Art. 1 Rapporto con il diritto europeo
Le norme di circolazione per aeromobili sono rette:
- a.
- in primo luogo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
- b.
- a titolo complementare dalle disposizioni della presente ordinanza.
748.121.11
del 20 maggio 2015 (Stato 11 marzo 2021)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 75 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea; in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/20122 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell’allegato dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
ordina:
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.
Le norme di circolazione per aeromobili sono rette:
Le norme di circolazione ai sensi della presente ordinanza si applicano allo spazio aereo della Svizzera.
1 La presente ordinanza non si applica agli aeromobili dell’aviazione militare; a questi ultimi si applicano le prescrizioni emanate dal Comando delle Forze aeree d’intesa con l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) sulla base dell’articolo 107 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea.
2 A eccezione dell’articolo 9, la presente ordinanza non si applica ai lanci con paracadute, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati e agli aeromobili senza occupanti; a essi si applica l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19945 sulle categorie speciali di aeromobili.6
3 Agli alianti da pendio e agli alianti da pendio con propulsore elettrico si applicano le norme di circolazione per gli alianti, sempre che l’ordinanza del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali di aeromobili non stabilisca altrimenti.
4 Ai motoalianti con il motore in marcia si applicano le norme di circolazione per gli aeromobili, a quelli con motore fermo le norme di circolazione per gli alianti.
4 RS 748.0
6 La correzione dell’11 mar. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 143).
L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 numero 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è l’UFAC.
Le modalità di utilizzazione delle classi di spazio aereo in Svizzera sono stabilite nell’allegato 1.
Alle disposizioni dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 si farà riferimento con la sigla «SERA»7 e il numero corrispondente.
7 SERA = Standardised European Rules of the Air (norme europee standardizzate sullo spazio aereo).
Con un aeromobile non si deve causare più rumore di quanto inevitabile utilizzandolo con riguardo e in modo adeguato.
1 Per effettuare voli acrobatici negli spazi aerei delle classi C e D o al di sopra degli aerodromi è necessaria un’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è rilasciata dal competente organo di controllo del traffico aereo o, in mancanza di tale organo, dal capo dell’aerodromo.
3 L’autorizzazione è rilasciata se, tenuto conto della situazione del traffico, il volo acrobatico non costituisce un pericolo per la sicurezza aerea.
4 Sono vietati i voli acrobatici sopra zone densamente popolate e di notte.
5 La quota minima per i voli acrobatici è di:
6 L’UFAC può autorizzare deroghe alla quota minima se necessario per allenarsi in vista di concorsi o dimostrazioni di volo. A tal fine stabilisce le necessarie condizioni nell’interesse della sicurezza.
1 Durante il volo è permesso lanciare oggetti o spargere liquidi solo con l’autorizzazione dell’UFAC.
2 È tuttavia permesso lanciare senza autorizzazione:
Nel quadro dell’organizzazione dello spazio aereo, per garantire la sicurezza aerea l’UFAC può designare le zone seguenti:
Negli aeroporti di Ginevra e Zurigo è vietato il pilotaggio di autogiri e velivoli a propulsione elettrica dotati di comandi aerodinamici.
8 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2177).
Ai voli in formazione si applicano soltanto le condizioni previste dalla norma SERA.3135.
Quando due aeromobili volano lungo un pendio avvicinandosi di fronte o quasi e pressoché alla stessa quota, l’aeromobile che ha il pendio sulla sinistra devia verso destra. Gli è vietato passare sopra o sotto l’altro aeromobile.
Un aliante che vola lungo un pendio non può sorpassare un altro aliante che vola pressoché alla stessa quota.
1 Un aliante deve scostarsi a destra dell’altro aliante che sta effettuando delle spirali in una corrente ascensionale.
2 L’aliante che entra in una corrente ascensionale in cui evolve già un altro aliante, deve eseguire le spirali nel medesimo senso di quest’ultimo.
3 Se due o più alianti volano lungo il medesimo pendio, è vietato eseguire spirali o virate verso il pendio.
1 Una zona d’informazione di volo (FIZ9) è uno spazio aereo definito attorno a un aerodromo all’interno del quale un servizio informazioni di volo aeroportuale (AFIS10) offre un servizio d’informazione di volo e un servizio d’allarme.
2 Un AFIS è un servizio che fornisce ai piloti informazioni per garantire uno svolgimento del volo sicuro ed efficiente nei pressi dell’aerodromo nonché sulle piste e sulle vie di rullaggio.
3 All’interno di una FIZ è obbligatorio il contatto radio permanente con l’AFIS.
4 Per il resto, sono valide le regole della classe di spazio aereo in cui si trova la FIZ.
9 FIZ = Flight Information Zone
10 AFIS = Aerodrome Flight Information Service.
1 L’obbligo di presentare il piano di volo si basa sulla norma SERA.4001.
2 Per i voli con alianti e con palloni oltre i confini nazionali non è necessario presentare un piano di volo se gli Stati esteri interessati non lo richiedono (SERA.4001 lett. b n. 5). Nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche11 sono elencati gli Stati che non richiedono il piano di volo.
3 Per facilitare il compito del servizio di ricerca e salvataggio, un piano di volo può essere presentato anche per voli a vista per i quali non vige l’obbligo di presentazione.
4 L’esercente di un aerodromo dotato di servizio di controllo del traffico aereo può chiedere al competente organo di controllo del traffico aereo, in applicazione della norma SERA.4001 lettera d, scadenze più brevi per la presentazione dei piani di volo. Scadenze più brevi possono essere autorizzate purché sia garantito il flusso del traffico. L’esercente dell’aerodromo fa pubblicare le scadenze più brevi nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche.12
11 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
12 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
1 Un piano di volo deve contenere le informazioni previste dal modulo standard13 dell’ICAO14.
2 Un piano di volo semplificato ai sensi della norma SERA.4001 lettera a che considera soltanto la parte di un volo per cui è necessaria un’autorizzazione ATC15, può essere presentato per radio contemporaneamente alla richiesta d’autorizzazione.
3 Se impiegato nel piano di volo, il termine «aerodromo» può designare anche luoghi di atterraggio utilizzati da aeromobili che prevedono tipi di impieghi particolari, come gli elicotteri o gli aerostati.
13 Il modulo standard si trova nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche. Quest’ultima può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
14 ICAO = International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile).
15 ATC = Air Traffic Control (controllo del traffico aereo).
L’esercente di un aerodromo può esigere che i decolli previsti vengano notificati per iscritto, se necessario ai fini della sorveglianza locale.
Per i voli con aliante o le ascensioni con palloni all’estero, per il quali non deve essere presentato alcun piano di volo (art. 16 cpv. 2), deve essere compilato e recato a bordo il modulo per voli di distanza16 rilasciato dall’UFAC.
16 Il modulo per voli di distanza può essere richiesto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
1 Si deve ricorrere al servizio di controllo del traffico aereo per i voli seguenti:
2 Su richiesta di un aeromobile negli spazi aerei delle classi D ed E, l’organo di controllo del traffico aereo, in via eccezionale rispetto alla separazione prevista dalla norma SERA.8005, può emettere l’autorizzazione per un volo se:
3 L’UFAC può autorizzare l’esercente di un aerodromo a utilizzare una procedura di volo strumentale in assenza di un servizio di controllo del traffico aereo se l’esercente dimostra che la sicurezza del volo è garantita.
4 Se sono presenti le stesse condizioni si può autorizzare un aeromobile, anche al di fuori degli aerodromi, a utilizzare la procedura di volo strumentale in assenza di un servizio di controllo del traffico aereo.
1 Al momento del sorvolo di ogni punto di riporto dichiarato obbligatorio nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche17 devono essere spontaneamente trasmesse al competente organo di controllo del traffico aereo le pertinenti informazioni richieste, sempre che tale organo non abbia espressamente ordinato il contrario.
2 Ove i punti di riporto non siano specificati, i singoli riporti vengono trasmessi conformemente alle istruzioni del competente organo di controllo del traffico aereo.
17 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
1 Se durante un volo controllato in condizioni meteorologiche di volo a vista il collegamento radio viene interrotto, occorre:
2 Se durante un volo in condizioni meteorologiche di volo strumentale il collegamento radio viene interrotto, occorre:
3 Se l’autorizzazione relativa ai livelli vale soltanto per una parte della rotta, il volo è mantenuto agli ultimi livelli comunicati e confermati fino ai punti specificati nell’autorizzazione. In seguito è mantenuto ai livelli di crociera specificati nel piano di volo presentato.
4 ...18
5 Sono fatte salve le procedure locali speciali contenute nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche19.
18 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, con effetto 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
19 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
1 Di giorno, i voli a vista sono effettuati in modo tale che, a eccezione dei capoversi 3 e 4, possano essere rispettati i valori minimi di visibilità e di distanza dalle nubi conformemente alla norma SERA.5001.20
2 ... 21
3 Nello spazio aereo della classe G il volo può essere effettuato fuori dalle nubi e in vista permanente del suolo.
4 La visibilità minima in volo nello spazio aereo della classe G è di 5000 m. Una visibilità minima in volo di 1500 m è ammessa per voli effettuati:
5 Gli elicotteri possono operare nello spazio aereo della classe G con una visibilità minima di 800 m purché volino a una velocità che consenta di vedere altri aeromobili o eventuali ostacoli in tempo utile per evitare collisioni. Visibilità minime in volo inferiori a 800 m possono essere consentite in casi speciali, per esempio per voli del servizio medico, operazioni di ricerca e salvataggio e operazioni antincendio.
6 I limiti diurni e notturni sono fissati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche23.
7 In caso di utilizzo di elicotteri in situazioni speciali, come voli del servizio medico, operazioni di ricerca e salvataggio e operazioni antincendio, è ammessa una deroga alle condizioni previste nella norma SERA.5010 lettere a e b.
20 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore 1° gen. 2019 (RU 2018 3847).
21 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, con effetto 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
22 IAS = Indicated Air Speed (velocità di volo indicata).
23 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
1 Se i valori minimi non possono essere rispettati a causa di nebbia alta o bassa, i voli di elicotteri secondo l’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e i decolli di palloni sono autorizzati se:
2 Per questi casi l’UFAC definisce una specifica procedura di decollo.
3 Tali decolli di palloni sono ammessi soltanto nello spazio aereo della classe G.
24 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
1 Per i voli in aliante nelle nubi vale quanto segue:
2 Un volo nelle nubi può essere effettuato unicamente se il competente organo di controllo del traffico aereo lo ha autorizzato.
1 Le zone di volo a vela sono fissate nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche25. Sono pubblicate come zone regolamentate.
2 All’interno delle zone di volo a vela dello spazio aereo della classe E gli alianti devono mantenere, in deroga all’articolo 23 capoverso 1, le seguenti distanze minime:
3 Le regole relative alle zone di volo a vela non si applicano:
4 Una regione di controllo terminale è la parte di un’area di controllo normalmente situata alla confluenza di rotte ATS28 nelle vicinanze di uno o più aerodromi importanti.
5 I voli strumentali sono vietati all’interno delle zone di volo a vela.
25 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
26 CTR = Control Zone.
27 TMA = Terminal Control Area.
28 ATS = Air Traffic Service (servizi di traffico aereo).
1 Se il volo a vista notturno si allontana dalle vicinanze di un aerodromo, deve essere presentato un piano di volo conformemente alla norma SERA.4001. Fanno eccezione i voli notturni conformemente all’articolo 4 capoverso 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 negli spazi aerei delle classi E e G.
2 I voli a vista notturni possono essere effettuati soltanto in partenza e a destinazione di aerodromi equipaggiati e autorizzati a tale scopo. In casi particolari e alle condizioni di cui ai capoversi 3 e 4, l’UFAC può autorizzare deroghe a tale restrizione. La restrizione non si applica alle operazioni di ricerca, salvataggio e polizia, ai voli di istruzione e trasporto urgente con elicotteri, nonché alle ascensioni in pallone.
3 Durante i voli notturni a vista devono essere rispettati i seguenti valori minimi:
4 Nel caso di aerodromi privi di un organo di controllo del traffico aereo attivo, è ammessa la deroga ai valori minimi secondo il capoverso 3 previa autorizzazione del capo dell’aerodromo, se l’aerodromo e l’aeromobile permangono in contatto visivo. I valori minimi secondo la norma SERA.5001 devono tuttavia essere in ogni caso rispettati.31
5 Per i voli in elicottero sono ammesse deroghe ai valori minimi secondo i capoversi 3 e 4 in casi speciali, per esempio per voli del servizio medico, operazioni di ricerca e di salvataggio e voli per operazioni antincendio.32
6 Durante i voli a vista notturni l’aeromobile deve stabilire e mantenere una comunicazione sul canale radio appropriato del servizio di controllo del traffico aereo, se disponibile.
7 Voli speciali in base alle regole del volo a vista nelle zone di controllo sono possibili conformemente alla norma SERA.5010 e in deroga al capoverso 3.33
29 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
30 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
31 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
32 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
33 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
1 Durante i voli a vista valgono, sia di giorno sia di notte, le quote minime di volo secondo la norma SERA.5005 lettera f.
2 Per quanto necessario, è ammessa l’inosservanza delle quote minime di volo unicamente:
3 La quota minima per i voli di pendio con alianti è di 60 m dal suolo. Deve inoltre essere mantenuta una sufficiente distanza laterale di sicurezza rispetto al pendio.
1 Gli aeromobili motorizzati devono recare a bordo e utilizzare per i voli a vista un transponder in modo S almeno di livello 2, dotato del codice SI e in grado di trasmettere i dati di base della sorveglianza di tipo elementare (Elementary Surveillance):
2 Un transponder secondo il capoverso 1 deve inoltre essere recato a bordo e utilizzato durante:
3 Inoltre, nelle zone di utilizzazione obbligatoria del transponder definite dall’UFAC sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, la presenza a bordo e l’utilizzo di un transponder in modo S che risponda ai requisiti elencati al capoverso 1 sono obbligatori.
4 Se a bordo vi è un transponder, questo deve essere utilizzato anche durante i voli per i quali non vi è l’obbligo di utilizzo secondo i capoversi 1–3 (SERA.13001 lettera a). Ciò si applica anche agli aeromobili non motorizzati, a condizione che vi sia un’alimentazione di energia elettrica sufficiente (SERA.13001 lettera c).
5 Il competente organo di controllo del traffico aereo può impartire un’istruzione che, contrariamente a quanto stabilito ai capoversi 1 e 4, esiga lo spegnimento del transponder.
34 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
35 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore 1° gen. 2019 (RU 2018 3847).
1 L’esercizio dei transponder si basa sulle norme SERA.13001 lettera b, SERA.13005 lettere a e b, SERA.13010 lettera a, nonché SERA.13015 lettera a.
2 I codici da utilizzare figurano nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche37.
3 Gli operatori di aeromobili si accertano che i dati trasmessi dal transponder in modo S siano corretti, completi e aggiornati. Ciò vale anche per i dati trasmessi su base volontaria.
36 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
37 La pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
1 Per i voli strumentali valgono le seguenti quote minime di volo:
2 Si può derogare alle quote minime di volo per le esigenze di decollo e di atterraggio.
38 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
1 Gli aeromobili devono recare a bordo e utilizzare per i voli strumentali un transponder in modo S almeno di livello 2, dotato del codice SI e in grado di trasmettere i dati di base della sorveglianza di tipo elementare (Elementary Surveillance).
2 Il competente organo di controllo del traffico aereo può impartire un’istruzione che esiga lo spegnimento del transponder.
3 Gli operatori di aeromobili si accertano che i dati trasmessi dal transponder in modo S siano corretti, completi e aggiornati. Ciò vale anche per i dati trasmessi su base volontaria.
1 L’ordinanza del DATEC del 4 maggio 198139 concernente le norme di circolazione per aeromobili è abrogata.
2 La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato 2.
In deroga all’articolo 29, i transponder in modo A/C già installati a bordo di aeromobili al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono utilizzabili fino al 31 marzo 2016 per i voli a vista in tutti gli spazi aerei. Tuttavia, nel caso in cui dovessero essere sostituiti, i nuovi transponder devono corrispondere a quelli previsti dall’articolo 29 capoverso 1 se utilizzati in spazi aerei nei quali, conformemente all’articolo 29, vige l’obbligo di utilizzare i transponder.
La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2015.
40 Aggiornato n. II dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).
(art. 5)
Classi | Principali campi di utilizzazione | Utilizzazione |
A | Non utilizzata in Svizzera | |
B | Non utilizzata in Svizzera | |
C |
| secondo carta aeronautica 1:500 00042 e Pubblicazione di informazioni aeronautiche43 |
D |
| secondo carta aeronautica 1:500 000 e Pubblicazione di informazioni aeronautiche |
E | – Al di fuori di G, D e C | secondo carta aeronautica 1:500 000 e Pubblicazione di informazioni aeronautiche |
F | Non utilizzata in Svizzera | |
G |
| secondo carta aeronautica 1:500 000 e Pubblicazione di informazioni aeronautiche |
41 FL = Flight Level (livello di volo).
42 La pubblicazione può essere richiesta, a pagamento, all’Ufficio federale di topografia, 3084 Wabern e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
43 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
44 AGL = Above Ground Level (altezza sul livello del suolo)
(art. 32 cpv. 2)
…45
45 La mod. può essere consultata alla RU 2015 1643.
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