Art. 14 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19955 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).
2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
- a.
- regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b.
- regolamento (CE) n. 2042/2003.
3 Essa si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.
4 Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere più severe, la presente ordi-nanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione:
- a.
- in Svizzera su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri;
- b.
- all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti svizzeri;
- c.
- all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri.
5 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromo-bili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
6 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).