Art. 1 Pubblicità, accessibilità e disponibilità nel trasporto di persone
1 Nel trasporto di persone, le serie di voli di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sulla navigazione aerea non sono considerate traffico di linea sottoposto a concessione se sono adempiute le seguenti premesse:
- a.
- i voli sono eseguiti sulla base di contratti di noleggio;
- b.
- ogni noleggiatore assume almeno 10 posti di passeggeri per una determinata destinazione; questa restrizione non si applica se la capacità totale o residua dell’aeromobile è inferiore a 10 posti;
- c.
- prima della partenza, ogni passeggero possiede una prenotazione definitiva per l’andata e il ritorno presso un solo noleggiatore. Tuttavia, il volo di ritorno può anche prendere avvio da un luogo diverso da quello di destinazione. A titolo eccezionale, la data del volo di ritorno può essere modificata dopo la partenza. I voli di andata e di ritorno possono essere eseguiti da diverse imprese di trasporto aereo. Sono ammessi trasporti di sola andata conformemente all’articolo 4 capoverso 2;
- d.
- i passeggeri rientrano in una delle categorie di noleggio menzionate negli articoli 2 a 5.
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (ufficio) può rilasciare a un’impresa di trasporto aereo l’autorizzazione per trasportare, in base a tariffe stabilite liberamente, passeggeri sui voli di linea che adempiono le condizioni menzionate al capoverso 1, se:
- a.
- ciò non costituisce una violazione di accordi internazionali;
- b.
- sono utilizzati meno della metà dei posti riservati al traffico di linea.
3 Sono ammessi eccezionalmente i trasporti a titolo gratuito nonché quelli che consentono di utilizzare disponibilità inopinate di posti con ritorno dei passeggeri entro 24 ore dall’arrivo a destinazione. I trasporti di questo tipo vanno annunciati all’ufficio entro la settimana successiva.