748.131.2Ordinanza concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti 1
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748.131.2
Ordinanza concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti1
del 17 agosto 2005 (Stato 1° aprile 2011)
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
Il Consiglio federale svizzero;
visto l’articolo 39a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); in esecuzione degli articoli 1 e 2 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE); in esecuzione del regolamento (CEE) n. 95/934,5
3RS 0.748.127.192.68; si applica la versione più aggiornata e valida per la Svizzera.
4 R (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gen. 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, si applica la versione più aggiornata e valida per la Svizzera, conformemente al n. 1 dell’all. dell’acc. sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE.
5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
La presente ordinanza disciplina la facilitazione degli orari, nonché l’attribuzione e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.
6 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 L’UFAC provvede affinché per gli aeroporti coordinati in Svizzera sia istituito un comitato di coordinamento secondo l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93.10
2 Il comitato di coordinamento si dota di un regolamento interno. Lo stesso è sottoposto per informazione all’UFAC.
3 Il comitato di coordinamento consiglia il coordinatore e l’UFAC e funge da mediatore tra le parti in caso di controversie concernenti l’attribuzione delle bande orarie. Per il rimanente adempie i compiti di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93.11
4 Il coordinatore nonché i rappresentanti dell’UFAC possono partecipare in veste di osservatori alle assemblee del comitato di coordinamento.
5 Un rappresentante dell’UFAC partecipa all’assemblea costitutiva del comitato. Egli presiede il comitato fino all’elezione del presidente.
10 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
11 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 Negli aeroporti coordinati in Svizzera devono essere adempiuti i seguenti obblighi di coordinamento:13
a.
le imprese di navigazione aerea devono sottoporre all’approvazione del coordinatore tutti i decolli e gli atterraggi dei voli previsti nel traffico di linea e non di linea;
b.
i decolli e gli atterraggi di voli nel traffico di linea e non di linea non possono essere effettuati se non sono state assegnate le bande orarie;
c.
le imprese di navigazione aerea riassegnano senza indugio al coordinatore le bande orarie che non intendono utilizzare per voli di linea e non di linea;
un’impresa di navigazione aerea non può effettuare voli in bande orarie diverseda quelle attribuite o utilizzando le bande orarie secondo modalità diverse da quelle indicate al momento dell’attribuzione.
2 L’attribuzione di bande orarie in un aeroporto coordinato conferisce a un’impresa di navigazione aerea, alle date e agli orari determinati per la durata del permesso, il diritto di accesso e di utilizzazione degli impianti aeroportuali ai fini dell’atterraggio e del decollo.15
12 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
13 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
14 Introdotta dal n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
15 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 Per i suoi servizi il coordinatore può riscuotere dagli aeroporti in Svizzera e dalle imprese di navigazione aerea svizzere che ricorrono alle sue prestazioni una rimunerazione a copertura dei costi.
2 L’UFAC può, su richiesta del coordinatore e tenuto conto della prassi internazionale, autorizzare lo stesso a riscuotere una rimunerazione anche dalle imprese di navigazione aerea estere che ricorrono alle sue prestazioni. Il coordinatore salvaguarda l’uguaglianza giuridica e non può esigere una rimunerazione superiore ai costi da lui sostenuti.
1 L’UFAC conduce una procedura di conciliazione se la mediazione da parte del comitato di coordinamento non sfocia in una soluzione accettata dalle parti.
2 In assenza di intesa la decisione spetta all’UFAC.
Il coordinatore comunica all’UFAC le violazioni degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1. Sente previamente l’impresa di navigazione aerea interessata.
16 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
Chiunque viola intenzionalmente o ripetutamente per negligenza uno degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.
18 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005.
2 Si applica sino all’entrata in vigore di una corrispondente normativa legale nella legislazione sulla navigazione aerea, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2009.
3 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.2122
21 Introdotto dal n. I dell'O del 16 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 7089).
22 Reso privo d’oggetto con l’entrata in vigore, il 1° apr. 2011, del nuovo testo dell’art. 39a cpv. 1 della LF del 21 dic. 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) (RU 2012 3137).
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