corse d’istruzione si svolgano in sicurezza e l’aspirante non contravvenga alle prescrizioni.

    Art. 18 Iscrizioni

    La licenza di aspirante conducente contiene:

    a.
    i dati personali con foto;
    b.
    la categoria;
    c.
    le autorizzazioni secondo l’articolo 17, comprese le eventuali estensioni e limitazioni;
    d.
    la durata di validità secondo l’articolo 16;
    e.
    eventualmente l’obbligo di portare un ausilio ottico o acustico;
    f.
    luogo, data e firma dell’impresa che rilascia la licenza.
    Art. 19 Proroga

    La licenza di aspirante conducente può essere prorogata se sono soddisfatti i requi­siti personali di cui agli articoli 11–15.

    Sezione 3: Corse d’istruzione

    Art. 20 Età minima

    L’età minima per le corse d’istruzione è di:

    a.
    17 anni per le categorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai e Bi;
    b.
    18 anni per le categorie B100 e B.
    Art. 21 Svolgimento

    Le corse d’istruzione possono essere effettuate soltanto con l’accompagnamento di:

    a.
    conducenti di veicoli motore che hanno raggiunto il ventesimo anno d’età e:
    1.
    sono in possesso del certificato per la categoria B o B100 da almeno tre anni o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 1500 ore,
    2.
    sono in possesso del certificato per la categoria B80 da almeno due anni o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 500 ore,
    3.
    sono in possesso del certificato per la categoria A40, A, B60, Ai40, Ai o Bi da almeno un anno o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 250 ore;
    b.
    periti esaminatori.

    Sezione 4: Esami di capacità

    Art. 22 In generale

    1 Chi intende ottenere una licenza o un certificato per la guida di un veicolo motore, deve poter provare, mediante un esame di capacità, di disporre delle conoscenze specifiche richieste per la categoria corrispondente.

    2 L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa ferroviaria a formare alla guida di veicoli motore, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa e a sottoporle ai relativi esami.

    3 Gli esami di capacità sono svolti da periti esaminatori.

    4 Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni. L’UFT può concedere eccezioni.

    5 L’UFT emana direttive concernenti gli esami di capacità.

    Art. 23 Struttura

    L’esame di capacità comprende un esame teorico e uno pratico. L’esame teorico si suddivide in una parte scritta e in una orale. L’UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe.

    Art. 24 Ammissione all’esame

    1 I candidati sono ammessi all’esame teorico se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento della licenza e del certificato.

    2 I candidati sono ammessi all’esame pratico se:

    a.
    hanno superato l’esame teorico; e
    b.
    hanno seguito la formazione pratica richiesta per il conseguimento della licenza di condurre e del certificato; in casi particolari l’UFT può ammettere eccezioni.

    3 Per l’ammissione all’esame è necessario disporre di una licenza di aspirante conducente completamente aggiornata.

    Art. 25 Svolgimento

    1 L’esame teorico di capacità deve essere effettuato nell’arco di 14 giorni.

    2 Se l’esame pratico si svolge più di sei mesi dopo quello teorico, le conoscenze teoriche del candidato devono essere nuovamente verificate.

    3 Per quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni sulle capacità da verificare nell’esame pratico, queste sono stabilite dai periti esaminatori.

    4 L’UFT emana direttive concernenti lo svolgimento dell’esame.

    Art. 26 Estensione

    1 Per ottenere un’estensione o l’annullamento di una limitazione occorre superare il relativo esame di capacità.

    2 L’UFT emana direttive concernenti lo svolgimento dell’esame.

    Art. 27 Sospensione, interruzione

    1 Sono considerati non superati gli esami di capacità nel corso dei quali il veicolo utilizzato subisce danni o la sicurezza del traffico risulta pregiudicata per un errore del candidato.

    2 I periti esaminatori possono sospendere in ogni momento un esame a causa di capacità insufficienti del candidato; in questo caso l’esame è considerato non supe­rato.

    3 I periti esaminatori possono sospendere un esame pratico per cause di forza maggiore; essi decidono dove e quando l’esame potrà essere proseguito.

    4 Un esame o una parte d’esame non possono essere interrotti per consentire al candidato di effettuare altre prestazioni di guida o di svolgere altre attività.

    Art. 28 Risultato

    1 I periti esaminatori verbalizzano lo svolgimento e il risultato dell’esame di capa­cità.

    2 I periti esaminatori notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità e motivano oralmente e, su richiesta, per scritto, il non superamento dell’esame. Su richiesta del candidato, l’UFT emette una decisione impugnabile.

    Art. 29 Ripetizione degli esami

    1 Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta.

    2 Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo perito esaminatore. Gli esami teorici orali devono essere svolti come esame individuale.

    3 I candidati che per la seconda volta non superano l’esame per una categoria o per un’estensione, per un periodo di due anni non possono svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria o estensione.24

    4 Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento della licenza e del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico.

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 30 Contenuti dell’esame teorico

    Le domande dell’esame teorico riguardano gli ambiti parziali delle prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capo­verso 3 Lferr25 (Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni), delle prescrizioni d’esercizio per le reti ferroviarie delle imprese menzionate nell’allegato 1 e delle prescrizioni d’esercizio delle imprese ferroviarie. Il grado di difficoltà varia a seconda della categoria.

    Art. 31 Contenuti dell’esame pratico

    1 L’esame pratico per la guida diretta presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria. Nella guida del veicolo, il candidato deve dimostrare in particolare di essere in grado di:

    a.
    rispettare le velocità prescritte;
    b.
    fermarsi con sicurezza nel punto voluto;
    c.
    possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche;
    d.
    applicare le proprie conoscenze teoriche;
    e.
    mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta.

    2 L’esame pratico per la guida indiretta presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria. Il candidato deve dimostrare in particolare di:26

    a.
    dare gli ordini in modo tale che il veicolo possa fermarsi con sicurezza nel punto voluto;
    b.
    possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche;
    c.
    applicare le proprie conoscenze teoriche;
    d.
    mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta.

    3 L’UFT emana direttive concernenti i contenuti dell’esame pratico.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Sezione 5: Permesso di guida provvisorio

    Art. 32

    1 I candidati che hanno superato l’esame di capacità ottengono dal perito esamina­tore un permesso di guida provvisorio per la categoria corrispondente, sempre che siano adempiuti gli altri requisiti per il rilascio di una licenza e di un certificato.

    2 Il permesso di guida è iscritto nella licenza di aspirante conducente. Esso è valido fino al rilascio della licenza e del certificato, ma al massimo per 60 giorni.

    Sezione 6: Età minima per l’inizio dell’attività

    Art. 33

    1 L’età minima per l’inizio dell’attività è di 18 anni per:

    a.
    conducenti di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai e Bi;
    b.
    conducenti di veicoli motore che sono esentati dall’obbligo di licenza e di certificato in virtù dell’articolo 10.

    2 L’età minima è di 19 anni per i macchinisti della categoria B.

    3 Per i macchinisti della categoria B che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 l’età minima è disciplinata dall’articolo 10 della Direttiva 2007/59/CE27.

    27 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

    Capitolo 4: Pratica di guida

    Art. 34 In generale

    1 La pratica di guida è acquisita mediante lo svolgimento di attività nell’ambito del certificato.

    2 I macchinisti delle categorie B60, B80, B100 e B nonché i conducenti di tram possono acquisire metà della loro pratica di guida mediante pilotaggio; un’ora di pilotaggio conta come mezz’ora di guida.

    Art. 35 Pratica di guida minima

    1 La pratica di guida minima è di:

    a.
    200 ore nell’arco di dodici mesi per i macchinisti della categoria B;
    b.
    100 ore nell’arco di dodici mesi per:
    1.
    macchinisti della categorie B100 e B80,
    2.
    conducenti di tram con trasporto di viaggiatori;
    c.
    50 ore nell’arco di dodici mesi per:
    1.
    conducenti di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, Ai40, Ai e Bi,
    2.
    conducenti di tram senza trasporto di viaggiatori.

    2 La metà della pratica di guida minima deve essere acquisita entro i primi due mesi successivi al superamento dell’esame di capacità.

    2bis I macchinisti in possesso di un’abilitazione di capomovimento della categoria A o B possono acquisire metà della loro pratica di guida minima mediante altrettante ore di direzione della circolazione.28

    3 In singoli casi motivati, l’UFT può autorizzare una pratica di guida minima ridotta se non vi è pericolo per la sicurezza.

    4 I macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 assolvono la metà della pratica di guida minima su tratte e in stazioni conformemente alle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni.

    28 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 36 Prova della pratica di guida

    Il titolare di un certificato di cui all’articolo 4 o 5 deve provare la corrispondente pratica di guida. La prova deve essere conservata per sei anni e va presentata su richiesta all’UFT.

    Art. 37 Permesso di pratica di guida

    1 Chi non è in grado di provare la pratica di guida deve sostenere un esame pratico stabilito dal perito esaminatore.

    2 Dopo un’interruzione della pratica di guida di 12 mesi o in caso di un’interruzione durante la quale vi siano state modifiche delle Prescrizioni svizzere sulla circola­zione dei treni o delle prescrizioni d’esercizio, il perito esaminatore può esigere la completa o parziale ripetizione dell’esame teorico.29

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Capitolo 5: Rinnovo dell’abilitazione

    Sezione 1: Esami periodici

    Art. 38 In generale

    1 Chi intende rinnovare una licenza o un certificato deve provare periodicamente, mediante un esame, di possedere le conoscenze specifiche. Per lo svolgimento dell’esame si applicano per analogia gli articoli 25–29.

    2 Gli esami periodici sono svolti da periti esaminatori.

    2bis Chi non ha superato per la seconda volta l’esame periodico, deve sottoporsi a un esame psicologico che accerti la sua idoneità. Se l’esame psicologico viene superato, l’esame periodico può essere sostenuto una terza volta. Se l’esame psicologico o l’esame periodico non viene superato per la terza volta, per un periodo di due anni la persona in questione non può svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria.30

    3 L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa a sottoporre a esame periodico, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa.

    4 Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni.

    5 I conducenti di veicoli motore dispensati dall’obbligo di licenza in virtù dell’arti­colo 10 devono provare, mediante un esame periodico svolto dall’impresa, di essere in possesso delle conoscenze specifiche richieste.

    30 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 39 Struttura

    1 L’esame periodico è un esame teorico suddiviso in una parte scritta e in una orale.

    2 L’esame periodico comprende gli ambiti parziali delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni, delle prescrizioni d’esercizio per le reti ferroviarie delle imprese menzionate nell’allegato 1 e delle prescrizioni d’esercizio delle imprese ferroviarie. Il grado di difficoltà varia a seconda della categoria.

    Sezione 2: Esami medici e accompagnamenti periodici

    Art. 40 Esami medici

    1 Sempre che il medico di fiducia non stabilisca una frequenza superiore, gli esami medici periodici devono essere effettuati alle scadenze seguenti:

    a.
    per i macchinisti e i conducenti di tram ai sensi dell’articolo 4, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessantesimo anno d’età e successivamente ogni anno;
    b.
    per i macchinisti ai sensi dell’articolo 4 che operano in ambito transfron­taliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6, ogni tre anni fino al cinquantacinquesimo anno d’età e successivamente ogni anno, secondo le indicazioni dell’allegato II numero 3 della Direttiva 2007/59/CE31;
    c.32
    per conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 5 e 10, ogni tre anni a partire dal cinquantesimo anno d’età e ogni anno a partire dal sessantaduesimo anno d’età; se questi conducenti di veicoli motore eseguono esclusi­vamente movimenti di manovra semplici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o e, è applicabile l’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 201333 sull’abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF);
    d.34
    per accompagnatori dei treni ai sensi dell’articolo 5 secondo le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla decisione 2011/314/UE35, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessantatreesimo anno d’età e successivamente ogni anno, se operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6.

    2 La periodicità della durata di validità decorre dal primo esame medico o dall’ulti­mo esame periodico. Se l’idoneità è confermata durante i sei mesi che precedono la scadenza della validità, la nuova periodicità decorre dalla data di scadenza.

    31 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    33 RS 742.141.22

    34 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    35 V. nota ad art. 13 cpv. 3 lett. c.

    Art. 4136 Accompagnamento da parte di un perito esaminatore

    Dopo i sessantasei anni d’età i conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 4 e 5, che non sono periti esaminatori devono essere accompagnati almeno una volta all’anno da un perito esaminatore per una verifica dell’idoneità al servizio.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Sezione 3: Rinnovo e sostituzione delle licenze e dei certificati

    Art. 42 Rinnovo

    1 L’UFT rinnova le licenze su richiesta delle imprese se la documentazione e le informazioni di cui all’articolo 15 non vi si oppongono.

    2 Le imprese ferroviarie rinnovano i certificati, previo superamento dell’esame periodico, su richiesta dei periti e sulla base della valutazione finale dei medici e, se del caso, psicologi, a condizione che sia fornita la prova della pratica di guida.

    Art. 43 Sostituzione

    1 Lo smarrimento della licenza va notificato immediatamente all’UFT.

    2 Se una licenza è stata smarrita o è divenuta inutilizzabile, l’UFT ne rilascia una nuova.

    Capitolo 6: Conducenti di veicoli motore provenienti dall’estero

    Sezione 1: Corse sulle tratte e in stazioni in prossimità del confine

    Art. 44 Licenze straniere

    I conducenti di veicoli motore che sono in possesso di una licenza straniera riconosciuta dall’UFT e di un certificato possono guidare veicoli sulle tratte di cui all’arti­colo 11a capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 198337 sulle ferrovie (Oferr).

    Art. 45 Esame

    1 Chi intende effettuare corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numeri 2 e 3 deve superare un esame teorico concernente le conoscenze specifiche richieste delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio. Lo stesso vale per gli esami periodici.

    2 Sulla base di un accordo ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 OASF, i periti esaminatori possono iscrivere nella licenza straniera o nel certificato straniero un permesso di guida per le corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numero 3 se il conducente di veicoli motore possiede conoscenze delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio sufficienti a garantire una guida sicura del veicolo motore. L’impresa ferroviaria istruisce tali conducenti e li sottopone a esame. Essa tiene un elenco delle persone autorizzate, da presentare all’UFT su richiesta.

    3 L’UFT può riconoscere gli esami sostenuti all’estero.

    Art. 46 Pratica di guida minima

    Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 35 sulla pratica di guida minima. Le ore di guida all’estero contano come pratica di guida.

    Sezione 2: Corse al di fuori delle tratte e delle stazioni in prossimità del confine

    Art. 47 Requisiti professionali

    1 I macchinisti che sono in possesso di una licenza straniera valida e riconosciuta dall’UFT possono svolgere l’attività soggetta all’obbligo di licenza al di fuori delle tratte di cui all’articolo 11a capoverso 2 Oferr38 se hanno seguito una formazione di conducenti di veicoli motore sul veicolo che devono guidare. Devono essere pilotati.

    2 Per effettuare corse non pilotate, previo superamento di un esame di capacità:

    a.
    è possibile rilasciare una licenza svizzera e un certificato svizzero;
    b.39
    l’UFT può autorizzare l’autorità estera competente a iscrivere un complemento nei certificati stranieri; questo complemento autorizza a effettuare corse sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1.

    3 Se l’UFT richiede un esame pratico, questo è effettuato in Svizzera secondo le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e le prescrizioni d’esercizio.

    38 RS 742.141.1

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 49 Pratica di guida minima

    La metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35 deve essere svolta sulle tratte e in stazioni secondo le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e le prescrizioni d’esercizio.

    Capitolo 7: Servizi competenti per la valutazione

    Sezione 1: Periti esaminatori

    Art. 50 Requisiti

    1 Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore deve:

    a.
    essere in possesso di una licenza e di un certificato per conducente di veicoli motore che lo abilitino almeno alle attività da esaminare;
    b.
    avere svolto le attività soggette all’obbligo di licenza e di certificato senza aver violato le prescrizioni della circolazione e d’esercizio per negligenza grave e:
    1.
    essere in possesso del certificato per la categoria B o B100 da almeno tre anni o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 1500 ore,
    2.
    essere in possesso del certificato per la categoria B80 da almeno due anni o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 500 ore, oppure
    3.
    essere in possesso del certificato per la categoria A40, A, B60, Ai40, Ai o Bi da almeno un anno o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 250 ore;
    c.
    aver superato l'ultimo esame di capacità o esame periodico almeno con buon esito;
    d.
    avere sensibilità per le questioni tecniche inerenti alla sicurezza;
    e.
    avere capacità metodiche e didattiche;
    f.
    essere incensurato;
    g.
    avere una buona competenza sociale;
    h.
    avere capacità di imporsi.

    2 Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore di un’impresa ferroviaria estera per corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numeri 2 e 3 deve adempiere soltanto i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a nonchè d–h.

    Art. 5140 Formazione e aggiornamento

    1 Le imprese ferroviarie formano i propri periti esaminatori e provvedono al loro aggiornamento.

    2 L’UFT organizza corsi per la formazione e l’aggiornamento dei periti esaminatori relativi ai loro compiti

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 52 Nomina

    L’UFT nomina i periti esaminatori su richiesta dell’impresa ferroviaria che si occupa della loro formazione. La nomina avviene per scritto dopo la conclusione della formazione.

    Art. 5341 Durata dell’attività

    1 La nomina a perito esaminatore ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente per altri cinque anni se il perito esaminatore:

    a.
    ha svolto esami in almeno dieci giorni per anno civile; l’UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe;
    b.
    ha frequentato i corsi di aggiornamento prescritti;
    c.
    ha svolto la metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35, nella misura in cui non svolge esclusivamente esami secondo l’articolo 45.

    2 L’UFT può sospendere i periti esaminatori dalla loro funzione qualora non soddisfino più i requisiti di cui al capoverso 1.

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Art. 54 Specialisti dell’UFT

    L’UFT può incaricare propri specialisti di presenziare in qualità di secondo perito esaminatore alla ripetizione degli esami secondo l’articolo 29 capoverso 2 se tali specialisti sono presenti per anno civile ad almeno tre esami ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a. Gli specialisti non sono tenuti a svolgere la pratica di guida minima di cui all’articolo 35.

    Art. 55 Ricusa

    1 Se il perito esaminatore conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra attività, può effettuare l’esame solo se non sussiste legittimo sospetto di preven­zione.

    2 Del rimanente è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa.

    Sezione 2: Medico di fiducia

    Art. 56 Requisiti

    1 Possono diventare medico di fiducia i medici titolari del diploma federale di «Medico specialista FMH in medicina del lavoro».

    2 I medici riconosciuti in Svizzera con un diploma di «Medico specialista FMH in medicina generale o interna» possono diventare medici di fiducia se:

    a.
    hanno lavorato per almeno sei mesi in un servizio riconosciuto di medicina dei trasporti; oppure
    b.
    negli ultimi cinque anni hanno effettuato almeno 100 esami medici nel­l’ambito dei trasporti.
    Art. 57 Candidatura

    1 Chi si candida come medico di fiducia deve presentare all’UFT una richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito medico e della presenza di locali adeguati e delle apparecchiature mediche necessarie.

    2 L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è informato durante la procedura di candidatura.

    3 L’UFT emana direttive concernenti le apparecchiature necessarie.

    Art. 58 Nomina

    1 I medici di fiducia sono nominati dall’UFT.

    2 Possono essere nominati istituti medici il cui primario soddisfa i requisiti di cui agli articoli 56 e 57 e se è garantito che l’attività di medico di fiducia è svolta sotto la sua responsabilità.

    3 La nomina ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto.

    4 Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’UFT deve esserne informato immediatamente.

    5 L’UFT emana direttive concernenti l’aggiornamento.

    Art. 59 Attività del medico di fiducia

    1 I medici di fiducia si impegnano a effettuare almeno 30 esami all’anno nell’ambito della medicina dei trasporti, di cui almeno 15 su conducenti di veicoli motore.

    2 Sotto la propria responsabilità possono impiegare medici senza il diploma di medico specialista in «medicina del lavoro».

    3 L’UFT può verificare in ogni momento l’attività del medico di fiducia.

    Art. 60 Ricusa

    1 Non è consentita la valutazione dei propri pazienti o dei propri parenti.

    2 Se il medico di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra atti­vità, può effettuare l’esame in qualità di medico di fiducia solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione.

    3 Del rimanente è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196843 sulla procedura amministrativa.

    Art. 61 Conclusione dell’attività del medico di fiducia

    L’attività del medico di fiducia termina:

    a.
    in seguito a ritiro del medico di fiducia;
    b.
    se l’UFT non rinnova la nomina;
    c.
    se l’UFT decide la rimozione del medico di fiducia;
    d.
    al termine dell’anno in cui il medico di fiducia compie i 70 anni d’età.
    Art. 62 Conservazione degli atti

    I medici di fiducia devono conservare i documenti medici dei conducenti di veicoli motore per tutto il periodo durante il quale questi sono in possesso di una licenza valida. Le imprese comunicano ai medici di fiducia i relativi cambiamenti. Il medico di fiducia che termina la sua attività deve garantire l’accesso agli atti da parte dei nuovi medici di fiducia autorizzati.

    Sezione 3: Psicologi di fiducia

    Art. 63 Requisiti

    Possono diventare psicologi di fiducia gli psicologi che:

    a.
    sono titolari di un diploma universitario in psicologia riconosciuto in Sviz­zera o di un titolo di scuola universitaria professionale cui l’UFT riconosce valore equivalente;
    b.
    negli ultimi cinque anni hanno svolto per almeno un anno attività diagno­stica all’interno di un servizio psicologico nell’ambito dei trasporti, occupandosi soprattutto del settore ferroviario; e
    c.
    possono dimostrare di avere effettuato 50 esami diagnostici supervisionati nel settore del traffico ferroviario.
    Art. 64 Candidatura

    1 Chi si candida come psicologo di fiducia deve presentare all’UFT una richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito psicologico e della disponibilità di locali adeguati e delle apparecchiature necessarie.

    2 L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è informato durante la procedura di candidatura.

    3 L’UFT emana direttive concernenti le apparecchiature necessarie.

    Art. 65 Nomina

    1 Gli psicologi di fiducia sono nominati dall’UFT.

    2 Possono essere nominati istituti psicologici il cui primario soddisfa i requisiti di cui agli articoli 63 e 64 e se è garantito che l’attività di psicologo di fiducia è svolta sotto la sua responsabilità.

    3 La nomina ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto.

    4 Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’UFT deve esserne informato immediatamente.

    5 L’UFT emana direttive concernenti l’aggiornamento.

    Art. 66 Attività dello psicologo di fiducia

    1 Gli psicologi di fiducia si impegnano a effettuare almeno 30 esami su conducenti di veicoli motore all’anno.

    2 Sotto la propria responsabilità possono impiegare psicologi che non dispongono dell’esperienza richiesta.

    3 L’UFT può verificare in ogni momento l’attività dello psicologo di fiducia.

    Art. 67 Ricusa

    1 Se lo psicologo di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra attività, può effettuare l’esame in qualità di psicologo di fiducia solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione.

    2 Del rimanente, è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa.

    Art. 68 Conclusione dell’attività dello psicologo di fiducia

    L’attività dello psicologo di fiducia termina:

    a.
    in seguito a ritiro dello psicologo di fiducia;
    b.
    se l’UFT non rinnova la nomina;
    c.
    se l’UFT decide la rimozione dello psicologo di fiducia;
    d.
    al termine dell’anno in cui lo psicologo di fiducia compie i 70 anni d’età.
    Art. 6945 Conservazione degli atti

    Gli psicologi di fiducia devono conservare i documenti psicologici dei conducenti di veicoli motore per almeno per dieci anni. Le imprese comunicano le relative modi­fiche. Lo psicologo di fiducia che termina la sua attività deve garantire l’accesso agli atti da parte dei nuovi psicologi di fiducia autorizzati.

    45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    Capitolo 8: Disposizioni finali

    Art. 70 Esecuzione

    1 L’UFT è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

    2 L’UFT può definire più precisamente in direttive i requisiti e singoli dettagli concernenti l’esecuzione.

    Art. 72 Disposizioni transitorie

    Per poter continuare a svolgere l’attività:

    a.
    i conducenti di tram che hanno superato l’esame di capacità o l’esame periodico dopo il 1° gennaio 2006 devono chiedere un certificato all’impresa ferroviaria entro sei anni dall’esame; l’impresa ferroviaria o, in singoli casi, il conducente di tram deve chiedere una licenza all’UFT;
    b.
    i conducenti di veicoli motore esentati dall’obbligo di licenza in virtù del diritto anteriore ma soggetti all’obbligo di licenza secondo il nuovo diritto e che hanno superato l’ultimo esame di capacità o esame periodico prima del 1° gennaio 2010 devono chiedere un certificato all’impresa entro sei anni dall’esame; l’impresa o, in singoli casi, il conducente di veicoli motore deve chiedere una licenza all’UFT.

    Allegato 147

    47 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    (art. 4 cpv. 1)

    Reti ferroviarie

    a. Ferrovie con condizioni d’esercizio normali

    asm

    Aare Seeland mobil AG

    BDWM

    BDWM Transport AG

    BLS

    BLS AG

    BLT

    Baselland Transport AG

    BOB

    (Berner Oberland Bahn) Berner Oberland–Bahnen AG

    CJ

    Compagnie des Chemins de fer du Jura (scartamento normale)

    CJ

    Compagnie des Chemins de fer du Jura (scartamento ridotto)

    DVZO

    Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland

    FART

    Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA

    FB

    Forchbahn AG

    FFS

    Ferrovie federali svizzere SA

    FLP

    (Ferrovia Lugano–Ponte Tresa) Ferrovie Luganesi SA

    FR

    Ferrovia retica SA

    FW

    Frauenfeld–Wil-Bahn AG

    GAW/SGA/AG

    Appenzeller Bahnen AG (AB) Linien GAW/SGA/AG

    HBS

    Hafenbahn Schweiz AG

    LEB

    Compagnie du Chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA

    MBC

    Transports de la région Morges–Bière–Cossonay SA

    MGB

    (Matterhorn Gotthard Bahn) Matterhorn Gotthard Verkehrs AG

    MOB

    Montreux–Berner Oberland Bahn AG

    MVR

    Transports Montreux–Vevey–Riviera SA (Ligne Pléiades)

    NStCM

    Compagnie du Chemin de fer Nyon–St-Cergue–Morez SA

    OeBB

    Oensingen–Balsthal-Bahn AG

    RBS

    Regionalverkehr Bern–Solothurn AG

    SOB

    Schweizerische Südostbahn AG

    STB

    Sensetalbahn AG

    SZU

    Sihltal Zürich Üetliberg Bahn AG

    TB

    AB Linie St. Gallen–Trogen

    THURBO

    (Kreuzlingen–Weinfelden–Wil) Thurbo AG

    TL

    Transports publics de la région lausannoise (M1)

    TMR

    Transports de Martigny et Régions SA (scartamento normale)

    TMR

    Transports de Martigny et Régions SA (scartamento ridotto)

    TPC

    AL Aigle–Leysin

    TPC

    AOMC Aigle–Ollon–Monthey–Champéry

    TPC

    ASD Aigle–Sépey–Diablerets

    TPC

    BVB Bex–Villars–Bretaye

    TPF

    Transports publics fribourgeois (scartamento normale)

    TPF

    Transports publics fribourgeois (scartamento ridotto)

    TRAVYS

    Orbe– Chavornay

    TRAVYS

    Yverdon– Sainte-Croix

    TRAVYS

    Le Pont–Le Brassus

    TRN

    Buttes–Travers

    TRN

    La Chaux de Fonds–Ponts de Martel

    TRN

    Neuchâtel–Boudry

    VBG

    Verkehrsbetriebe Glatttal AG

    WB

    Waldenburgerbahn AG

    WSB

    Wynen- und Surentalbahn

    zb

    Zentralbahn AG

    b. Ferrovie con condizioni d’esercizio semplici

    BLM

    Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren AG

    BRB

    Brienz Rothorn Bahn AG

    Db

    Dolderbahn

    DFB

    Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG

    GGB

    Gornergrat-Bahn AG

    JB

    Jungfraubahn AG

    MG

    Ferrovia Monte Generoso SA

    MIB

    (Meiringen–Innertkirchen-Bahn) Kraftwerke Oberhasli AG

    MVR

    Transports Montreux Vevey Riviera SA (Ligne Blonay–Chamby)

    MVR

    Transports Montreux Vevey Riviera SA (Ligne Naye)

    PB

    PILATUS-Bahnen AG

    RB

    RIGI BAHNEN AG

    RHB

    AB Linie Rorschach–Heiden

    RhW

    AB Linie Rheineck–Walzenhausen

    RiT

    (Riffelalp-Tram) Riffelalp Resort AG

    SEFT

    Società Esercizio Ferroviario Turistico

    SEHR

    Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein–Etzwilen–Hemishofen–Ramsen&Rielasingen–Singen Htwl

    SPB

    (Schynige Platte-Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG

    ST

    Sursee–Triengen-Bahn AG

    TL

    Transports publics de la Région Lausannoise (M2)

    TRN

    Le Locle–Les Brenets

    VVT

    Vapeur Val-de-Travers (St-Sulpice–Buttes)

    WAB

    Wengernalpbahn

    Allegato 2

    (art. 4 cpv. 1 lett. b, d nonché e)

    Tratte con peso rimorchiato limitato per macchinisti delle categorie A, B80 e B100

    a. Scartamento normale

    Infrastruttura

    Tratta

    FFS

    Le Pont–Le Day

    Iselle–Domodossola

    Puidoux–Vevey

    Convers–Vauseyon

    Reuchenette–Bienne

    Court–Moutier

    Bure–Courtemaîche

    Läufelfingen–Sissach

    Läufelfingen–Olten

    Göschenen–Erstfeld

    Airolo–Bodio

    Rivera–Giubiasco

    St. Fiden–Rorschach

    Wattwil–Uznach

    Gibswil–Rüti

    BLS

    Kandersteg–Frutigen

    Goppenstein–Briga

    Oberdorf–Soletta Ovest

    Gänsbrunnen–Moutier

    SOB

    Biberbrugg–Wädenswil

    Altmatt–Freienbach

    Rothenthurm–Arth-Goldau

    TMR

    Martigny-Bourg–Orsières

    Sembrancher–Le Châble

    b. Scartamento ridotto

    Infrastruttura

    Tratta

    RhB

    Davos Wolfgang/Selfranga–Küblis

    Davos Frauenkirch–Filisur

    Disentis–Trun

    Preda–Thusis

    Spinas–Bever

    Ardez–Scuol

    Arosa–Sand

    Ospizio Bernina–Pontresina

    Ospizio Bernina–Poschiavo

    Miralago–Tirano

    MOB

    Montreux–Montbovon

    Allegato 3

    (art. 4 cpv. 2)

    Tramvie

    BVB

    Basler Verkehrsbetriebe

    SVB

    Städtische Verkehrsbetriebe Bern

    TPG

    Transports publics genevois

    VBZ

    Verkehrsbetriebe Zürich

    Allegato 4

    (art. 8)

    Indicazioni nella licenza

    1 La licenza può essere dotata di un supporto di memoria (microchip) per le informazioni relative all’impresa.

    2 La licenza contiene le seguenti indicazioni:

    a.
    cognome;
    b.
    nome;
    c.
    data e luogo di nascita / luogo di origine;
    d.
    nazionalità;
    e.
    data di rilascio della licenza;
    f.
    data di scadenza della validità della licenza;
    g.
    autorità di rilascio della licenza;
    h.
    numero di licenza;
    i.
    fotografia del titolare;
    j.
    firma del titolare;
    k.
    lingua madre;
    l.
    limitazioni per motivi di salute.

    Allegato 5

    (art. 9)

    Indicazioni nel certificato

    1.  Dati personali:

    a.
    cognome;
    b.
    nome;
    c.
    data e luogo di nascita / luogo di origine;
    d.
    nazionalità;
    e.
    fotografia;
    f.
    firma;
    g.
    numero della licenza;
    h.
    categoria;
    i.
    estensioni, limitazioni;
    j.
    indicazioni supplementari delle autorità;
    k.
    conoscenze linguistiche;
    l.
    datore di lavoro, se diverso dall’impresa ferroviaria.

    2.  Dati riguardanti l’impresa ferroviaria:

    a.
    designazione ufficiale;
    b.
    indirizzo postale;
    c.
    data di emissione;
    d.
    data di scadenza della validità;
    e.
    timbro e firma dell’impresa ferroviaria di rilascio;
    f.
    indicazioni sulle reti ferroviarie di cui nell’allegato 1;
    g.
    indicazioni sui veicoli motore.

    Allegato 648

    48 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

    (art. 45)

    Tratte transfrontaliere e stazioni in territorio straniero e svizzero

    1. Tratte e stazioni con prescrizioni estere sulla circolazione dei treni

    Ginevra–La Plaine (corse conformi alla segnalazione)

    Basilea Bad Bhf–(Weil/-Lörrach/-Grenzach)

    Erzingen–(Sciaffusa)–Thayngen

    2. Tratte e stazioni con prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni

    Vernier-Meyrin–La Plaine (movimenti di manovra)

    (Morteau)–Locle–Col-des-Roches–La Chaux-de-Fonds

    (St-Louis)–St. Johann–Basilea FFS–Basilea RB

    (Basilea Bad Bhf)–Basilea FFS–Basilea RB–(Basilea Bad Bhf)

    (Erzingen)–Sciaffusa–(Singen)

    (Konstanz)–Kreuzlingen–Kreuzlingen Hafen–(Konstanz)

    (Bregenz)–St. Margrethen

    (Feldkirch)–Buchs

    (Pontarlier)–Les Verrières (servizi delle costruzioni)

    (Domodossola)–Locarno

    3. Stazioni con prescrizioni svizzere ed estere sulla circolazione dei treni

    (Frasne)–Vallorbe

    (Como)–Chiasso

    Vallorcine–Châtelard-Frontière

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?