Art. 15 Oggetto
1 La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:
- a.
- sui veicoli ferroviari;
- b.
- sulla strada ferrata;
- c.
- sulla via di propagazione del suono;
- d.
- sugli edifici esistenti.
2 La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).
6 RS 814.01