748.127.5 OICA
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    748.127.5

    Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili

    (OICA)

    del 5 febbraio 1988 (Stato 1° febbraio 2013)

    Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DATEC),

    visto l’articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea,2

    ordina:

    1 RS 748.0

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    Capitolo 1: In generale

    Art. 13 Definizioni

    Nella presente ordinanza s’intende per:

    a.
    documenti di costruzione: disegni d’officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d’ispe­zione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
    b.
    prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobili ed equipaggiamenti.
    c.
    certificato di officina: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione;
    d.4
    volo per il collaudo: volo di un nuovo aeromobile destinato a dimostrare che è conforme alle indicazioni del certificato di tipo.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    4 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    Art. 25 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile

    1 La presente ordinanza definisce le condizioni necessarie affinché un’impresa di costruzione di aeromobili ottenga la licenza d’impresa di costruzione, nonché i diritti e i doveri che ne derivano.

    2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera7:

    a.
    regolamento (CE) n. 216/20088;
    b.
    regolamento (UE) n. 748/20129.10

    3 Essa si applica alle imprese in Svizzera e alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.

    4 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la costruzione di aeromobili e parti d’aeromobile.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    6 RS 0.748.127.192.68

    7 La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

    8 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

    9 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    Art. 311 Eccezioni

    L’UFAC può, in casi particolari, autorizzare deroghe alla presente ordinanza, segnatamente in presenza di innovazioni tecniche o se la navigabilità o l’idoneità all’impiego di motori, eliche, parti d’aeromobile o equipaggiamenti non rischia di essere lesa.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    Capitolo 2: imprese di costruzione di aeromobili

    Sezione 1: Obbligo di chiedere la licenza

    Art. 4 Principio

    1 Le imprese che intendono fabbricare in serie aeromobili o altri prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo conformemente all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 199512 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) devono essere titolari di una licenza d’impresa di costruzione.13

    2 …14

    3 Le imprese che eseguono in subordine certi lavori speciali per conto di un’impresa di costruzione titolare della licenza di impresa di costruzione non hanno bisogno di una tale licenza.

    4 In caso di dubbio, l’UFAC15 statuisce sull’obbligo di chiedere la licenza.

    123 RS 748.215.1

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    14 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    15 Nuova epressione giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 5 Imprese della Confederazione

    1 Le imprese appartenenti alla Confederazione, che costruiscono aeromobili civili e parti di essi per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo, debbono soddisfare, per lo svolgimento di questa attività, le esigenze della presente ordinanza.

    2 Per quanto necessario, le modalità sono disciplinate mediante un accordo tra l’UFAC e le imprese federali interessate.

    Art. 6 Imprese all’estero

    L’UFAC definisce, caso per caso, le esigenze che devono essere soddisfatte per po­ter affidare i lavori di costruzione a filiali all’estero oppure ad imprese straniere.

    Sezione 2: Condizione per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione

    Art. 7 Domanda

    1 Chiunque richiede una licenza d’impresa di costruzione deve indicare nella domanda per quali prodotti desidera la licenza.16

    2 La domanda, corredata dei documenti completi giusta l’articolo 8, deve essere indirizzata all’UFAC al più tardi due mesi prima dell’ispezione dell’impresa. I documenti devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese.17

    3 Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/200318 non sono tenute a fornire alcuna attestazione né documento supplementare ai sensi degli articoli 8–12.19

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    18 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    19 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    Art. 820 Condizioni

    Il richiedente deve provare che:

    a.
    l’impresa è intavolata nel registro di commercio in Svizzera, o che non è soggetta all’obbligo di iscrizione in tale registro;
    b.
    le condizioni per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/201221 sono adempiute;
    c.
    le seguenti norme22 emanate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) relative al regolamento (UE) n. 748/2012 sono rispettate:
    1.
    le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications; CS);
    2.
    mezzi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compli­ance; AMC);
    3.
    le istruzioni (Guidance Material; GM).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    21 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    22 Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu/home.php > Aviation Professionals & Industry > Certification specification) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch > Documentazione > Basi legali). Possono inoltre essere consultate od ottenute presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.

    Sezione 3: Ispezione dell’impresa e licenza d’impresa di costruzione

    Art. 1324 Ispezioni dell’impresa

    1 L’UFAC determina, in base a ispezioni dell’impresa, se alla stessa può essere rilasciata una licenza d’impresa di costruzione. Esso esegue le ispezioni, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del richiedente, in presenza di un rappresentante dell’impresa stessa.

    2 Esso fissa la data delle ispezioni.

    3 Per le ispezioni, può convocare esperti esterni.

    4 Il risultato delle ispezioni viene annotato in un rapporto d’ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane.

    5 Se le ispezioni dimostrano che non sono soddisfatte tutte le condizioni, l’UFAC lo comunica al richiedente per scritto. Fissa un termine appropriato entro il quale porvi rimedio.

    6 Se il richiedente non ha preso le misure necessarie entro il termine stabilito, le ispezioni si intendono negative.

    7 Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/201225, non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d’impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza, sempreché siano applicati gli stessi processi di fabbricazione.

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    25 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    Art. 14 Licenza d’impresa di costruzione

    1 Se sono soddisfatte tutte le condizioni, l’UFAC rilascia al richiedente la licenza d’impresa di costruzione.

    2 In un allegato alla licenza, sono descritti i prodotti per i quali la stessa è valida.

    Art. 1526 Estensione della licenza d’impresa di costruzione

    1 Al titolare di una licenza d’impresa di costruzione che richiede l’iscrizione di altri prodotti nella sua licenza si applicano per analogia:

    a.
    le condizioni secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/201227; e
    b.
    le norme di cui all’articolo 8 lettera c.

    2 Alle ispezioni parziali si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 13 e 14.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    27 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    Art. 1628 Casi speciali

    In casi speciali, l’UFAC può autorizzare temporaneamente la fabbricazione in serie di prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo e che non figurano nella licenza d’impresa di costruzione. Può subordinare tale autorizzazione a oneri.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    Sezione 4: Diritti del titolare

    Art. 17 Lavori di costruzione e di manutenzione29

    1 Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è autorizzato a:

    a.
    fabbricare in serie, controllare e certificare i prodotti descritti nell’allegato alla licenza conformemente al manuale dell’impresa approvato;
    b.
    provvedere alla manutenzione dei nuovi prodotti che ha costruito e rilasciare il corrispondente certificato di riammissione in servizio conformemente all’articolo 37 capoverso 1 ODNA30.31

    2 Questi diritti possono essere esercitati unicamente fintanto che sono adempiute le condizioni prescritte nell’articolo 8.32

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    30 RS 748.215.1

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

    Art. 18 Voli per il collaudo degli aeromobili costruiti

    1 Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è abilitato a effettuare voli di collaudo con gli aeromobili da lui costruiti, senza che gli stessi siano muniti di un contrassegno ufficiale, bensì del numero di serie, a condizione che:

    a.
    l’organo di controllo della qualità abbia certificato la conformità con il tipo;
    b.
    i rischi di responsabilità civile siano coperti; e
    c.
    il servizio di volo sia conforme al manuale dell’impresa.33

    2 L’UFAC può imporre oneri particolari per i voli di collaudo.

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    Sezione 5: Validità della licenza d’impresa di costruzione

    Art. 1934 Durata

    1 La licenza d’impresa di costruzione ha durata illimitata.

    2 In caso particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    Art. 2035 Ispezione periodica dell’impresa

    L’UFAC effettua almeno ogni 12 mesi un’ispezione dell’impresa ai sensi dell’arti­colo 13 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    Art. 21 Ritiro della licenza d’impresa di costruzione e limitazione del campo d’applicazione

    L’UFAC può ridurre la durata di validità della licenza d’impresa di costruzione, riti­rare la licenza a tempo determinato o indeterminato o limitare la fabbricazione dei prodotti descritti nell’allegato alla licenza stessa:

    a.
    se è accertato che una o più condizioni, determinanti a suo tempo per il rilascio della licenza, non sono più soddisfatte;
    b.
    se è accertato che i lavori sono stati gravemente trascurati o eseguiti reiterata­mente senza cura;
    c.
    in applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 194836 sulla navigazione aerea.

    Capitolo 3: Altre prescrizioni; direttive e comunicazioni

    Art. 2237

    1 L’UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni, segnatamente sugli organi di controllo della qualità.

    2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche38.

    3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC.

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

    38 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

    Capitolo 4: Disposizioni finali

    Art. 2339

    39 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

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