748.127.6Ordinanza del DATEC sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea
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748.127.6
Ordinanza del DATEC sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea
del 20 novembre 2006(Stato 1° dicembre 2006)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 57 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), in esecuzione dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2042/20032,
2 Reg. (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, GU L 315 del 28.11.2003, p. 1.
È considerato trasporto aereo commerciale ai sensi della presente ordinanza il trasporto che richiede una licenza d’esercizio secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 19923, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
1 Per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
2 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) può applicare agli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale le seguenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 2042/2003:
a.
allegato I, capitolo C, paragrafo M.A.302, dal 1° ottobre 2007;
b.
allegato I, capitolo F, dal 1° gennaio 2007;
c.
allegato I, capitolo G, dal 1° gennaio 2007;
d.
allegato I, capitolo I, dal 1° gennaio 2008.
3 Per gli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I capitolo I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
4 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale può applicare agli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale le disposizioni di cui al capoverso 3 dal 1° gennaio 2008.
1 Per gli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg, le disposizioni di cui ai paragrafi 145.A.30(g), 145.A.30(h)(1) e 145.A.30(h)(2) dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
2 Le disposizioni di cui al capoverso 1 possono essere applicate agli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg già dal 1° gennaio 2007.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2006.
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