Art. 16
1 Il territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein costituisce una sola regione di ricerca e di salvataggio. Essa è delimitata dai rispettivi confini politici.
2 Le Forze aeree sono designate come centro svizzero di coordinamento di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile. L’Ufficio federale dell’aviazione civile indica nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) Svizzera, capitolo SAR, come raggiungere il centro di coordinamento.7
3 Le operazioni di ricerca sono effettuate dalle Forze aeree.
4 I dettagli sono regolati mediante contratto.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 22 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2769).