Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione e rapporto con il diritto internazionale
1 La presente ordinanza disciplina gli aspetti dei tempi di volo e dei periodi di servizio dei membri dell’equipaggio di velivoli che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3922/91, possono essere disciplinati da ogni Stato membro.
2 Essa è applicabile alle imprese di trasporti aerei con sede in Svizzera, soggette all’obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o beni.
3 Insieme all’Allegato III Sezione Q del regolamento (CEE) n. 3922/91, la presente ordinanza è applicabile a tutti i voli di tali imprese, inclusi i voli qualificabili come privati.4
4 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).