748.131.121.8 Ordinanza sul capo d’aerodromo
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    748.131.121.8

    Ordinanza del DATEC sul capo d’aerodromo

    (Ordinanza sul capo d’aerodromo)

    del 13 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2019)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visti gli articoli 29c capoverso 4 e 29d capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    l’autorizzazione a svolgere la funzione di capo d’aerodromo;
    b.
    i compiti del capo d’aerodromo.

    Sezione 2: Autorizzazione a svolgere la funzione di capo d’aerodromo

    Art. 2 Comunicazione all’UFAC

    1 L’esercente dell’aerodromo comunica la persona nominata all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) allegando:

    a.
    le generalità complete;
    b.
    un estratto aggiornato del casellario giudiziale centrale svizzero e per i cittadini stranieri, se richiesto dall’UFAC, un corrispondente attestato del Paese d’origine.
    Art. 3 Rilascio dell’autorizzazione e licenza

    1 L’UFAC rilascia l’autorizzazione a svolgere la funzione di capo d’aerodromo se un esperto dell’UFAC ha stabilito l’idoneità dal punto di vista personale e professionale della persona interessata e se quest’ultima ha conseguito la formazione prescritta dall’UFAC.2

    2 L’autorizzazione è rilasciata attraverso l’emissione di una licenza.

    3 La licenza ha una durata di cinque anni ed è valida per un determinato aerodromo.

    4 L’UFAC rinnova la licenza su domanda del capo d’aerodromo, se continuano ad essere soddisfatti i presupposti per l’autorizzazione.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3867).

    Art. 4 Smarrimento della licenza

    1 Il capo d’aerodromo comunica senza indugio all’UFAC lo smarrimento della licenza.

    2 In questo caso, l’UFAC emette una licenza sostitutiva.

    Sezione 3: Compiti del capo d’aerodromo

    Art. 5 Sorveglianza dell’esercizio, presenza e sostituzione

    1 Il capo d’aerodromo organizza la sorveglianza dell’esercizio in conformità della presente ordinanza.

    2 Egli è presente sul posto per tutta la durata dell’attività di volo, sempre che essa non consista unicamente in decolli e atterraggi sporadici.

    3 Egli può designare uno o più sostituti. La delega a questi ultimi può essere limitata a singole competenze.

    Art. 6 Scambio di informazioni

    1 Il capo d’aerodromo provvede alla ricezione delle comunicazioni del controllo del traffico aereo e alla trasmissione di comunicazioni ai servizi della circolazione aerea.

    2 Egli assicura che le comunicazioni siano diffuse per tempo a livello locale.

    3 Se è ricevuto un segnale di emergenza, il capo d’aerodromo verifica se si tratta di un segnale d’emergenza emesso per errore da un aeromobile parcheggiato nell’aerodromo. Egli informa l’organo competente secondo il Manuale d’informazione aeronautica (AIP) di tutti gli allarmi ricevuti, compresi quelli lanciati per errore.

    4 Il capo d’aerodromo vigila affinché sia garantito l’ascolto della frequenza di emergenza. Egli se ne assicura prima della chiusura dell’aerodromo o prima di lasciarlo.

    Art. 7 Obblighi di pubblicazione e di notificazione

    Il capo d’aerodromo è tenuto ad adempiere gli obblighi di pubblicazione e di notificazione previsti dal diritto aeronautico anche quando l’AIP stabilisce che l’utiliz­zazione dell’aerodromo da parte di aeromobili richiede l’approvazione dell’eser­cente dell’aerodromo (PPR, Prior Permission Required).

    Art. 8 Preparazione del volo

    Il capo d’aerodromo provvede affinché, in un locale adatto, siano a disposizione pronti per l’uso gli strumenti, gli apparecchi e le informazioni necessari per la preparazione del volo e gli equipaggi possano ivi prepararsi al volo durante gli orari di apertura dell’aerodromo.

    Art. 93 Eventi imprevisti nell’aviazione civile

    1 Il capo d’aerodromo segnala immediatamente al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza, secondo le disposizioni pubblicate nell’AIP, gli eventi imprevisti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b e articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 17 dicembre 20144 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

    2 Il capo d’aerodromo avvisa gli organi competenti se un aeromobile è in ritardo o se vi sono motivi di supporre che abbia avuto un incidente.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3867).

    4 RS 742.161

    Art. 11 Impianti per il carburante

    1 Il capo d’aerodromo è responsabile dell’esercizio e del controllo degli impianti per il carburante dell’aerodromo.

    2 Egli si conforma alle pertinenti disposizioni dell’UFAC relative alla costruzione e alla manutenzione di impianti per il carburante, nonché al rifornimento degli aeromobili.

    Art. 12 Statistica

    Il capo d’aerodromo predispone, organizza e sorveglia il rilevamento e la trasmissione dei dati statistici secondo le direttive dell’UFAC.

    Art. 136

    6 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3867).

    Art. 14 Tenuta di un giornale nei campi d’aviazione

    1 Se durante l’orario di apertura il campo d’aviazione non è sorvegliato, il capo d’aerodromo predispone un giornale.

    2 Il capo d’aerodromo provvede affinché i comandanti degli aeromobili riportino sul giornale le indicazioni necessarie per il rilevamento dei dati statistici.

    Sezione 3a:7 Disposizione penale

    7 Introdotta dal n. I 3 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

    Art. 14a8

    Chiunque, in qualità di capo d’aerodromo, viola l’obbligo di cui all’articolo 5 capoverso 2, è punito conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 19489 sulla navigazione aerea.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3867).

    9 RS 748.0

    Sezione 4: Entrata in vigore

    Art. 15

    La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2008.

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