Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell'aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e gli articoli 122a–122d ONA:6
- a.
- i compiti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione;
- b.
- i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo;
- bbis.7
- i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
- c.8
- l’autorizzazione da parte dell’UFAC;
- d.
- i compiti degli organismi di controllo indipendenti;
- dbis.9
- i compiti degli organismi di formazione esterni in relazione alla formazione dei responsabili della sicurezza o degli istruttori;
- e.
- le misure in caso di particolare minaccia;
- f.
- il finanziamento delle misure;
- g.
- le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.
2 Nell’ambito della presente ordinanza il campo d’aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).
7 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
9 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012 (RU 2012 5541). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).