Art. 13 Campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina il rilascio di licenze e di autorizzazioni personali a persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione su aeromobili o loro componenti o che applicano procedure particolari.
2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
- a.
- regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b.
- regolamento (CE) n. 2042/2003.
3 Essa si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un’autorizzazione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all’articolo 1, purché tali attività siano svolte:
- a.
- in Svizzera o presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse;
- b.
- all’estero, nella misura in cui siano ammissibili secondo la legislazione estera e non siano applicabili prescrizioni estere più severe.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).
4 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).