Art. 1 Compiti
1 L’Istituto svizzero di meteorologia (ISM-MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile della meteorologia aeronautica all’intera regione d’informazione di volo (FIR) della Svizzera.
2 Il servizio civile della meteorologia aeronautica comprende:
- a.
- il servizio delle previsioni meteorologiche;
- b.
- i servizi di consulenza e di osservazione meteorologica;
- c.
- la rete di osservazione meteorologica compreso il suo esercizio;
- d.
- l’offerta di informazioni meteorologiche nazionali e internazionali agli utenti autorizzati dell’intera FIR della Svizzera;
- e.
- la formazione del personale addetto al servizio meteorologico aeronautico.
3 ISM-MeteoSvizzera provvede attraverso un’organizzazione e una pianificazione adeguate affinché i suoi servizi vengano offerti in modo sicuro, efficiente ed economico.
4 Esso sottopone all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) e a Swisscontrol un quadro dettagliato delle prestazioni del servizio meteorologico aeronautico.
5 Sotto la propria responsabilità, esso può delegare a terzi alcuni compiti relativi ai servizi menzionati nel capoverso 2. I compiti delegati devono essere annunciati all’Ufficio.
6 In casi particolari, l’Ufficio può delegare temporaneamente a ISM-MeteoSvizzera altri compiti attribuiti al servizio meteorologico aeronautico.