Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce le misure per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero e per l’applicazione delle norme sulla navigazione aerea. Essa disciplina inoltre le competenze.
748.111.1
del 23 marzo 2005 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 40 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; in esecuzione degli articoli 1 e 3 lettera c della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),4
ordina:
1 RS 748.0
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
La presente ordinanza stabilisce le misure per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero e per l’applicazione delle norme sulla navigazione aerea. Essa disciplina inoltre le competenze.
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti
5 Introdotta dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore da 1° apr. 2014 (RU 2014 701).
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), le modalità per la vigilanza dello spazio aereo e le misure da adottare per salvaguardare la sovranità su tale spazio ed evitare violazioni gravi delle norme sulla navigazione aerea.
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e le Forze aeree collaborano e si appoggiano reciprocamente nella concretizzazione di tali misure.
1 Il sorvolo del territorio svizzero da parte di aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato nonché il loro atterraggio sul territorio svizzero necessitano di un’autorizzazione (diplomatic clearance).
2 L’UFAC rilascia, fatto salvo il capoverso 4, le autorizzazioni per sorvoli e atterraggi conformemente all’allegato. Il rilascio avviene d’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico, le Forze aeree e la Segreteria di Stato dell’economia, nella misura in cui sono interessate.
3 Al di fuori degli orari d’ufficio le Forze aeree rilasciano le autorizzazioni al posto dell’UFAC. Sono applicabili le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni secondo il capoverso 2. Le Forze aeree decidono in merito a casi non procrastinabili e informano senza indugio i servizi coinvolti di cui al capoverso 2.
4 Richieste di notevole portata politica, in particolare domande di autorizzazione per voli volti a favorire la preparazione o l’appoggio di azioni militari, sono sottoposte dal DATEC al Consiglio federale per decisione. I servizi interessati del Dipartimento devono essere inclusi nella preparazione delle decisioni.
5 In caso di decolli e atterraggi sono fatte salve le disposizioni doganali.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore da 1° apr. 2014 (RU 2014 701).
1 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, le Forze aeree vigilano ai fini della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
2 Le Forze aeree provvedono, 24 ore su 24, all’allestimento della situazione aerea identificata.
3 Esse annunciano senza indugio agli organi della sicurezza aerea gli aeromobili da parte dei quali constatano una violazione dello spazio aereo o una violazione grave delle norme sulla navigazione aerea.
1 L’UFAC controlla il rispetto delle norme sulla navigazione aerea civile.
2 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea controllano il rispetto delle norme sulla navigazione aerea da parte del traffico aereo civile e militare. Informano immediatamente le Forze aeree qualora sussistano indizi di una violazione dello spazio aereo o di una grave inosservanza delle norme sulla navigazione aerea.7
3 Se
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
1 Le Forze aeree decidono in merito all’esecuzione di misure di polizia aerea. Esse possono delegare questa competenza, interamente o parzialmente, agli organi della sicurezza aerea.
2 L’UFAC può chiedere alle Forze aeree l’esecuzione di misure di polizia aerea
3 Se qualsiasi altra misura è insufficiente, le Forze aeree, con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, ricorrono all’intervento nei confronti degli aeromobili che violano la sovranità sullo spazio aereo o che violano gravemente le norme sulla navigazione aerea; esse procedono segnatamente all’intercettazione per l’identificazione e, se necessario, obbligano detti aeromobili a lasciare lo spazio aereo svizzero o ad atterrare su un aerodromo idoneo.
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7 Le Forze aeree sono abilitate ad addestrarsi alle procedure d’intercettazione. Le condizioni per le pertinenti esercitazioni sono stabilite d’intesa con l’UFAC
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In caso di violazione della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea, l’UFAC adotta le necessarie misure penali o amministrative.
10 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
1
2 In periodi di accresciuta tensione, il Comando
3 Le Forze aeree informano l’UFAC in merito alle misure ordinate
In caso di violazione delle norme sulla navigazione aerea o della sovranità sullo spazio aereo, le Forze aeree adottano le misure necessarie. In casi gravi informano la Direzione del diritto internazionale pubblico.
1 Se, in virtù dell’articolo 7 LNA, il Consiglio federale ha limitato o vietato l’uso dello spazio aereo, per l’utilizzazione di tale spazio aereo è necessaria un’autorizzazione del Comando delle Forze aeree.
2 Il Comando delle Forze aeree stabilisce nell’autorizzazione i dettagli dell’utilizzazione dello spazio aereo e degli aerodromi. Consulta dapprima la Direzione del diritto internazionale pubblico, l’UFAC, l’Ufficio dei trasporti dell’approvvigionamento economico del Paese e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini11.
3 I divieti e le limitazioni non si applicano agli aeromobili militari svizzeri.
11 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
1 La domanda d’autorizzazione è presentata al Comando delle Forze aeree.
2 Per un sorvolo senza atterraggio, come pure per voli da e per l’estero, il Comando delle Forze aeree chiede il parere della Direzione del diritto internazionale pubblico. Per voli nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese, chiede inoltre il parere dell’Ufficio dei trasporti dell’approvvigionamento economico del Paese.
3 Il Comando delle Forze aeree notifica la decisione al richiedente e ne informa i servizi federali interessati.
12 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
1
2
1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) informa i governi esteri sulle limitazioni alla navigazione aerea.
2 L’UFAC informa gli utenti dello spazio aereo.
3 Il Dipartimento competente per il singolo caso informa la popolazione.
Sono abrogate:
13 [RU 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253]
14 [RU 1989 2360, 2001 511]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2005.
15 Introdotto dal n. II dell’O del 14 mar. 2014, in vigore da 1° apr. 2014 (RU 2014 701).
(art. 4 cpv. 2)
N. | Tipo di autorizzazione | Condizioni e limitazioni | Previa intesa | Informazione simultanea |
1. | Sorvoli e atterraggi di persone, compresi militari non armati nonché trasporti di materiale diverso da armi, munizioni e altro materiale bellico con aeromobili da trasporto | – | DDPS/FA | |
2. | Autorizzazioni annuali per sorvoli e atterraggi di persone, compresi militari non armati nonché trasporti di materiale diverso da armi, munizioni e altro materiale bellico, per voli d’istruzione e voli a scopo umanitario |
| – | DDPS/FA DFAE/ DDIP |
3. | Sorvoli e atterraggi di aeromobili da trasporto, che non possono essere autorizzati secondo il numero 1, segnatamente per misure di mantenimento della pace | DDPS/FA DFAE/DDIP | SG-DDPS (Sipol) | |
4. | Trasporti di armi, munizioni o altro materiale bellico |
| DEFR/SECODDPS/FA DFAE/DDIP | – |
5. | Sorvoli e atterraggi di aeromobili militari stranieri appartenenti a determinate categorie, come gli aeromobili di ricognizione e gli aeromobili da combattimento non armati, segnatamente per la partecipazione ad airshow, lo scambio di piloti o la partecipazione a gare |
| – | DDPS/FA |
6. | Sorvoli e atterraggi di aeromobili militari stranieri appartenenti a determinate categorie, come gli aeromobili di ricognizione e gli aeromobili da combattimento non armati, segnatamente per scopi d’allenamento |
| DDPS/FA DFAE/DDIP | – |
7. | Autorizzazioni annuali per sorvoli non armati e atterraggi, indipendentemente dal tipo di aeromobile, che avvengono da parte dell’ONU, dell’OSCE e degli Stati membri dell’OSCE nel quadro di attività dell’OSCE quali misure a carattere diplomatico e misure per il mantenimento della pace come l’esecuzione di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) e nel quadro dell’accordo Open Sky18 | Le autorizzazioni annuali possono essere rilasciate, se il numero di voli lo giustifica. | DDPS/FA DFAE/DDIP | SG-DDPS (Sipol) |
16 Le prescrizioni tecniche possono essere consultate online sul sito dell’UFAC all’indirizzo www.bazl.admin.ch>Documentazione>Basi legali oppure presso l’UFAC e i servizi d’informazione degli aeroporti nazionali nelle lingue francese o inglese.
17 L’AIP (Aeronautical Information Publication) può essere ottenuta, dietro pagamento, presso Skyguide, Casella postale 23, 8602 Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch oppure può essere consultata gratuitamente presso l’UFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.
18 www.osce.org/de/library/14129
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