Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 e il rapporto tra tali requisiti e le altre disposizioni concernenti le operazioni di volo.
748.127.7
del 25 maggio 2023 (Stato 1° luglio 2023)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 76 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea; in esecuzione del regolamento (UE) n. 965/20122 nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
ordina:
2 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 e il rapporto tra tali requisiti e le altre disposizioni concernenti le operazioni di volo.
1 Si presume che le disposizioni del regolamento (UE) n. 965/2012 siano osservate se sono rispettate le seguenti normative4 relative al regolamento UE menzionato pubblicate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC):
2 Chi deroga alle normative di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all’UFAC di soddisfare in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 965/2012.
4 Tali normative non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (
1 Fatti salvi i capoversi seguenti, le disposizioni concernenti le operazioni di volo del regolamento (UE) n. 965/2012 si applicano per analogia agli aeromobili secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2018/11395 conformemente alle rispettive classificazioni e ai rispettivi settori di impiego. I termini e le definizioni del regolamento (UE) n. 965/2012 si applicano per analogia.
2 Sono esclusi dal rimando di cui al capoverso 1 i voli con aeromobili che rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19946 sulle categorie speciali di aeromobili.
3 È escluso dal rimando di cui al capoverso 1 l’esercizio di aeromobili della categoria speciale, sottocategoria «Sperimentali», di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera f dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19957 concernente la navigabilità degli aeromobili. Tale esercizio si svolge in applicazione delle regole definite nel singolo caso. Queste regole sono stabilite mediante decisione come onere legato all’ammissione tecnica.
4 L’esercizio di aeromobili con peso ridotto secondo l’articolo 2b dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea si svolge in applicazione delle regole d’esercizio di voli non commerciali, a prescindere dalle sue modalità.
5 Su richiesta, un operatore di aeromobili approvato può essere autorizzato dall’UFAC a derogare a singole norme del regolamento (UE) n. 965/2012 per l’esercizio di aeromobili secondo il capoverso 1 se:
6 Gli operatori di aeromobili non soggetti all’obbligo di approvazione devono comunicare all’UFAC in debita forma le deroghe auspicate e adempiere le condizioni di cui al capoverso 5 lettere a e b.
7 Nel singolo caso l’UFAC stabilisce mediante decisione ulteriori restrizioni e misure volte a garantire operazioni di volo sicure, se queste si rendono necessarie a causa di specificità tecniche o operative di un aeromobile o del suo particolare scopo di impiego.
5 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Per gli operatori di aeromobili che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative ai tempi di servizio del regolamento (UE) n. 965/2012 e che sono posti sotto la sorveglianza dell’UFAC, è determinante la finestra temporale dell’«orario irregolare (di early type)» secondo il citato regolamento, allegato III, ORO.FTL.105 (8)(a).
Al di sopra del territorio svizzero i seguenti voli eseguiti nell’ambito di operazioni commerciali specializzate sono considerati ad alto rischio secondo il regolamento (UE) n. 965/2012:
L’attività di un’organizzazione è considerata marginale secondo l’articolo 6 paragrafo 4 bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 se non costituisce più del 20 per cento delle ore di volo che l’organizzazione ha effettuato con tutti gli aeromobili a sua disposizione durante un anno civile.
1 I voli introduttivi sottostanno, oltre che ai requisiti minimi dell’articolo 2 paragrafo 9 e dell’articolo 6 paragrafo 4 bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012, anche alle seguenti condizioni:
2 Se intende effettuare voli introduttivi, l’organizzazione deve prima darne comunicazione all’UFAC. Alla fine di ogni anno civile essa redige un rapporto all’attenzione dell’UFAC. Il rapporto contiene almeno una sintesi statistica dei voli introduttivi effettuati negli ultimi 12 mesi, la dichiarazione della persona designata come responsabile e i criteri di selezione adottati per questa funzione.
1 Purché le condizioni di volo approvate e l’autorizzazione di volo rilasciata (permit to fly) non prevedano esplicitamente una regolamentazione diversa, ai voli secondo l’articolo 6 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 si applicano, conformemente alle definizioni di tale regolamento, le disposizioni dell’allegato VI per aeromobili complessi e dell’allegato VII per aeromobili non complessi.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 si rinuncia al requisito della dichiarazione secondo l’allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012.
3 Se nei casi di cui al capoverso 1 si esercitano diritti che richiedono un’approvazione specifica secondo l’allegato V del regolamento (UE) n. 965/2012, si applicano le condizioni previste in questo allegato. L’approvazione specifica può essere rilasciata con l’autorizzazione di volo o come decisione distinta.
L’ordinanza del DATEC del 17 dicembre 20138 sull’attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 è abrogata.
8 [RU 2014 181]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
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