Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari).3
2 I requisiti concernenti i progetti dei veicoli e la procedura per la loro approvazione sono disciplinati dall’ordinanza del 23 novembre 19834 sulle ferrovie (Oferr), dalle disposizioni d’esecuzione dell’Oferr del 15 dicembre 1983 (DE-Oferr) e, a titolo sussidiario, dalla presente ordinanza.
3 La procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.
3 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).