1 Le imprese ferroviarie devono rilasciare, entro il 31 dicembre 2015, un certificato a coloro che svolgono attività soggette a obbligo di certificato ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d e che hanno superato l’esame di capacità o l’esame periodico dopo il 31 dicembre 2011.
2 Chi svolge attività soggette a obbligo di certificato ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d e ha superato l’esame di capacità o l’esame periodico prima del 1° gennaio 2012, deve assolvere un esame periodico entro il 31 dicembre 2016.
3 I capi della sicurezza e i guardiani di sicurezza che hanno superato l’esame di capacità o l’esame periodico prima del 1° febbraio 2014, devono assolvere un esame periodico entro il 31 dicembre 2016.
4 Se la formazione è iniziata prima del 1° febbraio 2014, è possibile non effettuare, fino al 31 dicembre 2014, la parte pratica dell’esame.
5 Chi svolge attività rilevanti per la sicurezza e al 31 gennaio 2014 non si è ancora sottoposto a un esame di medicina dei trasporti o a un test medico, deve sottoporsi a tale esame o test entro il 31 dicembre 2016.
6 Le imprese ferroviarie devono attribuire le attività soggette a obbligo di certificato dei capimovimento alle categorie A o B entro il 31 luglio 2014.
7 Le imprese ferroviarie devono indicare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i periti esaminatori che hanno eseguito esami di capacità ed esami periodici prima del 1° febbraio 2014.