748.126.1 ORSA
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    748.126.1

    Ordinanza concernente il servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile

    (ORSA)

    del 7 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 3, 4 e 7 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea,

    ordina:

    Art. 1 Competenza

    1 Le operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili civili svizzeri e di aeromo­bili civili e militari stranieri sono condotte dal servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (servizio di ricerche e di salvataggio).

    2 Le Forze aeree possono chiedere la collaborazione del servizio di ricerche e di sal­vataggio per le operazioni di ricerca e di salvataggio di velivoli militari svizzeri.

    Art. 2 Organizzazione

    1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) regolamenta il servizio di ricerche e di salvataggio.

    2 Esso può delegare il servizio di ricerche e di salvataggio a organizzazioni compe­tenti.

    Art. 3 Collaborazione di altri servizi

    Per effettuare le operazioni di ricerca e di salvataggio, può essere richiesta la colla­borazione di altri servizi dell’amministrazione federale e, d’intesa con i Cantoni e i Comuni, della polizia e di altri organi cantonali e comunali.

    Art. 5 Attraversamento della frontiera

    1 I servizi federali competenti agevolano nella misura del possibile l’ammissione e il soggiorno temporaneo sul territorio svizzero del personale straniero che collabora, d’intesa con le Forze aeree, alle operazioni di ricerca e di salvataggio.

    2 Essi facilitano l’entrata in Svizzera delle merci e del materiale esteri utilizzati per le operazioni di ricerca e di salvataggio.

    Art. 6 Circolazione aerea

    1 L’Ufficio federale disciplina la circolazione aerea nelle zone in cui sono eseguite operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili o operazioni di soccorso mediante aeromobili in caso di catastrofi.

    2 Esso può vietare o limitare il sorvolo di queste zone agli aeromobili che non sono necessari allo svolgimento delle operazioni.

    Art. 7 Spese

    1 Le spese delle operazioni di ricerca e di salvataggio sono pagate dall’Ufficio fede­rale, che ne chiede il rimborso all’esercente dell’aeromobile o al terzo che le ha cagionate.

    2 Su decisione esplicita del Consiglio federale o quando si tratti di operazioni di ricerca e di salvataggio concernenti aeromobili stranieri immatricolati in uno Stato che prende a suo carico le spese di ricerca e di salvataggio di aeromobili svizzeri sul suo territorio, le spese sono assunte dalla Confederazione.

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