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    748.126.11

    Ordinanza sull’organizzazione e il funzionamento del servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile

    (ORS)1

    del 17 marzo 1955 (Stato 1° gennaio 2021)

    1 Nuovo tit. giusta il n. I dell’O dell’UFAC dell’8 ott. 1981, in vigore dal 1° dic. 1981 (RU 1981 1736).

    L’Ufficio federale dell’aviazione civile2,

    visto l’articolo 22 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione ae­rea; vista l’ordinanza del 7 novembre 20014 concernente il servizio di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile,5

    ordina:

    2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

    3 RS 748.0

    4 RS 748.126.1

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094).

    Art. 16

    1 Il territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein costituisce una sola regione di ricerca e di salvataggio. Essa è delimitata dai rispettivi confini politici.

    2 Le Forze aeree sono designate come centro svizzero di coordinamento di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile. L’Ufficio federale dell’aviazione civile indica nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) Svizzera, capitolo SAR, come raggiungere il centro di coordinamento.7

    3 Le operazioni di ricerca sono effettuate dalle Forze aeree.

    4 I dettagli sono regolati mediante contratto.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 22 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2769).

    Art. 28

    I centri di controllo della circolazione aerea, i capi degli aerodromi e gli altri organi della polizia aerea informano il centro di coordinamento, per la via più breve, quando un aeromobile ha perso il collegamento con gli organi di controllo o ha superato il limite di ritardo massimo ammissibile.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094).

    Art. 3

    1 Il centro di coordinamento comunica allo Stato d’immatricolazione dell’aero­mo­bile, al suo esercente nonchè alle autorità, ai servizi e alle organizzazioni inter­essati l’inizio delle operazioni di ricerca.

    2 Se è il caso, il centro di coordinamento informa dell’inizio delle operazioni di ricerche anche i vicini centri di coordinamento stranieri, e chiede, se necessario, la lo­ro collaborazione.

    Art. 4

    Il centro di coordinamento cerca di ottenere tutte le informazioni disponibili sul­l’aeromobile (piano di volo, avviso di volo, aerodromi di deviazione previsti, atter­ramenti forzati, infortuni, ecc.), per poter stabilire la rotta seguita e localizzare la zona di ricerche.

    Art. 59

    I centri di controllo del traffico aereo cercano di contattare l’aeromobile e di determinarne la posizione in aria o al suolo.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 23 gen. 1996, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 767).

    Art. 6

    1 Il centro di coordinamento può valersi di aeroplani per esplorare le zone in cui si presume che l’aeromobile sia caduto o abbia eseguito un atterramento forzato.

    2 Gli equipaggi degli aeroplani usati per le ricerche, muniti dell’attrezzatura neces­saria, tenteranno di stabilire il collegamento con l’aeromobile o di intercettare le sue trasmissioni.

    Art. 7

    Il centro di coordinamento può invitare il pubblico, per mezzo della stampa e della radio, a fornirgli tutte le osservazioni che potessero facilitare la ricerca dell’aero­mobile.

    Art. 8

    Le operazioni di ricerca, in settori limitati, possono essere affidate a pattuglie ter­re­stri.

    Art. 9

    1 Di regola, i primi soccorsi sono prestati dalle autorità locali, alle quali, in caso di necessità, il centro di coordinamento fornisce rinforzi.

    2 Se il relitto si trova in un luogo difficilmente accessibile, il centro di coordina­mento può organizzare le operazioni di soccorso valendosi di colonne terrestri o di aeroplani.

    Art. 10

    1 Il contenuto dei pacchi di soccorso lanciati dagli aeroplani ai superstiti è segnalato coi seguenti nastri colorati:

    Rosso:
    Materiale sanitario e di primo soccorso
    Azzurro:
    Acqua e viveri
    Giallo:
    Coperte e indumenti di protezione
    Nero:
    Materiali vari, apparecchi radio, apparecchi per cucinare, accette, bussole, utensili di cucina, ecc.

    2 Se il pacco contiene materiale dei vari gruppi sopra indicati, esso porta i nastri dei colori che entrano in considerazione.

    3 I pacchi contengono le istruzioni stampate concernenti il modo d’uso dei vari materiali. Tali istruzioni sono redatte in tedesco, francese, italiano e inglese.

    Art. 11

    Gli equipaggi di salvataggio faranno il possibile affinchè nel luogo dell’infortunio non siano apportati mutamenti che potrebbero intralciare l’inchiesta ufficiale, salvo quelli resi indispensabili dai lavori di salvataggio.

    Art. 12

    1 Le comunicazioni terra-aria avranno luogo mediante segnali ottici. I superstiti use­ranno il codice internazionale A e gli equipaggi di ricerche e di soccorso il codice internazionale B, indicati nell’allegato.

    2 Gli equipaggi degli aeromobili che hanno visto e compreso un segnale ottico a terra lo confermeranno mediante il lancio di un messaggio o mediante un movi­mento oscillatorio delle ali dell’aeroplano.

    Art. 13

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1955.

    Allegato10

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC dell’8 ott. 1981, in vigore dal 1° dic. 1981 (RU 1981 1736).

    (art. 12)

    Codice internazionale A per i segnalati ottici terra-aria ad uso dei superstiti

    Numero

    Messaggio

    Segnale

    1

    Chiediamo assistenza

    V

    2

    Chiediamo assistenza medica

    X

    3

    No

    N

    4

    Si

    Y

    5

    Ci dirigiamo in questa direzione

    I segnali possono essere formati con strisce di stoffa, tessuto di paracadute, pezzi di legno o con sassi, oppure mediante orme o altrimenti sul terreno o sulla neve.

    Possibilmente, i segnali devono misurare almeno metri 2,50 e risaltare nello sfondo.

    Codice internazionale B per i segnali ottici terra-aria ad uso degli equipaggi di ricerche e di salvataggio a terra

    Numero

    Messaggio

    Segnale

    1

    Operazioni terminate

    LLL

    2

    Abbiamo trovato tutti gli occupanti

    LL

    3

    Abbiamo trovato soltanto una parte degli occupanti

    ++

    4

    Impossibile avanzare. Ritorniamo alla base

    XX

    5

    Ci siamo divisi in due gruppi e ci dirigiamo ciascuno nella direzioen indicata

    6

    Abbiamo saputo che l’aeromobile si trova in questa direzione

    7

    Non abbiamo trovato nulla. Proseguiamo le ricerche

    NN

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