Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario
1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell’imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni:
- a.
- pilota professionista per aereo ed elicottero:
- 1.
- pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence),
- 2.
- pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating);
- b.
- pilota professionista per elicottero per una qualifica per atterraggi in montagna (MOU, Mountain);
- c.
- istruttore di volo per aereo ed elicottero:
- 1.
- istruttore di volo (FI, Flight Instructor),
- 2.
- istruttore di volo per voli strumentali (IRI, Instrument Rating Instructor),
- 3.
- istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI, Mountain Instructor),
- 4.
- istruttore di classe (CRI, Class Rating Instructor);
- d.
- personale di manutenzione di aeromobili:
2 Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati a cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell’aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.
3 Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.
3 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’Allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).