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    748.127.2

    Ordinanza del DATEC concernente il personale di manutenzione d’aeromobili

    (OPMA)

    del 25 agosto 2000 (Stato 1° agosto 2008)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

    visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA),

    ordina:

    Capitolo 1: Campo d’applicazione e definizioni

    Art. 13 Campo d’applicazione e diritto applicabile

    1 La presente ordinanza disciplina il rilascio di licenze e di autorizzazioni personali a persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione su aeromobili o loro componenti o che applicano procedure particolari.

    2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

    a.
    regolamento (CE) n. 1592/2002;
    b.
    regolamento (CE) n. 2042/2003.

    3 Essa si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un’autorizzazione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all’articolo 1, purché tali attività siano svolte:

    a.
    in Svizzera o presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse;
    b.
    all’estero, nella misura in cui siano ammissibili secondo la legislazione estera e non siano applicabili prescrizioni estere più severe.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    4 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

    Art. 25

    5 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 36 Definizioni

    Nella presente ordinanza s’intende per:

    a.
    personale autorizzato a certificare: personale addetto alla manutenzione, abilitato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) a rilasciare certificati di riammissione in servizio;
    b.
    componenti: motori, eliche, componenti, gruppi, elementi costruttivi ed equipaggiamenti, compresi quelli di emergenza; i carichi esterni sganciabili degli elicotteri che servono esclusivamente al trasporto di materiale non sono considerati come componenti;
    c.
    autorizzazione personale: documento rilasciato dall’UFAC che abilita il titolare a certificare lavori di manutenzione soltanto su determinate componenti o determinate attività;
    d.
    lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili e loro componenti;
    e.
    lavori di manutenzione complessi e non complessi: lavori di manutenzione ai sensi delle direttive dell’UFAC (Comunicazioni tecniche, art. 29);
    f.
    certificato di riammissione in servizio: documento attestante che i lavori di manutenzione effettuati su un aeromobile o su una componente sono stati eseguiti e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manuten­zione;
    g.
    documenti di manutenzione: tutte le informazioni necessarie affinché un aeromobile o una componente siano mantenuti in uno stato tale da garantirne l’aeronavigabilità.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Capitolo 2: Disposizioni generali concernenti le licenze e le autorizzazioni personali

    Sezione 1: Obbligo di chiedere la licenza

    Art. 4 Principio

    1 Chiunque, in virtù della presente ordinanza, intende eseguire, sorvegliare e certifi­care lavori di manutenzione o applicare, in modo autonomo, procedure particolari, deve essere titolare di una licenza personale rilasciata o riconosciuta dall’UFAC7 o di un’autorizzazione personale rilasciata da quest’ultimo.

    2 Le persone non titolari di una licenza o di un’autorizzazione personale pertinente sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione unicamente sotto la sorveglianza diretta di un titolare di una licenza, di un’autorizzazione personale conformemente alla presente ordinanza o di una licenza di cui all’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/20038.9

    3 Sono fatti salvi gli articoli 33 e 34 dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 199510 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).11

    7 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

    8 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    10 RS 748.215.1

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 5 Licenze estere

    1 Chiunque intende esercitare in modo duraturo un’attività soggetta a licenza deve chiedere una convalida scritta dell’autorizzazione estera all’UFAC. Questa convalida è rilasciata per due anni al massimo, purché lo Stato terzo interessato conceda la reciprocità.12

    2 In casi motivati, l’UFAC può eccezionalmente autorizzare i titolari di una licenza estera o di un’autorizzazione estera di personale di manutenzione a esercitare tempo­raneamente un’attività soggetta a licenza, a condizione che queste persone dispon­gano delle conoscenze e dell’esperienza richieste.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 6 Genere di licenze e autorizzazione personale

    1 L’UFAC rilascia le seguenti licenze di personale di manutenzione:13

    a.
    meccanico d’aeromobili;
    b.
    ...14
    c.
    specialista.

    2 Al posto di una licenza di specialista, l’UFAC può rilasciare un’autorizzazione personale se il campo di attività del richiedente si estende unicamente a determinate componenti15 o a un settore limitato.

    3 Le licenze e le autorizzazioni personali possono essere vincolate a obblighi o restrizioni.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    14 Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    15 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611 4075). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 7 Iscrizioni

    1 La licenza o l’autorizzazione personale indicheranno a quali aeromobili, componenti o campi di attività si estendono.

    2 L’UFAC rilascia direttive concernenti le iscrizioni possibili (art. 29).

    Sezione 2: Condizioni per il conseguimento o l’estensione

    Art. 8 Idoneità personale

    L’UFAC può rifiutare il rilascio di una licenza o di un’autorizzazione personale se vi è motivo di temere che il richiedente, nello svolgere la propria attività, compro­metta la sicurezza. Esso può obbligare il richiedente a fornire indicazioni comple­mentari, in particolare circa il suo stato di salute o eventuali precedenti penali.

    Art. 9 Formazione preliminare

    1 Come base per il conseguimento di una licenza o di un’autorizzazione personale, l’UFAC può riconoscere integralmente o parzialmente licenze e autorizzazioni estere, come pure esami superati all’estero, a condizione che corrispondano almeno alle esigenze della presente ordinanza.16

    2 In casi speciali, segnatamente quando la formazione preliminare del richiedente lo giustifica, l’UFAC può:

    a.
    autorizzare una riduzione del tempo di formazione;
    b.
    ordinare un esame ridotto;
    c.
    dispensare dall’esame.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Sezione 3: Esami di capacità

    Art. 10 Esecuzione

    1 L’UFAC determina il programma, il luogo e la data degli esami.

    2 Può accettare che un esame sia suddiviso in esami parziali. L’esame dev’es­sere concluso entro cinque anni.

    3 Se non è osservato questo termine, l’UFAC stabilisce quali esami parziali devono essere ripetuti.

    Art. 11 Iscrizione

    L’iscrizione agli esami di capacità dev’essere indirizzata all’UFAC o a un organo designato da quest’ultimo.

    Art. 12 Esperti esterni

    1 L’UFAC può ricorrere a esperti esterni per lo svolgimento degli esami.

    2 Può delegare parzialmente o interamente lo svolgimento degli esami a un organo qualificato.

    Art. 13 Risultato

    1 L’esperto stila un verbale sullo svolgimento dell’esame. Quest’ultimo dev’essere trasmesso all’UFAC entro cinque giorni.

    2 Gli esami non superati possono essere ripetuti due volte. La seconda e la terza prova d’esame si limitano alle materie in cui il candidato non ha risposto correttamente ad almeno il 75 per cento delle domande della prima prova d’esame.17

    3 L’UFAC fissa il termine entro il quale il candidato potrà ripresentarsi all’esame. Di norma, questo termine è di almeno tre mesi.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 1418 Direttive

    L’UFAC emana, sotto forma di un regolamento d’esame, direttive concernenti l’esecuzione degli esami di capacità (Comunicazioni tecniche, art. 29).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Sezione 4: Validità della licenza e dell’autorizzazione personale

    Art. 15 Grado d’esperienza sufficiente

    1 Il titolare di una licenza o di un’autorizzazione personale può esercitare un’attività alla quale è abilitato unicamente se dispone delle conoscenze e capacità necessarie.

    2 Se non ha più esercitato la sua attività in un certo campo durante un periodo pro­lungato o se, per altre ragioni, vi è motivo di dubitare seriamente delle sue cono­scenze e capacità, l’UFAC può esigere che segua un corso di ripetizione, un corso specializzato o superi un esame di controllo.

    Art. 16 Attitudini sufficienti

    Il titolare di una licenza o di un’autorizzazione personale non può esercitare l’atti­vità alla quale è abilitato se le sue attitudini risultano compromesse da una malattia o sovraffaticamento, o se si trova sotto l’influsso di bevande alcooliche, stupefacenti o medicinali.

    Art. 17 Durata di validità della licenza e dell’autorizzazione personale

    1 La durata di validità della licenza e dell’autorizzazione personale è di cinque anni.

    2 Su richiesta, esse sono di volta in volta prolungate di cinque anni se il titolare dimostra che nel corso dei due anni precedenti ha esercitato un’attività nei settori corrispondenti durante almeno sei mesi.19

    3 L’UFAC decide, caso per caso, del rinnovo di licenze o autorizzazioni personali scadute, detenute da persone che non possono provare di avere svolto l’attività pra­tica prescritta per il rinnovo.

    4 Può far dipendere il rinnovo della licenza o dell’autorizzazione personale dalla condizione che il candidato abbia seguito un corso di ripetizione, un corso specializ­zato o superato un esame di controllo.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 18 Revoca della licenza o dell’autorizzazione personale e limitazione del campo d’applicazione

    In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può pronunciare la revoca tempora­nea o definitiva di una licenza o di un’autorizzazione personale o limitarne il campo d’applicazione e i relativi diritti, in particolare se:

    a.
    non sono più adempiute le condizioni determinanti per il conseguimento di questi due documenti;
    b.
    le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente e in modo grave;
    c.
    il titolare rifiuta di mettere a disposizione dell’UFAC i documenti necessari per controllare l’applicazione di dette prescrizioni.

    Sezione 5: Procedure di lavoro speciali

    Art. 19

    1 L’UFAC determina le procedure di lavoro speciali per le quali sono necessarie una licenza di specialista (art. 26) o un’autorizzazione personale da esso ricono­sciuta. Può vincolare il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’adempimento di determinate condizioni.

    2 L’UFAC emana direttive concernenti le procedure di lavoro speciali (Comunicazioni tecniche, art. 29).20

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Capitolo 3: Disposizioni particolari concernenti le licenze e le autorizzazioni personali

    Sezione 1: Licenza di meccanico d’aeromobili

    Art. 20 Condizioni per il conseguimento

    1 Chiunque intende conseguire una licenza di meccanico d’aeromobili deve adem­piere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché:

    a.
    aver compiuto almeno 21 anni;
    b.
    dimostrare di aver seguito un apprendistato o una formazione equivalente in un campo adeguato all’attività di meccanico d’aeromobili;
    c.
    poter provare che ha esercitato durante tre anni un’attività nella manuten­zione degli aeromobili, di cui due anni nel campo in questione, o che ha seguito un corso riconosciuto dall’UFAC ed esercitato durante due anni un’attività di manutenzione di aeromobili nel campo in questione; in en­trambi i casi, l’ultima attività pratica non deve risalire a più di dodici mesi prima;
    d.
    aver superato l’esame di capacità;
    e.21
    disporre di una conoscenza delle lingue estere sufficiente per comprendere i documenti di manutenzione.

    2 L’UFAC decide caso per caso se l’attività in seno a un’impresa di costruzione o su velivoli militari può essere computata sull’attività pratica richiesta.

    21 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 21 Esame di capacità

    L’esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di:

    a.
    prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili;
    b.
    conoscenze dei materiali e delle norme;
    c.
    conoscenze generali degli aeromobili;
    d.22
    conoscenze delle componenti e dei sistemi di aeromobili nel campo d’attività sollecitato dal richiedente;
    e.
    utilizzazione dei documenti di manutenzione;
    f.
    procedure di lavoro e di controllo, compresa la conoscenza dei lavori ammi­nistrativi necessari;
    g.
    conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 22 Diritti del titolare della licenza

    1 Il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili è autorizzato a:

    a.
    eseguire, sorvegliare e certificare in modo autonomo lavori di manutenzione non complessi sugli aeromobili iscritti nella sua licenza;
    b.
    eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione complessi su aeromobili sotto la sorveglianza di un’impresa di manutenzione titolare dell’autorizzazione corrispondente.23

    2 In singoli casi, l’UFAC può autorizzare il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili a eseguire in modo autonomo e a certificare lavori di manutenzione complessi sugli aeromobili iscritti nella sua licenza.24

    3 Fatti salvi eventuali requisiti complementari posti dagli organi competenti dell’ae­roporto, il titolare della licenza di meccanico d’aeromobili è inoltre abilitato a:

    a.
    rullare con un aeromobile, a condizione di essere stato introdotto a que­st’operazione e alle procedure applicate presso l’aerodromo;
    b.
    entrare in contatto radiotelefonico con i servizi della sicurezza aerea, a con­dizione di essere stato introdotto alle procedure applicate per le comunica­zioni radiotelefoniche e di conoscere le espressioni convenzionali per il rul­laggio.

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Sezione 2:25 ...

    25 Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Sezione 3: Licenza di specialista o autorizzazione personale

    Art. 26 Condizioni per il conseguimento

    1 Chiunque intende conseguire una licenza di specialista o un’autorizzazione perso­nale deve adempiere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché:

    a.
    aver compiuto almeno 21 anni;
    b.
    dimostrare di aver seguito un apprendistato o una formazione equivalente in un campo adeguato all’attività di specialista;
    c.
    poter provare che durante due anni ha esercitato la sua attività nella manu­tenzione degli aeromobili o componenti26, di cui almeno un anno nel campo di attività richiesto; l’ultima attività pratica non deve risalire a più di dodici mesi prima;
    d.
    aver superato l’esame di capacità o presentare un’autorizzazione personale rilasciata da un’organizzazione specializzata riconosciuta dall’UFAC;
    e.27
    disporre di una conoscenza delle lingue estere sufficiente per comprendere i documenti di manutenzione.

    2 In singoli casi l’UFAC può dispensare parzialmente o completamente il richie­dente da determinate condizioni giusta il capoverso 1 lettera c, a condizione che esso provi di aver seguito una formazione pratica equivalente.

    26 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611 4075). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

    27 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 27 Esame di capacità

    L’esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di:

    a.
    prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili e componenti;
    b.
    applicazione dei documenti di manutenzione;
    c.
    esigenze di navigabilità per il campo in questione;
    d.28
    conoscenze dei materiali e delle norme nonché delle componenti e dei sistemi di aeromobili nel pertinente campo di attività;
    e.
    procedure di lavoro e di controllo, compresa la conoscenza dei necessari lavori amministrativi;
    f.
    conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Art. 28 Diritti del titolare della licenza

    1 Il titolare di una licenza di specialista o di un’autorizzazione personale è autoriz­zato, per i campi d’attività iscritti nella sua licenza o nella sua autorizzazione personale, a eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili e loro componenti.29

    2 L’articolo 22 capoverso 3 si applica per analogia al rullaggio degli aeromobili.

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Capitolo 4: Comunicazioni tecniche

    Art. 2930

    1 L’UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni complementari concernenti il personale di manutenzione.

    2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.

    3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC31.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    31 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

    Capitolo 5: Disposizioni finali

    Art. 31 Disposizioni transitorie

    1 Le vecchie licenze per il personale di manutenzione d’aeromobili sono rinnovate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza conformemente alle disposizioni dell’articolo 17.

    2 L’estensione di una licenza nazionale a una licenza secondo il regolamento JAR-66 è disciplinata dall’OJAR-6633.

    Art. 31a34 Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008

    1 Le licenze di controllore d’aeromobili rilasciate secondo il diritto anteriore rimangono valide dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 luglio 2008 della presente ordinanza.

    2 L’UFAC può rinnovarle purché siano adempiute le condizioni di cui all’arti­colo 17.

    34 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    Allegato35

    35 Abrogato dal n. II dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

    (art. 29)

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