Art. 1 Competenza
1 Le operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili civili e militari stranieri sono condotte dal servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (servizio di ricerche e di salvataggio).
2 Le Forze aeree possono chiedere la collaborazione del servizio di ricerche e di salvataggio per le operazioni di ricerca e di salvataggio di velivoli militari svizzeri.