Art. 13 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- documenti di costruzione: disegni d’officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d’ispezione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
- b.
- prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobili ed equipaggiamenti.
- c.
- certificato di officina: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione;
- d.4
- volo per il collaudo: volo di un nuovo aeromobile destinato a dimostrare che è conforme alle indicazioni del certificato di tipo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
4 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).