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    742.147.2

    Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici

    (Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)

    del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie; visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installa­zioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

    Art. 2 Scopo della videosorveglianza

    1 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infra­strut­tura.

    2 La videosorveglianza è intesa segnatamente a:

    a.
    proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie;
    b.
    garantire la sicurezza degli oggetti di valore;
    c.
    prevenire i danneggiamenti;
    d.
    permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell’esercizio.
    Art. 3 Impiego

    1 La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179quater del Codice penale3).

    2 La videosorveglianza dev’essere segnalata.

    Art. 4 Elaborazione delle registrazioni

    1 Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.

    2 Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore.

    3 Fatto salvo l’articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

    Art. 5 Comunicazione di registrazioni

    1 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

    a.
    autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale;
    b.
    autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese.

    2 La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.

    3 In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

    Art. 6 Protezione e sicurezza dei dati

    1 Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.

    2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis.

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