748.03 OAFA
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    748.03

    Ordinanza sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica

    (OAFA)

    del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA) e l’articolo 37b capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin); in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA,

    ordina:

    Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario

    1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell’imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni:

    a.
    pilota professionista per aereo ed elicottero:
    1.
    pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence),
    2.
    pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating);
    b.
    pilota professionista per elicottero per una qualifica per atterraggi in montagna (MOU, Mountain);
    c.
    istruttore di volo per aereo ed elicottero:
    1.
    istruttore di volo (FI, Flight Instructor),
    2.
    istruttore di volo per voli strumentali (IRI, Instrument Rating Instructor),
    3.
    istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI, Mountain Instructor),
    4.
    istruttore di classe (CRI, Class Rating Instructor);
    d.
    personale di manutenzione di aeromobili:
    1.
    categorie di licenza A e B secondo l’Allegato III (Parte 66), Punto 66.A.3 del regolamento (UE) n. 1321/20143,
    2.
    licenza di specialista secondo l’ordinanza del DATEC del 25 agosto 20004 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili.

    2 Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati a cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell’aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.

    3 Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.

    3 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’Allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    4 RS 748.127.2

    Art. 3 Ordine di priorità

    1 Se il numero di candidati per l’istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) supera il fabbisogno o i mezzi finanziari previsti per questo ambito, l’UFAC seleziona secondo il seguente ordine i candidati che:

    a.
    possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l’istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR) e una con­ferma di assunzione di un’impresa aeronautica svizzera;
    b.
    possiedono una raccomandazione senza restrizioni da parte di SPHAIR;
    c.
    secondo accertamenti che l’UFAC fa svolgere, risultano idonei a diventare piloti professionisti.

    2 Per le altre categorie professionali sono selezionati secondo il seguente ordine i candidati che:

    a.
    possiedono una conferma di assunzione di un’impresa aeronautica svizzera;
    b.
    secondo accertamenti che l’UFAC fa svolgere, risultano idonei alla professione in questione.

    3 Nella conferma di assunzione l’impresa aeronautica certifica di impiegare il candidato dopo la conclusione con successo dell’istruzione almeno per la seguente durata:

    a.
    pilota professionista per aereo: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno oppure 1200 ore entro tre anni;
    b.
    pilota professionista per elicottero: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno oppure 600 ore entro tre anni;
    c.
    istruttore di volo per aereo: 100 ore di lezioni di volo in aereo o in motoveleggiatore (TMG, Touring Motor Glider) oltre che la vigilanza su almeno 25 voli con a bordo solo allievi piloti entro tre anni;
    d.
    istruttore di volo per elicottero: 100 ore di lezioni di volo in elicottero oltre che la vigilanza su almeno 25 voli con a bordo solo allievi piloti entro tre anni;
    e.
    istruttore per volovelista: 30 ore di lezioni di volo oppure lezioni per 60 decolli, a condizione che venga trattato l’intero programma d’istruzione per il rilascio di una licenza di volovelista (SPL, Sailplane Pilot Licence) entro tre anni;
    f.
    istruttore delle categorie IRI, MI e CRI: 100 ore di lezioni di volo in aereo entro tre anni;
    g.
    personale di manutenzione d’aeromobili: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno.
    Art. 4 Centri di formazione

    1 Gli aiuti finanziari sono concessi per formazioni svolte presso centri di formazione in Svizzera, che dispongono di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC per svolgere le loro attività.

    2 Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un’istruzione dispensata da un centro di formazione all’estero, qualora:

    a.
    in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e
    b.
    il centro di formazione soddisfi il livello di formazione di cui al capoverso 1.
    Art. 5 Ammontare dell’aiuto finanziario

    1 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d’istruzione computabili. Nel caso di persone che non hanno la nazionalità svizzera e che ven­gono in Svizzera specificamente per l’istruzione in questione, l’aiuto finanziario ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’istruzione computabili.

    2 Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l’attività di istruzione, in particolare i costi per il materiale didattico, il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli.

    3 I costi computabili per le seguenti categorie sono limitati come segue:

    a.
    pilota professionista per aereo:
    1.
    Frozen ATP: a 120 000 franchi,
    2.
    CPL/IR: a 100 000 franchi;
    b.
    pilota professionista per elicottero:
    1.
    Frozen ATP: a 160 000 franchi,
    2.
    CPL/IR: a 100 000 franchi,
    3.
    MOU: a 10 000 franchi;
    c.
    istruttore di volo per aereo ed elicottero:
    1.
    FI/A: a 20 000 franchi,
    2.
    FI/H: a 25 000 franchi,
    3.
    FI/S: a 8000 franchi,
    4.
    IRI: a 15 000 franchi,
    5.
    MI/A: a 8000 franchi,
    6.
    MI/H (fino a 2000 m s.l.m) a 20 000 franchi,
    7.
    MI/H: (sopra 2000 m s.l.m) a 4000 franchi,
    8.
    FI/TMG: a 5500 franchi,
    9.
    CRI: a 10 000 franchi;
    d.
    personale di manutenzione di aeromobili:
    1.
    categorie di licenza A e B: a 8000 franchi,
    2.
    certificato nazionale per specialista: a 8000 franchi.
    Art. 6 Modalità di pagamento

    1 L’aiuto finanziario è versato:

    a.
    durante l’istruzione se è presentata una conferma di assunzione secondo l’articolo 3 capoverso 3;
    b.
    negli altri casi, dopo la conclusione con successo dell’istruzione e di un contratto di lavoro presso un’impresa aeronautica svizzera che prevede un’occupazione nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.

    2 L’aiuto finanziario è versato al candidato.

    Art. 7 Obbligo di rimborso

    1 Il candidato perde il diritto all’aiuto finanziario assegnato ed è tenuto a rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario percepito, qualora:

    a.
    interrompa la formazione senza motivo valido;
    b.
    non inizi l’attività presso l’impresa entro 12 mesi dalla conclusione con successo dell’istruzione; oppure
    c.
    non eserciti l’attività almeno nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.

    2 Un’impresa aeronautica, che ha fornito una conferma di assunzione, deve rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario, se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato entro 12 mesi dalla conclusione con successo dell’istruzione oppure non lo occupa nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.

    3 Un’impresa aeronautica, che assume un candidato dopo la conclusione con successo dell’istruzione, deve rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, l’occupazione del candidato non raggiunge la misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.

    4 Se motivi determinanti sono imputabili sia all’impresa aeronautica che al candi­dato, entrambi sono tenuti a rimborsare l’UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità.

    5 Per evitare casi di rigore, l’UFAC può decidere di limitare la perdita del diritto all’aiuto finanziario o l’obbligo di rimborso a una parte della somma interessata.

    6 L’UFAC determina l’ammontare dei rimborsi dovuti.

    Art. 8 Domanda

    1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato.

    2 La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFAC prima dell’inizio dell’istruzione.

    3 Alla domanda devono essere allegati:

    a.
    un preventivo definitivo dei costi d’istruzione computabili allestito dal centro di formazione;
    b.
    tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest’ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un’autorizza­zione dell’UFAC o si trovi all’estero (art. 4 cpv. 2);
    c.
    se disponibile, la conferma di assunzione;
    d.
    se disponibili, le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un’impresa aeronautica.

    4 Su richiesta del candidato, l’UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC o che si trova all’estero soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.

    Art. 10 Presentazione delle fatture e pagamento

    1 Il candidato presenta all’UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili.

    2 Se l’aiuto finanziario è versato durante l’istruzione (art. 6 cpv. 1 lett. a), la quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nella decisione.

    Art. 11 Attestati di istruzione e di assunzione

    1 Il candidato presenta all’UFAC un attestato di istruzione. Se l’istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all’UFAC.

    2 L’impresa aeronautica che ha fornito una conferma di assunzione deve presentare all’UFAC un attestato di occupazione del candidato. Se l’assunzione non avviene oppure non raggiunge la misura prevista all’articolo 3 capoverso 3, occorre esporre i motivi all’UFAC.

    Art. 12 Disposizione transitoria

    Le procedure di domanda e di ricorso, pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono trattate secondo l’ordinanza del 1° luglio 20155 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica.

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