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742.143.6
Ordinanza concernente il controllo delle caldaie per locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione
del 7 agosto 1974 (Stato 15 settembre 1974)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie,
ordina:
I
Articolo unico
1 L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore è incaricata di controllare le caldaie di locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, sotto l’alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
2 Per siffatto controllo, sono determinanti le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19252 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore.
3 L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore riscuote, per la sua attività, le tasse approvate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
II
L’ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore è modificata come segue:
Art. 6 n. 1
...
Art. 32 n. 2
...
III
1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le prescrizioni ad essa contrarie.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 1974.
2 [CS 8 370; RU 1974 1381, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 n. 1]. Vedi ora: l’O del 15 giu. 2007 sull’utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12).
WICHTIGER HINWEIS
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