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    748.122

    Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione

    (OMSA)

    del 20 luglio 2009 (Stato 15  maggio 2016)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

    visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/2008, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/19982 e (UE) n. 1035/20113 nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente ai numeri 4 e 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,5

    ordina:

    1 RS 748.01

    2 Nuova espessione giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

    3 Nuova espessione giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

    4 RS 0.748.127.192.68

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Sezione 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile

    Art. 1

    1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell'aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e gli articoli 122a–122d ONA:6

    a.
    i compiti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione;
    b.
    i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo;
    bbis.7
    i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
    c.8
    l’autorizzazione da parte dell’UFAC;
    d.
    i compiti degli organismi di controllo indipendenti;
    dbis.9
    i compiti degli organismi di formazione esterni in relazione alla formazione dei responsabili della sicurezza o degli istruttori;
    e.
    le misure in caso di particolare minaccia;
    f.
    il finanziamento delle misure;
    g.
    le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.

    2 Nell’ambito della presente ordinanza il campo d’aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    7 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    9 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012 (RU 2012 5541). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    Sezione 2: Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione

    Art. 210 Autorità competente

    L’UFAC è l’autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell’attua­zione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Art. 3 Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione

    1 Il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all’elaborazione e all’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti:

    a.
    esaminare l’entità della minaccia;
    b.
    definire le priorità in materia di controlli di sicurezza;
    c.
    esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza;
    d.
    valutare l’efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati;
    e.
    garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.

    2 Il comitato è composto di rappresentanti:

    a.
    dell’UFAC;
    b.
    dell’Ufficio federale di polizia;
    c.
    dell’Amministrazione federale delle dogane;
    d.
    dei competenti organi di polizia cantonali;
    e.
    degli esercenti di aeroporto interessati;
    f.
    delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate;
    g.
    delle imprese di servizi di assistenza a terra;
    h.
    dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
    i.11
    del Servizio di ricerca scientifica dell’Istituto forense di Zurigo;
    j.12
    del settore del trasporto aereo. 13

    3 L’UFAC nomina i membri d’intesa con l’Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.

    4 L’UFAC dirige il comitato.

    5 Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    12 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Sezione 3: Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea14

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Art. 4 Esercenti di aeroporto

    1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell’esercente dell’aeroporto.15

    2 Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’arti­colo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l’esercente dell’aeroporto prevede almeno:16

    a.
    un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
    b.
    una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell’aeroporto;
    c.17
    una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
    cbis.18
    una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti;
    d.
    un piano delle diverse aree dell’aeroporto;
    e.
    una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
    f.
    i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
    g.
    un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i con­trolli di sicurezza;
    h.19
    una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rile­vanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

    3 L’esercente dell’aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell’area di sicurezza sia dotato di nullaosta di sicurezza.20

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    18 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    19 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    20 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Art. 5 Imprese di trasporto aereo

    1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell’impresa di trasporto aereo.21

    2 Conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’arti­colo 122b ONA, nel suo programma di sicurezza l’impresa di trasporto aereo pre­vede almeno:22

    a.23
    un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti com­piti e responsabilità; l’organizzazione di sicurezza deve garantire che in caso di eventi rilevanti per la sicurezza i responsabili siano a disposizione in Svizzera in qualsiasi momento;
    b.24
    una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
    c.
    una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
    d.
    i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di atten­tato alla bomba;
    e.
    un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
    f.25
    una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rile­vanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al pro­gramma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    25 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Art. 5a26 Fornitori di servizi della sicurezza aerea

    1 Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.

    2 Conformemente al numero 4 dell’allegato 1 al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno:

    a.
    un organigramma dell’organizzazione di sicurezza interna in cui siano defi­niti compiti e responsabilità;
    b.
    una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati;
    c.
    una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla ridu­zione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al migliora­mento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
    d.
    una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale;
    e.
    una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle dispo­sizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da preve­nirne il ripetersi;
    f.
    un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici;
    g.
    una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rile­vanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al pro­gramma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

    3 Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullaosta di sicurezza.

    26 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Sezione 4:27 Autorizzazione

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Art. 6

    L’UFAC è competente per l’autorizzazione di:

    a.
    agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
    b.
    mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
    c.
    fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (n. 8.1.3 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
    d.
    organismi di controllo indipendenti conformemente all’articolo 7;
    e.
    organismi di formazione esterni conformemente all’articolo 9a;
    f.28
    coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) (n. 11.3.2 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
    g.29
    istruttori (n. 11.5.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998).

    28 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    29 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    Sezione 5:30 Organismi di controllo indipendenti

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Art. 8 Compiti e requisiti

    1 Gli organismi di controllo indipendenti adempiono i seguenti compiti:

    a.31
    verificano i requisiti applicabili e stilano rapporti sulle verifiche svolte all’attenzione dell’UFAC;
    b.
    esaminano e sottopongono a perizia, all’attenzione dell’UFAC, i programmi di sicurezza;
    c.
    presentano all’UFAC la richiesta di autorizzazione per l’organo controllato.

    2 Gli organismi di controllo indipendenti sottostanno alla vigilanza dell’UFAC.

    3 L’UFAC incarica solo organismi di controllo che:

    a.
    in quanto organismi di controllo dei mittenti conosciuti sono indipendenti dagli agenti regolamentati e dai mittenti conosciuti;
    b.32
    in quanto organismi di controllo dei fornitori conosciuti di provviste di bordo o di forniture per l’aeroporto, sono indipendenti dai fornitori conosciuti e regolamentati di provviste di bordo o forniture per l’aeroporto;
    c.
    svolgono la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe uni­tarie;
    d.
    dispongono di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
    e.
    dispongono di almeno un responsabile delle ispezioni.

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    Art. 9 Compiti del responsabile dell’ispezione

    Il responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di controllo. In particolare:

    a.
    forma e sorveglia le persone dell’organismo di controllo indipendente incari­cato della verifica;
    b.
    forma il responsabile della sicurezza dell’organo da controllare o incarica di questo compito persone qualificate;
    c.
    verifica se l’organo da controllare rispetta le prescrizioni;
    d.
    controlla che siano rispettate le disposizioni dell’UFAC relative alle ispe­zioni presso gli organi da controllare.

    Sezione 5a:33 Organismi di formazione esterni

    33 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Art. 9a34 Attribuzione dell’incarico

    L’UFAC può incaricare organismi di formazione esterni di formare i responsabili della sicurezza (n. 11.2.5 dell’all. del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998) o gli istruttori.

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    Art. 9b Compiti e requisiti

    1 Gli organismi di formazione esterni possono adempiere in particolare i seguenti compiti:

    a.
    preparano una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza o degli istruttori e la sottopongono per approvazione all’UFAC;
    b.
    istruiscono i responsabili della sicurezza o gli istruttori secondo le disposizioni dell’UFAC;
    c.
    esaminano i responsabili della sicurezza o gli istruttori al termine della formazione;
    d.
    presentano all’UFAC la richiesta di autorizzazione per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta o per gli istrut­tori.35

    2 Gli organismi di formazione esterni sottostanno alla vigilanza dell’UFAC.

    3 L’UFAC incarica soltanto organismi di formazione che:

    a.
    dispongono di competenze nello svolgimento e nell’organizzazione di forma­zioni;
    b.
    svolgono la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unita­rie;

    4 Gli istruttori incaricati della formazione devono:

    a.
    disporre di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
    b.
    disporre di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica;
    c.
    aver seguito un corso dell’UFAC destinato agli istruttori e superato il rela­tivo esame oppure disporre di una certificazione equivalente.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia

    Art. 10

    1 In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un’impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l’UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minac­ciati.

    2 Nella sua decisione, l’UFAC si basa sull’analisi della minaccia svolta dall’Ufficio federale di polizia.

    3 Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell’urgenza, l’UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l’esercente dell’aero­porto o l’impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione.

    Sezione 7: Assunzione dei costi

    Art. 11

    1 Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.

    2 Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.

    Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate

    Art. 12 Esercenti di aeroporto

    Gli esercenti di aeroporto a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:

    a.
    un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
    b.
    una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
    c.
    una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile;
    d.
    i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.
    Art. 13 Imprese di trasporto aereo

    1 Le imprese di trasporto aereo a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:

    a.
    un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
    b.
    una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
    c.
    una descrizione delle misure volte a proteggere l’aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile;
    d.
    i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.

    2 L’UFAC accorda tali agevolazioni a un’impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a.36
    l’impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso mas­simo al decollo inferiore alle 15 t o con meno di 20 posti.
    b.
    sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l’impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    Sezione 8a:37 Disposizione penale

    37 Introdotta dal n. I 1 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

    Art. 13a38

    In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 194839 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:

    a.
    in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un’impresa di trasporto aereo, di un’impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un’impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto o responsabile di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno: 40
    1.
    viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capo­verso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1,
    2.
    viola l’obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza,
    3.
    viola l’obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo, le forniture dell’aeroporto oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicu­rezza,
    4.41
    disattende l’obbligo di formare personale,
    4bis.42 disattende l’obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se neces­sario, certificato,
    5.
    viola l’obbligo di eseguire controlli della qualità oppure di aggior­nare i programmi di sicurezza,
    6.
    viola l’obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza;
    b.
    esercita senza autorizzazione un’attività per la quale è necessaria un’auto­rizzazione conformemente all’articolo 6.

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

    39 RS 748.0

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    42 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

    Sezione 9: Disposizioni finali

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