Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.
742.147.2
del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie; visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),
ordina:
La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.
1 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infrastruttura.
2 La videosorveglianza è intesa segnatamente a:
1 Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.
2 Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore.
3 Fatto salvo l’articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.
1 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
2 La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.
3 In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.
1 Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.
2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis.
4 RS 235.1
L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sulla videosorveglianza FFS è abrogata.
5 [RU 2003 4751]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
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