748.131.2 Ordinanza concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti 1
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    748.131.2

    Ordinanza concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti1

    del 17 agosto 2005 (Stato 1° aprile 2011)

    1 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Il Consiglio federale svizzero;

    visto l’articolo 39a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); in esecuzione degli articoli 1 e 2 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE); in esecuzione del regolamento (CEE) n. 95/934,5

    ordina:

    2 RS 748.0

    3 RS 0.748.127.192.68; si applica la versione più aggiornata e valida per la Svizzera.

    4 R (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gen. 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, si applica la versione più aggiornata e valida per la Svizzera, conformemente al n. 1 dell’all. dell’acc. sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE.

    5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 16 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina la facilitazione degli orari, nonché l’attribuzione e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.

    6 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 27 Facilitatore degli orari e coordinatore

    1 Il facilitatore degli orari di un aeroporto svizzero è nominato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

    2 Svolge i seguenti compiti:

    a.
    consiglia le imprese di navigazione aerea e raccomanda orari alternativi di arrivo o di partenza in caso di congestione dell’aeroporto;
    b.
    sorveglia che le operazioni di volo delle imprese di navigazione aerea coincidano con gli orari loro raccomandati.

    3 La società Slot Coordination Switzerland (SCS) è il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.

    4 Il coordinatore è responsabile dell’attribuzione e del coordinamento delle bande orarie negli aeroporti coordinati in Svizzera.

    5 I diritti e gli obblighi del facilitatore degli orari e del coordinatore sono retti dal regolamento (CEE) n. 95/93.

    7 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 38 Aeroporti coordinati e a orari facilitati

    1 L’UFAC designa gli aeroporti in Svizzera che, ai sensi dell’articolo 2 lettere g e i del regolamento (CEE) n. 95/93, sono:

    a.
    a orari facilitati; o
    b.
    coordinati9.

    2 A tal fine si basa sull’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 95/93.

    8 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    9 Gli elenchi degli aeroporti a orari facilitati e coordinati possono essere consultati sul sito dell’UFAC (www.ufac.admin.ch).

    Art. 4 Comitato di coordinamento

    1 L’UFAC provvede affinché per gli aeroporti coordinati in Svizzera sia istituito un comitato di coordinamento secondo l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93.10

    2 Il comitato di coordinamento si dota di un regolamento interno. Lo stesso è sottoposto per informazione all’UFAC.

    3 Il comitato di coordinamento consiglia il coordinatore e l’UFAC e funge da mediatore tra le parti in caso di controversie concernenti l’attribuzione delle bande orarie. Per il rimanente adempie i compiti di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93.11

    4 Il coordinatore nonché i rappresentanti dell’UFAC possono partecipare in veste di osservatori alle assemblee del comitato di coordinamento.

    5 Un rappresentante dell’UFAC partecipa all’assemblea costitutiva del comitato. Egli presiede il comitato fino all’elezione del presidente.

    10 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    11 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 5 Diritti e obblighi di coordinamento12

    1 Negli aeroporti coordinati in Svizzera devono essere adempiuti i seguenti obblighi di coordinamento:13

    a.
    le imprese di navigazione aerea devono sottoporre all’approvazione del coordinatore tutti i decolli e gli atterraggi dei voli previsti nel traffico di linea e non di linea;
    b.
    i decolli e gli atterraggi di voli nel traffico di linea e non di linea non possono essere effettuati se non sono state assegnate le bande orarie;
    c.
    le imprese di navigazione aerea riassegnano senza indugio al coordinatore le bande orarie che non intendono utilizzare per voli di linea e non di linea;
    d.14
    un’impresa di navigazione aerea non può effettuare voli in bande orarie diverse da quelle attribuite o utilizzando le bande orarie secondo modalità diverse da quelle indicate al momento dell’attribuzione.

    2 L’attribuzione di bande orarie in un aeroporto coordinato conferisce a un’impresa di navigazione aerea, alle date e agli orari determinati per la durata del permesso, il diritto di accesso e di utilizzazione degli impianti aeroportuali ai fini dell’atterraggio e del decollo.15

    12 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    13 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    14 Introdotta dal n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    15 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 6 Rimunerazione

    1 Per i suoi servizi il coordinatore può riscuotere dagli aeroporti in Svizzera e dalle imprese di navigazione aerea svizzere che ricorrono alle sue prestazioni una rimunerazione a copertura dei costi.

    2 L’UFAC può, su richiesta del coordinatore e tenuto conto della prassi internazionale, autorizzare lo stesso a riscuotere una rimunerazione anche dalle imprese di navigazione aerea estere che ricorrono alle sue prestazioni. Il coordinatore salvaguarda l’uguaglianza giuridica e non può esigere una rimunerazione superiore ai costi da lui sostenuti.

    Art. 7 Conciliazione e decisione dell’UFAC

    1 L’UFAC conduce una procedura di conciliazione se la mediazione da parte del comitato di coordinamento non sfocia in una soluzione accettata dalle parti.

    2 In assenza di intesa la decisione spetta all’UFAC.

    Art. 7a16 Obbligo di comunicazione del coordinatore

    Il coordinatore comunica all’UFAC le violazioni degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1. Sente previamente l’impresa di navigazione aerea interessata.

    16 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 817 Revoca delle bande orarie

    L’UFAC può, su richiesta del coordinatore, revocare temporaneamente o durevolmente le bande orarie all’impresa di navigazione aerea, se questa:

    a.
    contravviene intenzionalmente o ripetutamente per negligenza agli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1;
    b.
    non versa la rimunerazione richiesta;
    c.
    non paga la multa che le è stata inflitta.

    17 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 8a18 Disposizione penale

    Chiunque viola intenzionalmente o ripetutamente per negligenza uno degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

    18 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    Art. 11 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005.

    2 Si applica sino all’entrata in vigore di una corrispondente normativa legale nella legislazione sulla navigazione aerea, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2009.

    3 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.21 22

    21 Introdotto dal n. I dell'O del 16 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 7089).

    22 Reso privo d’oggetto con l’entrata in vigore, il 1° apr. 2011, del nuovo testo dell’art. 39a cpv. 1 della LF del 21 dic. 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) (RU 2012 3137).

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